Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
PremessaL’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 (cfr. circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006). Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
A. senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012
B. comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 A. senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
B. con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%) e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della Legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1/01/2011.
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