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Circolare numero 17 del 29-01-2016


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 29/01/2016
Circolare n. 17
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2016.

SOMMARIO:
  1. FPLD per la generalità delle aziende agricole.
  2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
  3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai agricoli dipendenti.

     4.  Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016.

1. FPLD per la generalità delle aziende agricole.

 

Nel calcolo delle aliquote di tale settore si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.

 

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente – della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

 

La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

 

Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a –0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.

 

Per l’anno 2016, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

 

2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.

 

Conseguentemente, anche per l’anno 2016, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

 

3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai agricoli dipendenti.

 

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

 

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro

  3,1185

 

 

4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016.

 

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

  

Territori

Misura agevolazione D.L.

Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)

-

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 

Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi