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Versione Testuale
930712
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 155
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari coordinatori generali e
   Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provin-
   ciali
Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 10 luglio 1993   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 155       Ai Coordinatori generali, centrali e
                          periferici dei Rami professionali
                       Ai Primari coordinatori generali e
                          Primari Medico Legali
                       Ai Direttori dei Centri Operativi
                            e, per conoscenza,
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati Provin-
                          ciali
Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
         ottobre-10 novembre 1992.
1  -  Con  sentenza  n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48  del  18  novembre
1992 (allegato 1), la Corte  Costituzionale ha  dichiarato "
la illegittimita' costituzionale  dell'art. 3, ottavo comma,
della  legge  29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita',  che,  dopo  il
raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,  la  pensione debba
essere  ricalcolata  sulla  base  della  sola  contribuzione
obbligatoria  qualora  porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione   generale  obbligatoria  dei  lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30  giugno  1982,
la  retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza  di  rapporto
di  lavoro,  o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero  ad  eventuale  contribuzione  volontaria,
risultante    dalle  ultime  260  settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale  e'  gia'  intervenuta
con  la  sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle  pensioni  di  vec-
chiaia  da  liquidare  con decorrenza dal mese successivo al
compimento  dell'eta'  pensionabile,  deve   escludersi   il
computo   della   contribuzione   volontaria   sia  ai  fini
dell'anzianita' contributiva che ai  fini  della  determina-
zione  della  retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione  siano  maturati  con  la  sola
contribuzione  obbligatoria  e  figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato  (v.
circolare n. 173 del 1  agosto 1989).
La  legittimita'  del  citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente  in  discussione
dal  Pretore  di  Torino  in  sede  di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto  da  due  titolari  di  pensione  di
anzianita'  conseguita  anche  sulla  base  di contribuzione
volontaria,  i  quali  avevano   perfezionato   l'anzianita'
assicurativa  e  contributiva  prescritta  per  ottenere  la
pensione di vecchiaia al  raggiungimento  dell'eta'  pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti  pensionati,  avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento  pensioni-
stico  deteriore  rispetto  a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi  obbligatori,    di  per  se'
sufficienti  al  riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n.  307,  che  al  compimento  dell'eta' il loro trattamento
fosse  ricalcolato  sulla  base  della  sola   contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie  esami-
nate,  ha  peraltro  ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre  nuovamente  la  disposizione  al
giudizio di costituzionalita'.
La  Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato  luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la  diver-
sita'  di  tale  aspetto  non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso  resta  la  medesima  di
quella  sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla  contribuzione  volon-
taria  aggiunta  a  quella  obbligatoria  rispetto  a quello
ottenibile con la sola contribuzione  obbligatoria",  ed  ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come  gia'  operato per  la  sentenza n.
307 del 1989,  il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle  situazioni analoghe a quelle  oggetto  del
giudizio.
A  seguito  di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti,  la cui
retribuzione pensionabile sia stata  determinata,  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla  base  di  contribuzione  volontaria,  liquidate   nei
confronti  di  assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la  pensione  di  vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre,   poiche'  la  sentenza  dichiara  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982,  nel
campo  di  applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con  decorrenza  dal  1
luglio 1982 in poi.
La  norma  dichiarata  incostituzionale  non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo  giorno  successivo
alla  pubblicazione  della  sentenza  n.  428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da  tale  data,  la
sentenza  stessa  dovra'  essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte  dei  pensionati
di  anzianita'.  A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di  anzianita'  interessate,  costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per  quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente  fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3  - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi  si  atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui  titolare  compia
l'eta'  pensionabile  dal  19  novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo  della  pensione  dalla
decorrenza  originaria  senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione  della  retribu-
zione  pensionabile  ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato,  assoggettato  a
tutti  gli  aumenti  di  legge  intervenuti  tra  la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo  giorno  del
mese  successivo  a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto  con  quello  in  pagamento  a
quest'ultima  data.  Ai  fini della determinazione del nuovo
importo  di  pensione  potra'  essere  utilizzata  l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole,  si
dovra'  procedere  alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza  originaria  della  pen-
sione  di  anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva  e  la  nuova  retribuzione
pensionabile  calcolate  senza  il  computo  dei  contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo  arretrati,  il  primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione  delle  pensioni  PGM  480  non  consente  la
segnalazione  di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1  gennaio 1991, qualora il mese di compimento  dell'eta'
pensionabile  sia  successivo  al  dicembre  1990,  le  Sedi
dovranno provvedere  direttamente  alla  sistemazione  degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1  gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta'  pensio-
nabile  ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui  titolari  abbiano
compiuto  l'eta'  pensionabile  anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato  d'ufficio  con  effetto
dal  1   dicembre  1992,  primo giorno del mese successivo a
quello  di  pubblicazione  della  sentenza  sulla   Gazzetta
Ufficiale.
Ai  fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le  modalita'  di  cui  al  punto  3.1,
tenendo  conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1  dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra  il
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992,  potra'  avere
luogo,  nei  limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3  - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta  di  anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto  dopo  aver  compiuto  l'eta'  per  il
pensionamento  di  vecchiaia,  sempreche'  per  la  pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione  della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                         F.to D.ssa MANZARA