Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 170 del 15-11-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 15/11/2017
Circolare n. 170
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. Conguaglio prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Conguagli interventi formativi. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili.

SOMMARIO:

1. Premessa.

2. Contributo addizionale.

3. Domande ed esposizione dell’evento.

4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario – assegno di solidarietà.

5. Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi.

6. Istruzioni contabili.

1. Premessa

 

A norma dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i Fondi di solidarietà hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

 

Con circolare INPS n. 9 del 19/1/2017 sono stati illustrati i profili operativi connessi alle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di trattamenti di integrazione salariale.

 

Alle prestazioni di integrazione salariale garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), a norma dell’articolo 39, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, si applica l’articolo 7 del Decreto medesimo avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni. Pertanto, le stesse seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie.

 

Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

 

In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenzadei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

 

Si ricorda che la misura della prestazione è pari all’integrazione salariale ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai Decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per i Fondi oggetto della presente circolare, la riduzione di cui al citato articolo 26 non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.  

 

Per tutto quanto non indicato, in particolar modo per il concetto di unità produttiva, termini del conguaglio, modalità di calcolo del contributo addizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni impartite con le circolari n. 9/2017 e n. 56/2017 e con il messaggio n. 1444/2017.

 

A norma dell’articolo 26, comma 9, lett. c), del D.lgs n. 148/2015, i Fondi possono inoltre contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale: nei confronti di questa tipologia di prestazioni, al contrario di quanto previsto per le prestazioni di integrazione salariale, non vige il termine decadenziale semestrale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

 

Con la presente circolare si forniscono, dunque, le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

 

Con la presente circolare, pertanto, per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui ai messaggi, rispettivamente, n. 4885/2016, n. 7636/2015, n. 209/2017 e n. 1324/2017.

 

Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

 

2. Contributo addizionale

 

L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia tenuto al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo non può essere inferiore all'1,5 per cento.

 

Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, è stabilita dalla legge nella misura del 4 per cento della retribuzione persa, mentre per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.

 

Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento della retribuzione persa.

 

Per l’individuazione del momento impositivo si rinvia a quanto esposto al punto 5.5 della circolare n. 9/2017. In particolare, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

 

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

 

A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.

 

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.

 

Per le prestazioni dei fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili (cfr. nota prot. 8926/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

 

Per le modalità di quantificazione del contributo addizionale si rinvia integralmente alle indicazioni fornite al paragrafo 5.6 della circolare n. 9/2017.

 

3. Domande ed esposizione dell’evento

 

Per tutte le istanze di integrazione relative a:

 

  • Fondo di integrazione salariale
  • Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo
  • Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico
  • Fondo di solidarietà del Trentino
  • Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige
  • Fondo di SOLIMARE
  • Fondo Gruppo Poste Italiane
  • Fondo Imprese assicuratrici e società di assistenza

 

presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti / intermediari dovranno associare un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla CIG Straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.

 

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

 

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

 

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato dall’apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

 

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

 

Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

 

Si forniscono, con la presente circolare, i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di integrazione salariale, Fondo Credito cooperativo, Fondo Trasporto pubblico, Fondo Trentino, Fondo Bolzano-Alto Adige, Fondo SOLIMARE, Fondo Poste e Fondo assicurativi.

 

I seguenti codici possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi i codici di autorizzazione identificanti l’iscrizione al congruente fondo di solidarietà.

 

Codice        

Descrizione

AOR

“Assegno ordinario”

ASR

“Assegno di solidarietà” o “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”

 

La causale ASR dovrà essere utilizzata per l’assegno di solidarietà garantito dal FIS e per l’assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva garantito dagli altri Fondi.

 

Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della Legge n. 183/2010.

 

4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario – assegno di solidarietà

 

Viene introdotto, a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata>, il nuovo elemento <FondoSol>, per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà che è stata autorizzata. In particolare:

 

  • nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS competente;
  • negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo;

 

A tal fine si istituiscono i nuovi codici causale:

 

Codice        

Descrizione

A101

ctr. Addizionale su assegno ordinario

A102

ctr. Addizionale su assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

  • negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

 

A tal fine si istituiscono i nuovi codici causale:

 

Codice

Descrizione

L001

Conguaglio assegno ordinario

L002

Conguaglio assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

 

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

5. Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi

 

Infine, con la presente circolare, vengono modificate e illustrate le modalità di esposizione sul flusso UniEmens dei conguagli per interventi formativi finanziati dai fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera c) del D.lgs n. 148/2015.

 

Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo presentate a partire dal 1° gennaio 2018, le aziende richiedenti o i loro consulenti / intermediari,  dovranno associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su Uniemens.   

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda.

 

I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il nuovo codice causale “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.

 

Per effetto del nuovo quadro operativo, l’elemento <RecuperoPrestFondiSol> di <DenunciaAziendale>, potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.

 

Si intendono, pertanto, modificate secondo le regole sopra indicate le istruzioni fornite con le circolari n. 119/2016 (settore credito cooperativo); n. 205/2016 (Società del Gruppo Poste Italiane); n. 213/2016 (settore credito); n. 25/2017 (imprese assicuratrici e società di assistenza).

 

6. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) evidenziati nel flusso UniEmens dalle aziende, ammesse al sistema conguaglio contributi, per le somme anticipate ai propri dipendenti, si istituiscono i conti, di seguito elencati, da abbinare ai codici elemento indicati nel paragrafo 3):

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondi di integrazione salariale

 

-      FRR30130   assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      FRR30190   assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      FRR30131   assegno di solidarietà a.p. – cod. “L002”;

-      FRR30191   assegno di solidarietà a.c. – cod. “L002”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo

 

-      FCR30130  assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      FCR30190  assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      FCR30132  assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;

-      FCR30192  assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.

 

 ---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Trasporto Pubblico

 

-      FHR30130  assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      FHR30190  assegno ordinario a.c. – cod. “L001”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

 

-      TNR30130  assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      TNR30190  assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      TNR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;

-      TNR30192  assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

 

-      BOR30130  assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      BOR30190  assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      BOR30132  assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;

-      BOR30192  assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo

 

-      SMR30130  assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      SMR30190  assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza

 

-      ISR30130   assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      ISR30190   assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      ISR30132   assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;

-      ISR30192   assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Poste italiane

 

-      PIR30130   assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;

-      PIR30190   assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;

-      PIR30132   assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;

-      PIR30192   assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.

 

Per quanto riguarda l’adempimento a carico dei datori di lavoro per il versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà, si istituiscono i conti da abbinare ai codici elemento UniEmens indicati nel paragrafo 3);

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondi di integrazione salariale

 

-      FRR21106   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      FRR21176   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      FRR21126   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      FRR21186   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

-      FRR21107   contribuzione addizionale su assegno solidarietà a.p. – cod. “A102”;

-      FRR21177   contribuzione addizionale su assegno solidarietà a.c. – cod. “A102”;

-      FRR21127   contribuzione addizionale su assegno solidarietà – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      FRR21187   contribuzione addizionale su assegno solidarietà – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo

 

-      FCR21106  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      FCR21176  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      FCR21126  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      FCR21186  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

-      FCR21108  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”;

-      FCR21178  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”;

-      FCR21128  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      FCR21188  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Trasporto Pubblico

 

-      FHR21106  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      FHR21176  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      FHR21126  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      FHR21186  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

 

-      TNR21106  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      TNR21176  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      TNR21126  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      TNR21186  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

-      TNR21108  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”;

-      TNR21178  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”;

-      TNR21128  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      TNR21188  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

 

-      BOR21106  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      BOR21176  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      BOR21126  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      BOR21186  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

 

-      BOR21108  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”;

-      BOR21178  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”;

-      BOR21128  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      BOR21188  contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo

 

-      SMR21106  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      SMR21176  contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      SMR21126  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      SMR21186  contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza

 

-      ISR21106   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      ISR21176   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      ISR21126   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      ISR21186   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

 

-      ISR21108   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”;

-      ISR21178   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”;

-      ISR21128   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      ISR21188   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

---  nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Poste italiane

 

-      PIR21106   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;

-      PIR21176   contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;

-      PIR21126   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”;

-      PIR21186   contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;

 

-      PIR21108   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”;

-      PIR21178   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”;

-      PIR21128   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”;

-      PIR21188   contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.

 

Con riferimento alle istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo n. 4) relative alla modifica delle modalità di esposizione nel flusso UniEmens dei conguagli per gli interventi formativi, finanziati dai fondi di solidarietà, si riepilogano nella tabella che segue, i conti già in uso, da attribuire al nuovo codice causale “L110”:

 

Conti

Provvedimento

causali in disuso

FCR30110-FCR30170

circ. 119/2016

L114

FBR30111-FBR30171

circ. 213/2016

L113

ISR30110-ISR30170

circ. 25/2017

L122

PIR30111-PIR30171

circ. 205/2016

L120

 

Per gli altri Fondi di solidarietà, non disciplinati dalla presente circolare, le istruzioni saranno fornite in occasione della pubblicazione di specifiche circolari.

 

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele