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1. Premessa
A norma dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i Fondi di solidarietà hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Con circolare INPS n. 9 del 19/1/2017 sono stati illustrati i profili operativi connessi alle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di trattamenti di integrazione salariale.
Alle prestazioni di integrazione salariale garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), a norma dell’articolo 39, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, si applica l’articolo 7 del Decreto medesimo avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni. Pertanto, le stesse seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie.
Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.
Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.
In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenzadei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Si ricorda che la misura della prestazione è pari all’integrazione salariale ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai Decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per i Fondi oggetto della presente circolare, la riduzione di cui al citato articolo 26 non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.
Per tutto quanto non indicato, in particolar modo per il concetto di unità produttiva, termini del conguaglio, modalità di calcolo del contributo addizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni impartite con le circolari n. 9/2017 e n. 56/2017 e con il messaggio n. 1444/2017.
A norma dell’articolo 26, comma 9, lett. c), del D.lgs n. 148/2015, i Fondi possono inoltre contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale: nei confronti di questa tipologia di prestazioni, al contrario di quanto previsto per le prestazioni di integrazione salariale, non vige il termine decadenziale semestrale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Con la presente circolare si forniscono, dunque, le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.
Con la presente circolare, pertanto, per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui ai messaggi, rispettivamente, n. 4885/2016, n. 7636/2015, n. 209/2017 e n. 1324/2017.
Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.
2. Contributo addizionale
L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia tenuto al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo non può essere inferiore all'1,5 per cento.
Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, è stabilita dalla legge nella misura del 4 per cento della retribuzione persa, mentre per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.
Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento della retribuzione persa.
Per l’individuazione del momento impositivo si rinvia a quanto esposto al punto 5.5 della circolare n. 9/2017. In particolare, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto.
Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.
Per le prestazioni dei fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili (cfr. nota prot. 8926/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
Per le modalità di quantificazione del contributo addizionale si rinvia integralmente alle indicazioni fornite al paragrafo 5.6 della circolare n. 9/2017.
3. Domande ed esposizione dell’evento
Per tutte le istanze di integrazione relative a:
presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti / intermediari dovranno associare un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla CIG Straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato dall’apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
Si forniscono, con la presente circolare, i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di integrazione salariale, Fondo Credito cooperativo, Fondo Trasporto pubblico, Fondo Trentino, Fondo Bolzano-Alto Adige, Fondo SOLIMARE, Fondo Poste e Fondo assicurativi.
I seguenti codici possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi i codici di autorizzazione identificanti l’iscrizione al congruente fondo di solidarietà.
La causale ASR dovrà essere utilizzata per l’assegno di solidarietà garantito dal FIS e per l’assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva garantito dagli altri Fondi.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della Legge n. 183/2010.
4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario – assegno di solidarietà
Viene introdotto, a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata>, il nuovo elemento <FondoSol>, per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà che è stata autorizzata. In particolare:
A tal fine si istituiscono i nuovi codici causale:
A tal fine si istituiscono i nuovi codici causale:
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
5. Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi
Infine, con la presente circolare, vengono modificate e illustrate le modalità di esposizione sul flusso UniEmens dei conguagli per interventi formativi finanziati dai fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera c) del D.lgs n. 148/2015.
Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo presentate a partire dal 1° gennaio 2018, le aziende richiedenti o i loro consulenti / intermediari, dovranno associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su Uniemens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda.
I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il nuovo codice causale “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.
Per effetto del nuovo quadro operativo, l’elemento <RecuperoPrestFondiSol> di <DenunciaAziendale>, potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.
Si intendono, pertanto, modificate secondo le regole sopra indicate le istruzioni fornite con le circolari n. 119/2016 (settore credito cooperativo); n. 205/2016 (Società del Gruppo Poste Italiane); n. 213/2016 (settore credito); n. 25/2017 (imprese assicuratrici e società di assistenza).
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) evidenziati nel flusso UniEmens dalle aziende, ammesse al sistema conguaglio contributi, per le somme anticipate ai propri dipendenti, si istituiscono i conti, di seguito elencati, da abbinare ai codici elemento indicati nel paragrafo 3):
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondi di integrazione salariale
- FRR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - FRR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - FRR30131 assegno di solidarietà a.p. – cod. “L002”; - FRR30191 assegno di solidarietà a.c. – cod. “L002”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
- FCR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - FCR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - FCR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”; - FCR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Trasporto Pubblico
- FHR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - FHR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento
- TNR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - TNR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - TNR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”; - TNR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
- BOR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - BOR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - BOR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”; - BOR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo
- SMR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - SMR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza
- ISR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - ISR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - ISR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”; - ISR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Poste italiane
- PIR30130 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”; - PIR30190 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”; - PIR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”; - PIR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
Per quanto riguarda l’adempimento a carico dei datori di lavoro per il versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà, si istituiscono i conti da abbinare ai codici elemento UniEmens indicati nel paragrafo 3);
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondi di integrazione salariale
- FRR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - FRR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - FRR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - FRR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”; - FRR21107 contribuzione addizionale su assegno solidarietà a.p. – cod. “A102”; - FRR21177 contribuzione addizionale su assegno solidarietà a.c. – cod. “A102”; - FRR21127 contribuzione addizionale su assegno solidarietà – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - FRR21187 contribuzione addizionale su assegno solidarietà – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
- FCR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - FCR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - FCR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - FCR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”; - FCR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”; - FCR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”; - FCR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - FCR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il personale del Trasporto Pubblico
- FHR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - FHR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - FHR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - FHR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento
- TNR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - TNR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - TNR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - TNR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”; - TNR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”; - TNR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”; - TNR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - TNR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
- BOR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - BOR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - BOR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - BOR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;
- BOR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”; - BOR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”; - BOR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - BOR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo
- SMR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - SMR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - SMR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - SMR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;
--- nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza
- ISR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - ISR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - ISR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - ISR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;
- ISR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”; - ISR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”; - ISR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - ISR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
--- nell’ambito della gestione contabile relativo al Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Poste italiane
- PIR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”; - PIR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”; - PIR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p. – cod. “A101”; - PIR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c. – cod. “A101”;
- PIR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “A102”; - PIR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “A102”; - PIR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.p. – cod. “A102”; - PIR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva – insoluto - a.c. – cod. “A102”.
Con riferimento alle istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo n. 4) relative alla modifica delle modalità di esposizione nel flusso UniEmens dei conguagli per gli interventi formativi, finanziati dai fondi di solidarietà, si riepilogano nella tabella che segue, i conti già in uso, da attribuire al nuovo codice causale “L110”:
Per gli altri Fondi di solidarietà, non disciplinati dalla presente circolare, le istruzioni saranno fornite in occasione della pubblicazione di specifiche circolari.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.
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