Versione Testuale
900327
SERVIZI PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI-ORGANIZZAZIONE
- BILANCI - AREA SANITARIA
MALATTIA E MATERNITA' TBC
CT - INAIL
N.1O-N.10940-N.366-N.552
N.48
Circolare n. 178
Ai Vice Direttori Generali INAIL
Ai Dirigenti delle Unita' Centrali
e Periferiche INAIL
Ai Coordinatori Generali delle
Consulenze Prof.li Centrali INAIL
Ai Dirigenti centrali e periferici
                            INPS
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
 Ai Presidenti dei Comitati reg.li
Ai Presidenti dei Comitati prov.li
: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare
l'erogazione  dell'indennita' per inabilita'
temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da
malattia professionale e della indennita' di malattia.
Istruzioni contabili.
SERVIZI PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI-ORGANIZZAZIONE
- BILANCI - AREA SANITARIA
MALATTIA E MATERNITA' TBC
CT - INAIL
N.1O-N.10940-N.366-N.552
N.48
Roma, 8 agosto 1985          Ai Vice Direttori Generali INAIL
Circolare n. 178             Ai Dirigenti delle Unita' Centrali
                             e Periferiche INAIL
                             Ai Coordinatori Generali delle
                             Consulenze Prof.li Centrali INAIL
                             Ai Dirigenti centrali e periferici
                                                         INPS
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di Amministrazione
                              Ai Presidenti dei Comitati reg.li
                             Ai Presidenti dei Comitati prov.li
Allegati 8
OGGETTO : Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare
          l'erogazione  dell'indennita' per inabilita'
          temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da
          malattia professionale e della indennita' di malattia.
          Istruzioni contabili.
     A seguito della circolare congiunta n. 11  del  6  febbraio
1981  si  rende  noto  che,  in  base  alle  specifiche delibere
adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e dell'INPS
rispettivamente n. 0084 del 28 marzo 1983 e n. 163 del 22 luglio
1983, e' stata stipulata il 23 gennaio 1984 tra i  due  Istituti
apposita convenzione (all. n. 1), nell'intendimento di garantire
la  immediatezza  e   la   continuita'   dell'erogazione   delle
prestazioni  di  legge,  a favore dei lavoratori assicurati, nei
casi per i quali sussistano fondati dubbi  circa  la  competenza
assicurativa.
     Si  illustrano  di  seguito  le   norme   contenute   nella
convenzione  e  si forniscono istruzioni in merito alla relativa
attuazione.
ARTICOLO 1
     E'  confermato  il  principio,gia'  sancito  nella   citata
circolare  congiunta  del  6  febbraio 1981, secondo il quale le
prestazioni sono, in via provvisoria, erogate, nei casi  in  cui
sussistano  dubbi  sulla  competenza assicurativa, dall'Istituto
cui l'assicurato si sia inizialmente rivolto.
     Nell'ipotesi  in  cui  il lavoratore si presenti all'unita'
periferica  dell'INAIL  e   sussistano   fondati   dubbi   sulla
indennizzabilita'   del   caso   sotto  il  profilo  medico  e/o
amministrativo, il lavoratore stesso dovra' essere informato che
l'erogazione   della prestazione economica sara' contenuta nella
misura e nei limiti previsti dalle norme vigenti in  materia  di
assicurazione malattia.
     Il richiamato principio non trova, ovviamente, applicazione
nei casi in cui la competenza dell'Istituto che riceve per primo
la denuncia dell'evento sia palesemente da escludere sulla  base
delle  risultanze  della  documentazione  prodotta,  tali da non
richiedere  ulteriori  accertamenti.  In  tale  ipotesi,   detto
Istituto,  senza  fornire prestazioni economiche al lavoratore e
con  la  massima  urgenza,  declina  la   competenza,   inviando
all'altro  Ente  assicuratore  - a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - la segnalazione di cui agli allegati n. 2  o  3
ed  eventualmente  n.  4, corredata della documentazione esibita
dall'interessato;  l'Ente  ricevente,  ove  ritenga  dubbia   la
propria    competenza,   procedera'   alla   trattazione   della
fattispecie secondo quanto previsto dagli articoli 2 o  3  della
convenzione.
     Il  principio  non  trova,  del  pari,  applicazione  nella
ipotesi  in  cui  l'Istituto  che  riceve  per primo la denuncia
dell'evento  rilevi  la  carenza  dei   requisiti   assicurativi
soggettivi  richiesti  per  l'ammissione  alla  tutela.  In tale
ultima eventualita', peraltro, l'Ente ricevente, nei casi in cui
ritenga    sussistere   la   competenza   dell'altro   Istituto,
trasmettera' allo stesso la denuncia pervenuta.
ARTICOLO 2
     L'unita'  periferica dell'INAIL che ha ricevuto la denuncia
di infortunio o malattia professionale, qualora  ritenga  dubbia
la propria competenza deve:
     A)  erogare  la  prestazione economica, in via provvisoria,
nei limiti dell'indennita' di malattia, da calcolarsi secondo le
modalita'  applicate dall'INPS (che ha recepito la normativa dei
disciolti Enti mutualistici) e nei limiti  dei  tempi  previsti,
ovvero  nella  misura  della sola integrazione della rendita, se
trattasi di titolare di rendita INAIL.
     Al  riguardo  si  forniscono  alcune indicazioni di massima
sulla normativa che disciplina l'indennita' di  malattia  per  i
lavoratori  in  precedenza  assistiti  dall'INAM, fermo restando
che, per altre categorie  (es.:  autoferrotranvieri,  lavoratori
dello  spettacolo,  marittimi) e per eventuali dubbi concernenti
la prestazione economica e  le  modalita'  di  erogazione  della
stessa  (in  relazione, in particolare, a fattispecie riferite a
lavoratori a tempo determinato  per  i  quali  vigono  specifici
criteri)  dovranno  essere  sempre  assunte dirette informazioni
presso la locale struttura INPS.
     a)  Categorie  escluse   dal   diritto   all'indennita',nei
confronti delle quali dovra', quindi, essere omessa l'erogazione
di acconti fino a quando non  si  raggiunga  certezza  circa  la
competenza dell'INAIL:
      1) apprendisti (qualunque sia il settore di appartenenza);
      2) addetti ai servizi domestici;
      3) portieri;
      4) viaggiatori e piazzisti;
      5) impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
      6) dipendenti da partiti politici e assoc. sindacali;
      7) impiegati dell'industria;
      8) iscritti alle gestioni speciali dei lav. autonomi;
      9) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
         interne
     10) addetti ai cantieri scuola di lavoro e di
         rimboschimento;
     11) disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla
         cessazione dell'attivita' lavorativa a tempo
         indeterminato;
     12) disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto
         di lavoro a tempo determinato, relativamente al periodo
         successivo alla cessazione stessa, anche se la malattia
         e'iniziata durante lo svolgimento del rapporto di
         lavoro (v. anche lettera c);
     13) sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui
         l'evento morboso inizia oltre i 60 giorni dalla
         sospensione.
     b) Misura dell'indennita' giornaliera di malattia.
     L'indennita' giornaliera viene corrisposta nella misura del
50% - elevata al 66,66% a decorrere dal  ventunesimo  giorno  di
malattia  - della retribuzione media globale giornaliera. Per le
malattie insorte  in  corso  di  sospensione  dal  lavoro  o  di
disoccupazione  (entro  60  giorni), l'indennita' e' pari ai 2/3
della misura  normale.  Durante  il  periodo  di  ricovero  agli
assicurati  senza  familiari  a carico l'indennita' spetta nella
misura dei 2/5 del dovuto.
     La   retribuzione   presa  a  base  e'  quella  soggetta  a
contributo  percepita  dal  lavoratore  nel  periodo  mensile  o
quadrisettimanale  scaduto,  immediatamente  precedente l'inizio
della malattia, maggiorata del rateo delle mensilita' aggiuntive
(tredicesima, ecc.), da dividere per 30 se trattasi di impiegati
e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti se trattasi  di
operai  (per  questi ultimi il rateo delle mensilita' aggiuntive
e' sempre diviso per 25).
     c) Periodo massimo indennizzabile.
     L'indennita' giornaliera e' erogata, dal quarto  giorno  di
malattia  fino  ad  un  periodo  massimo di 180 giorni nell'arco
dell'anno solare (salvo limitazioni per  i  lavoratori  a  tempo
determinato),  per i giorni lavorativi (operai) ovvero per tutti
i giorni di malattia  (impiegati  commercio  e  assimilati)  con
esclusione delle festivita' cadenti di domenica.
     Nel caso di malattia insorta nel corso di  un  anno  solare
e  protrattasi,  senza interruzione, nell'anno solare successivo
(c.d. casi "a cavaliere" di due  anni  solari),  occorre  tenere
presente  che i 180 giorni di massima erogazione sono imputabili
ad un anno solare.
     Puo',pertanto,  verificarsi  che  per  l'anno di insorgenza
della malattia, anche a  causa  di  precedenti  ed  indipendenti
affezioni morbigene, si realizzi una sospensione dell'erogazione
dell'indennita' in parola prima del 31 dicembre.
     Detta  interruzione  cessa  con  il primo gennaio dell'anno
solare successivo a partire dal quale  si  riconteggiano  i  180
giorni  dopo  di  che  nessuna indennita' per la stessa malattia
ininterrotta sara' piu' erogata. Resta inteso, comunque, che  al
primo   gennaio,   l'ammontare   dell'indennita'   da  liquidare
all'assicurato viene calcolata come se non si  fosse  verificata
l'interruzione nell'erogazione stessa (le giornate di carenza ed
il ventunesimo giorno di malattia, a partire dal quale la misura
dell'indennita'   e'   elevata   al   66,66%,   vengono  infatti
conteggiati a decorrere dal primo certificato medico trattandosi
di un unico stato invalidante protrattosi nel tempo).
     B)  Segnalare  tempestivamente il caso all'INPS - allegando
fotocopia della documentazione acquisita - tramite i moduli allo
scopo  predisposti  che  dovranno  essere restituiti debitamente
compilati  (all.  2  ed  eventualmente  4  v.  anche  istruzioni
operative).
     Copia   della  segnalazione  va  inviata,  per  conoscenza,
all'assicurato ed anche al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui
la  indennita'  di  malattia sia anticipata dal datore di lavoro
stesso ovvero sia prevista  per  l'INAIL  la  procedura  di  cui
all'articolo   70  del  Testo  Unico  approvato  con  D.P.R.  n.
1124/1965. Nell'esemplare  diretto  al  datore  di  lavoro  deve
essere omessa l'indicazione della diagnosi.
     Le categorie di lavoratori  che  percepiscono  l'indennita'
direttamente dall'INPS sono:
       1) lavoratori asunti a tempo determinato per lavori
          stagionali;
       2) lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono
          del trattamento di cassa integrazione guadagni;
       3) lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti e
          piccoli coloni;
       4) lavoratori dello spettacolo saltuari con contratto a
          termine o a prestazione o disoccupati;
       5) lavoratori a tempo determinato con meno di 30 giorni
          di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento.
ARTICOLO 3
     La  Sede  periferica   dell'INPS   che   ha   ricevuto   la
certificazione  di malattia prevista dall'articolo 2 del D.L. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio  1980,
n.   33   e  successive  modificazioni,  qualora  l'esame  della
certificazione stessa, effettuato a  livello  amministrativo  e,
ove  occorra, sanitario o legale, evidenzi elementi che facciano
presumere l'esistenza di una  malattia  professionale  o  di  un
infortunio sul lavoro deve:
     A) assumere, comunque, in via provvisoria, a proprio carico
l'indennita' di malattia  anticipata  dal  datore  di  lavoro  o
provvedere   direttamente,  nei  casi  previsti,  all'erogazione
dell'indennita' - per il periodo indicato nella prognosi  e  nel
rispetto  del  termine massimo consentito - secondo la normativa
vigente ed i relativi criteri di attuazione (1);
     B) segnalare tempestivamente il caso all'INAIL -  allegando
copia  della documentazione acquisita - a mezzo dei modelli allo
scopo predisposti, che dovranno  essere  restituiti  debitamente
compilati  (all.  3  ed  eventualmente  4  - v. anche istruzioni
operative).
     Ove  trattisi  di  riacutizzazione  di  postumi per i quali
l'assicurato sia titolare di rendita da infortunio o da malattia
professionale,  la  prestazione  economica  sara'  corrisposta -
fatta  salva  la  possibilita',  evidenziata   nella   nota   di
segnalazione  di  successivi conguagli - nella misura della sola
integrazione della rendita stessa.
     A  tal  fine la struttura periferica  dell'INAIL provvede a
fornire, a mezzo dell'allegato n. 5, con ogni urgenza, alla Sede
INPS, nonche' al datore di lavoro, limitatamente alle ipotesi di
lavoratori per i quali, in relazione  all'attivita'  svolta  non
sia prevista la forma del pagamento diretto, l'indicazione nella
misura dell'integrazione della rendita dovuta e delle  eventuali
variazioni  intervenute nel corso dell'evento. Si sottolinea che
ai titolari di rendita INAIL determinata in  maniera  definitiva
per  l'avvenuto superamento dei  termini di legge dalla relativa
costituzione - 10 anni per  gli  infortuni  e  15  anni  per  le
malattie professionali esclusa la silicosi e l'asbestosi per le
quali non e' previsto alcun termine -  spettano  le  prestazioni
economiche  di  malattia  a  carico  INPS  anche  se trattasi di
affezioni  riconducibili  ai  postumi  che  hanno  originato  il
diritto alla rendita.
     Pertanto, nella fattispecie, non si pone la  necessita'  di
attivare  la procedura di cui alla convenzione oggetto di esame;
se del caso saranno acquisite presso l'INAIL notizie  in  ordine
alla data di costituzione della rendita.
     La definizione del caso con la assunzione della  competenza
da parte dell'INPS, determina, come sopra cennato, la necessita'
di liquidare al lavoratore avente diritto la differenza relativa
all'importo  spettantegli  a  titolo  di indennita' di malattia;
tanto dovra' essere  tempestivamente  comunicato  al  datore  di
lavoro  (ove  questi  abbia  anticipato  l'indennita'  per conto
dell'Istituto)   dalla   Sede   INPS   interessata,   a    mezzo
dell'allegato  n. 6, da inviare anche al lavoratore. Nei casi di
pagamento diretto da parte dell'INPS non e'  necessario  fornire
al lavoratore la comunicazione di cui trattasi.
ARTICOLO 4
     Gli  oneri  sostenuti  per  accertamenti  amministrativi  e
sanitari,  ivi  comprese  le  spese accessorie, restano a carico
dell'Istituto che li ha richiesti.
ARTICOLI 5-6-7
     Per la composizione delle controversie sono stati  previsti
appositi Collegi costituiti in sede locale e centrale.
     Il Collegio in sede locale esamina  e  decide  i  casi  non
risolti  d'ufficio  e  si  riunisce su espressa richiesta di una
delle due parti. Per unita' competente alla trattazione del caso
dovra'  intendersi  quella  nel  cui ambito territoriale risiede
l'assicurato; la medesima curera' i necessari  raccordi  con  la
Sede  competente  ai  fini contributivi ove le due strutture non
coincidano.
     Per  l'eventuale  decisione  a  livello di Collegio locale,
considerata la diversa  giurisdizione  territoriale  delle  Sedi
dell'INAIL  rispetto  a  quella  delle  Sedi  INPS,  si dovranno
concordare opportuni calendari di sedute.
     Le   fattispecie  non  risolte  dal  Collegio  locale  sono
esaminate e decise dal Collegio centrale di cui  all'articolo  6
della convenzione; questo ultimo Collegio, limitatamente ai casi
per i quali non sia stato raggiunto l'accordo neanche in sede di
secondo   esame,   integra   la   propria  composizione  con  un
rappresentante del Ministero del  lavoro    e  della  previdenza
sociale che lo presiede.
     I predetti Collegi non possono procedere all'esame dei casi
per   i   quali   sia  in  corso  contenzioso  amministrativo  o
giudiziario fino  alla  emanazione  del  provvedimento  o  della
sentenza definitiva.
ARTICOLO 8
     Stabilita   la   competenza   assicurativa   del   caso  in
trattazione,  secondo  la  procedura  indicata  negli   articoli
precedenti,   si   provvedera',   di   volta   in   volta,  alla
regolarizzazione delle prestazioni economcihe corrisposte da  un
Ente  per  conto  dell'altro,  trasmettendo il modello di cui al
fac-simile allegato n. 7.
     A  tal fine si e' anche predisposto l'allegato n. 8 con cui
la   Sede   INPS   interessata,   non   appena   a    conoscenza
dell'attribuzione  all'INAIL  di  casi  per  i quali siano state
effettuate anticipazioni, dovra' preventivamente  richiedere  al
datore  di  lavoro l'entita' della somma corrisposta a titolo di
indennita' di malattia.
     Nel  predetto  modello  viene segnalato al datore di lavoro
che le giornate riferite all'evento  stesso  sono  da  ritenersi
ininfluenti  ai fini del computo del periodo massimo assistibile
per malattia a carico dell'INPS. Il modello va inviato  al  solo
lavoratore  qualora  trattasi di appartenente a categorie per le
quali la liquidazione viene operata direttamente dall'INPS:
     L'Ente  che assume la competenza cura direttamente anche il
recupero, nei confronti del lavoratore assicurato, di  eventuali
importi  corrisposti  in  eccedenza  dall'ENTE che ha erogato la
prestazione.
                              * * *
     Si  riportano  di seguito le istruzioni operative per l'uso
della modulistica e contabili riferite specificamente a ciascuno
dei due Istituti.
                              * * *
INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA
        ISTRUZIONI CONTABILI
ISTITUZIONE NUOVI MODULI
     Per i casi da trattare ai sensi della presente  convenzione
sono istituiti i seguenti moduli, allegati in fac-simile:
     - nota di segnalazione                 mod.330-I (all.2)
     - questionario                         mod.331-I (all.4)
     - nota di richiesta di rimborso        mod.332-I (all.7)
     - comunicazione integrazione rendita INAIL mod.333-I
                                                (all.5)
     Le   unita'   operative   devono  segnalare  il  rispettivo
fabbisogno di moduli direttamente alla Tipografia di Milano.
     Sono di conseguenza aboliti i moduli:
     - nota di segnalazione n.          (I.M.1) mod.130-I
     - questionario per presunto caso   (I.M.2) mod.131-I
     - registro di evidenza             (I.M.3) mod.132-I
     - elenco riepilogativo dei casi
       definiti per conto dell'INAM
       nel mese di                      (I.M.4) mod.133-I
     - prospetto riepilogativo annuale
       delle spese per i casi definiti
       per conto dell'INAM nell'anno    (I.M.5) mod.134-I
     - prospetto riepilogativo annuale
       delle spese per i casi definiti
       per conto dell'INAIL nell'anno   (I.M.5bis) mod.135-I
A) SEGNALAZIONE ALL'INPS
     L'unita'  periferica  INAIL  che  riceve  la  denuncia   di
infortunio  o  di  malattia  professionale  e  ritiene dubbia la
competenza INAIL:
     1) segnala il caso alla Sede INPS compilando il mod. 330  I
in 6 copie cosi destinate:
     - la 1  e la 2  copia al datore di lavoro qualora lo stesso
eroghi direttamente le  indennita'  di  malattia  (omettendo  la
diagnosi)  o  all'INPS;  la prima copia dovra' essere restituita
nel piu' breve tempo possibile, completa delle notizie richieste
nell'apposito riquadro a pie' di pagina;
     -  la 3  e la 4  copia all'INPS che dovra' restituire la 3
copia, non appena sia in grado di esprimere  il  giudizio  sulla
competenza del caso;
     -  la  5  copia al lavoratore, qualora non sia stato ancora
comunicato l'esito della pratica con il  mod.  20-I;  in  questo
caso va inserita in pratica;
     -  la  6   copia e' inserita in un apposito raccoglitore in
ordine di numero per formare il registro di  evidenza  dei  casi
segnalati.
     Il numero progressivo  della  segnalazione  va  evidenziato
sulla copertina mod. 10-I/CIDI;
     2)  compila il questionario mod. 331-I, unendo alla 3  e 4
copia del mod. 330-I la 1   copia  del  questionario  stesso  ed
inserendo la 2  copia agli atti della pratica.
     La nota di segnalazione deve essere corredata  anche  della
fotocopia  della  certificazione  medico-amministrativa, nonche'
della relazione medica (mod. 21-SS) contenente il  parere  della
Consulenza medica.
Accoglimento del caso da parte dell'INPS
     L'unita'  periferica,  ricevuta dalla Sede INPS la 3  copia
del mod. 330-I che segnala l'accoglimento del  caso,  redige  la
richiesta  di  rimborso  per  mezzo  del  modd.  332-I, anche se
negativa, in tre copie cosi' destinate:
     - la 1  copia alla competente Sede dell'INPS;
     - la 2  copia agli atti della pratica;
     -  la  3   copia  allegata  all  6   copia  della  nota  di
segnalazione      mod.      330-I      per      le      evidenze
amministrativo-contabili.
Mancato accoglimento del caso da parte dell'INPS.
     Ricevuta dalla Sede INPS la 3  copia del mod. 330-I con  le
motivazioni in ordine alla decisione negativa adottata, l'unita'
periferica, se ritiene  esaurienti  tali  motivazioni,  prosegue
nella   trattazione   senza   fornire   ulteriori  comunicazioni
all'INPS.  Diversamente  chiede  che  il  caso   sia   demandato
all'esame  del  Collegio  provinciale  previsto  dall'articolo 5
della convenzione.
     Qualora,  dopo  l'esame  da parte di detto Collegio non sia
stato raggiunto l'accordo, l'unita' periferica rimette  il  caso
stesso  all'esame del Collegio centrale previsto dall'articolo 6
della convenzione. Le pratiche complete  devono  essere  inviate
alla   Direzione   Generale   INAIL   -   Servizio   prestazioni
assicurative  per  il  tramite  del  Direttore  dell'Ispettorato
regionale, dandone avviso all'INPS.
B) RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'INPS
     L'unita' periferica INAIL riceve dalla Sede INPS la 1  e la
2   copia  del modulo "nota di segnalazione" (all. 3) unitamente
alla  copia  della   documentazione   medico-amministrativa   ed
eventualmente  al questionario contenente le notizie fornite dal
lavoratore.
     Istruisce  il caso e inserisce in pratica la 2  copia della
"nota  di  segnalazione"  con  gli  allegati  e,   in   apposito
raccoglitore,   la  1   copia  per  formare  il  registro  delle
segnalazioni in ordine cronologico. Entro 60 giorni  dalla  data
della  "nota  di  segnalazione" restituisce all'INPS la 2  copia
contenente il giudizio sulla competenza.
Titolare di rendita INAIL
     Se la segnalazione riguarda un caso di riacutizzazione  dei
postumi  per  i  quali  l'assicurato  sia titolare di rendita da
infortunio o da malattia professionale non ancora determinata in
maniera  definitiva, l'unita' periferica comunica immediatamente
all'INPS ovvero al datore di lavoro, qualora  lo  stesso  eroghi
direttamente  le  indennita'  di malattia, l'importo giornaliero
della integrazione rendita per mezzo dell'apposito mod. 333-I.
Accoglimento del caso da parte dell'INAIL.
     L'unita' periferica, ove riconosca l'indennizzabilita'  del
caso,  predispone, secondo le modalita' amministrativo contabili
in vigore, la documentazione  per  il  rimborso  all'INPS  delle
somme richieste.
Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL.
     In  tale  ipotesi la trattazione della fattispecie prosegue
secondo la procedura di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7  della
Convenzione.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
     Gli importi delle indennita' anticipate per conto dell'INPS
dovranno   essere   contabilizzati   con   operazioni   in  fase
contestuale di impegno e pagamento, gestione  1.10.,  competenza
dell'anno   e   codice   di   partita  9950,  al  capitolo  814,
"Prestazioni erogate  per  conto  di  Amministrazioni  diverse",
sottoconto 01 "Indennita' per inabilita' di temporanea per conto
INPS".
     Qualora si rendesse necessario, nell'ambito del Collegio di
cui all'articolo 5 della convenzione, ricorrere ai Servizi delle
UU.SS.LL. per la consulenza medica, atteso che il relativo onere
sostenuto fa carico in parti uguali ai due Istituti,  le  unita'
operative avranno cura di registrare, al momento dell'erogazione
del compenso, il 50% dell'importo al sottoconto  814.01,  ed  il
rimanente  50%  al  capitolo 430 "Spese legali, giudiziali e per
arbitraggi" sottoconto 10 (di  nuova  istituzione)  "Convenzione
INAIL/INPS:  perizie effettuate dai servizi UU.SS.LL.", gestione
1.1.0., competenza dell'anno, classificazione amministrativa D -
decentrato, di competenza del Servizio prestazioni assicurative.
     Contemporaneamente   alle   registrazioni   effettuate   al
sottoconto  814.01, le unita' operative avranno cura di assumere
il relativo accertamento al contrapposto sottoconto  di  entrata
214.01 "Rimborso prstazioni erogate per conto di amministrazioni
diverse; indennita'  per  inabilita'  di  temporanea  per  conto
INPS".
     Gli importi delle indennita'  anticipate  e  dell'eventuale
50%  dell'onere  sostenuto  per  la  consulenza  medica, saranno
registrati al momento del rimborso  da  parte  della  competente
Sede  INPS,  nella  sola  fase  di incasso, al citato sottoconto
214.01,  gestione  1.1.0.  competenza  dell'anno   in   cui   fu
registrato  il  relativo accertamento e con il codice di partita
9950.
INPS - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA
       ISTRUZIONI CONTABILI
A) SEGNALAZIONE ALL'INAIL
     1) Modulario
     La  Sede  INPS  che  riceve la certificazione di malattia e
ritiene  dubbia  la  propria  competenza  invia   la   nota   di
segnalazione (all. 3) che si compone di cinque copie:
     - 2 copie all'INAIL;
     - 1 copia al datore di lavoro se trattasi  di  Azienda  che
eroga le indennita' di malattia conguagliandole con i contributi
dovuti all'INPS;
     - 1 copia per conoscenza al lavoratore;
     - 1 copia per gli atti della pratica.
     2) Questionario
     Oltre alla nota di segnalazione va inviata all'INAIL  copia
del  questionario  (all.4) (che va compilato in duplice copia) e
della documentazione acquisita (certificazione di malattia).
     3) Titolare di rendita INAIL
     Nel caso di riacutizzazione  di  postumi  per  i  quali  il
lavoratore  assistito provvisoriamente dall'INPS sia titolare di
rendita da infortunio sul  lavoro  e/o  malattia  professionale,
l'INAIL  provvede  con il modulo (all. 5) a comunicare alla Sede
INPS e al datore di lavoro, sempre che si tratti di Azienda  che
eroghi  a  conguaglio le indennita', l'importo giornaliero della
integrazione della rendita e le eventuali successive variazioni.
     Se   la  competenza  del  caso  viene  in  seguito  assunta
dall'INPS, il Reparto prestazioni della Sede provvede,  in  caso
di  Azienda  tenuta  ad  anticipare  le  indennita' di malattia,
mediante il modulo all. n. 6, ad informare l'Azienda  stessa  (e
per  conoscenza  il  lavoratore)  della  necessita'  di  erogare
l'eventuale  differenza  tra  integrazione   della   rendita   e
indennita' di malattia.
     Nei casi di pagamento diretto da  parte  dell'INPS  non  e'
necessario   fornire  al  lavoratore  la  comunicazione  di  cui
trattasi.
     4) Accoglimento del caso da parte dell'INAIL
     L'INAIL provvede a restituire la 2   copia  della  nota  di
segnalazione contenente l'accoglimento del caso.
     La Sede INPS provvede ad informare, mediante l'allegato  n.
8, da compilare in tre copie, l'assistito ed il datore di lavoro
se trattasi di Azienda che eroga a conguaglio le  indennita'  di
malattia.
     In questo caso l'Azienda deve compilare  la  seconda  parte
del  modulo  con  le  informazioni  relative  all'importo  delle
indennita' erogate e restituire una copia del modulo stesso alla
Sede INPS competente.
     Nel caso di erogazione diretta della  indennita'  da  parte
dell'Istituto  ovviamente  tali dati sono gia' in possesso della
Sede per cui il modello non viene inviato  all'Azienda  ma  solo
all'interessato e si passa direttamente alla fase successiva.
     Il Reparto prestazioni della Sede compila in triplice copia
la  richiesta  di rimborso (all.7) delle somme erogate che viene
inviata all'INAIL ed  al  Reparto  Ragioneria  della  Sede  INPS
stessa.
     5) Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL
     Se  la  Sede  INAIL  ritiene  che il caso non rientri nella
propria competenza restituisce la 1 copia del modulo allegato  3
comunicando,    nel  riquadro in calce, le motivazioni in ordine
alla decisione  negativa  adottata.  La  Sede  INPS  se  ritiene
esaurienti  tali  motivazioni  prosegue  nella trattazione della
pratica senza ulteriori comunicazioni all'INAIL.
     In  caso  contrario chiede che il giudizio sulla competenza
assicurativa sia demandato all'esame  del  collegio  provinciale
previsto   dall'articolo  5  della  Convenzione.  Qualora,  dopo
l'esame di detto collegio, non sia stato raggiunto l'accordo  la
Sede  INPS  rimette  il  caso  all'esame  del  collegio centrale
previsto dall'articolo 6 della Convenzione. Le pratiche complete
devono essere quindi inviate alla Direzione generale INPS - Area
delle prestazioni economiche di  malattia  e  maternita'  e  dei
relativi controlli medico-legali - dandone avviso all'INAIL.
     6) Stampa
     Il  modulario  di  pertinenza  sara'  riprodotto in loco da
parte delle Sedi.
B) RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'INAIL
     1) Modulario
     La "Nota di segnalazione" dell'INAIL (all. 2) (di tracciato
analogo al modulo INPS) si compone di 6 esemplari.
        -   La  1   e  2   copia  (di  tracciato  diverso  dalle
successive) vengono trasmesse all'INPS soltanto nel caso in  cui
lo  stesso  provvede  al  pagamento  diretto:  in caso contrario
vengono  inviate  all'Azienda  che  anticipa   l'indennita'   di
malattia conguagliandola con i contributi dovuti all'INPS.
     La  1   copia   in   questione   deve   essere   restituita
(debitamente  compilata)  all'INAIL  a cura del datore di lavoro
(ovvero se trasmessa all'INPS  da  quest'ultimo)  mentre  la  2
        -  La 3  e 4  copia sono ricevute dall'INPS e contengono
in calce il riscontro per  l'assunzione  o  la  reiezione  della
competenza  da  parte  dell'INPS stesso; la 3  copia deve essere
restituita all'INAIL entro 60 giorni dalla data della  "nota  di
segnalazione"  con  il  giudizio  sulla competenza, mentre la 4
viene trattenuta agli atti dell'INPS.
        - La 5  e la  6   copia,  destinate  rispettivamente  al
lavoratore e agli atti dell'INAIL, non interessano le Sedi.
     2) Accoglimento del caso da parte dell'INPS
     Qualora   l'INPS   assume   la   competenza  del  caso,  la
conseguente richiesta di  rimborso  da  parte  dell'INAIL  delle
indennita'  erogate  viene  trasmessa  alla  Ragioneria  per  il
tramite del Reparto  prestazioni  della  stessa  Sede  INPS  che
autorizza,  dopo  aver effettuato gli adempimenti di competenza,
il rimborso (v. punto 1 della successiva lettera C).
C) ISTRUZIONI CONTABILI
     Per   la   rilevazione  contabile  delle  partite  connesse
all'applicazione della Convenzione in parola si  precisa  quanto
segue:
     1)  le  indennita'  economiche  di  malattia erogate in via
provvisoria  dalle  Sedi   periferiche   dell'Istituto   -   sia
anticipate  dai  datori  di lavoro, che liquidate direttamente -
vanno imputate ai conti "IMR 30/..." attualmente previsti per la
rilevazione contabile delle indennita' giornaliere economiche di
malattia  (2);  ai  medesimi  conti  vanno  anche  imputate   le
prestazioni  da  rimborsare all'INAIL per prestazioni anticipate
dallo stesso e facenti carico all'INPS. Tali  rimborsi  andranno
effettuati  dal  Reparto  ragioneria  della  Sede a cui e' stata
inviata  la  richiesta,  dietro   autorizzazione   del   Reparto
prestazionii  (v. le precedenti istruzioni operative - lett. B),
n. 2).
     2) I rimborsi  effettuati  dall'INAIL  per  prestazioni  di
propria  competenza  ma  liquidate  provvisoriamente  dall'INPS,
andranno imputati ai conti "IMR 24/3." attualmente previsti  per
la   rilevazione  contabile  dei  recuperi  o  reintroiti  delle
indennita' giornaliere di malattia (2). L'INAIL  effettuera'  il
rimborso  con  le  modalita'  che  verranno concordate a livello
delle singole unita' periferiche avendo cura di far  riferimento
alla  lettera  di richiesta del rimborso, citandone la data,  il
numero di pratica e le generalita' dell'assistito.
     Il  Reparto  Ragioneria dovra' tenere apposita evidenza sia
delle pratiche di rimborso inviate all'INAIL, per  la  parte  di
propria  competenza,  sia  di  quelle ricevute dall'INAIL per le
prestazioni malattia anticipate per conto INPS.
     3)  Gli  oneri  relativi  alle spese per consulenze mediche
prestate dai servizi  delle  UU.SS.LL.  previste  dal  penultimo
comma dell'articolo 5 della Convenzione fanno carico al capitolo
di spesa "10430 - Altre spese per l'acquisto di beni di  consumo
e di servizi degli Uffici".
     Ai fini della registrazione  delle  spese  dovranno  essere
osservate  le  disposizioni  di cui alla circolare n. 768 Rg. n.
340 B del 20 settembre 1984 (3).
     Per  quanto  attiene,  infine,  alla  rilevazione contabile
degli oneri di cui trattasi i relativi impegni di spesa dovranno
essere   contabilizzati   a   debito  del  conto  GPA  31/28  in
contropartita  del  conto  GPA  16/28.  A  tale  ultimo   conto,
ovviamente  dovranno  essere addebitati i relativi pagamenti sia
nel caso che l'Istituto esegua il  pagamento  dell'intero  onere
che  nel  caso  di rimborso all'INAIL della quota facente carico
all'INPS.
     I  rimborsi  provenienti  dall'INAIL,  per  la quota di sua
competenza, relativi alle spese in questione, andranno  imputati
al conto GPA 24/28.
     Le predette istruzioni contabili sono applicabili anche  ai
casi verificatisi dall'1 gennaio 1980.
                             * * *
     Le  unita' periferiche INAIL ed INPS dovranno garantire nel
massimo  spirito  di  collaborazione  il  reciproco  flusso   di
informazioni   (anche   circa  l'esito  di  eventuali  controlli
sanitari) al fine di evitare, per quanto  possibile,  incertezze
operative.
     Eventuali  problematiche  inerenti  all'applicazione  della
Convenzione dovranno essere segnalate alla Direzione generale di
appartenenza,  ai  fini  delle  modifiche  ed  integrazioni  che
potranno  essere  apportate,  anche  alla luce del nuovo sistema
informativo  in corso di attuazione presso l'INAIL, al contenuto
della Convenzione, che decorre dal 1 gennaio 1983.
     La regolarizzazione delle  indennita'  anticipate  dai  due
Istituti  per  i  casi  verificatisi  dal  1  gennaio 1980 al 31
dicembre 1982, e gia' definiti, sara'  effettuata  tra  le  Sedi
interessate  seguendo  per  quanto  possibile  le modalita' ed i
criteri previsti dalle presenti istruzioni.
     Per  le  pratiche  per  le  quali  la  competenza e' ancora
controversa le unita' periferiche interessate dovranno attivare,
con   la   massima  tempestivita',  l'esame  collegiale  di  cui
all'articolo 5 della Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE                    IL DIRETTORE GENERALE
    DELL'INAIL                                  DELL'INPS
     ZANIBELLI                                   FASSARI
-------------------
N.B. Le parti sottolineate sono state cosi' modificate da Errata
     Corrige del 18 ottobre 1985.
(1)  Sia nel caso in cui l'INPS riceva per primo la denuncia
     dell'evento - che segnala poi all'INAIL ai sensi della con-
     venzione - sia nel caso inverso, non dovranno essere
     trascurate le normali iniziative in tema di controlli
     sanitari, di cui dovranno essere comunicati all'INAIL
     l'esito e le conseguenze sul piano erogativo (malattia).
(2)  Conti istituti con circolare n.210/B/172 del 6 agosto 1980
     (v. Atti ufficiali 1980, pag. 2260) e circolare n. 20544 O.
     n. 670 E.A.D. n. 226/B/35 del 9 febbraio 1981 (v. atti
     ufficiali 1981, pag. 334).
(3)  V. atti ufficiali 1984, pag. 2846.
                                                 ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'INAIL E  L'INPS  PER  COORDINARE  L'EROGAZIONE
DELLA   INDENNITA'   PER   INABILITA'   TEMPORANEA  ASSOLUTA  DA
INFORTUNIO  SUL   LAVORO   E   DA   MALATTIA   PROFESSIONALE   E
DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.
L'anno 1984, il giorno 23 del mese di gennaio in Roma,
                              tra
     L'Istituto   Nazionale   per   l'Assicurazione  contro  gli
Infortuni sul  Lavoro  (in  seguito  denominato,  per  brevita',
INAIL)  nella persona del Presidente pro-tempore Flavio Orlandi,
domiciliato per  la  carica  presso  l'INAIL  in  Roma,  Via  IV
Novembre  n.  144,  a  cio'  autorizzato  con  deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 1983.
                               e
     L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  (in  seguito
denominato,  per  brevita',  INPS)  nella persona del Presidente
pro-tempore Ruggero Ravenna, domiciliato per  la  carica  presso
l'INPS  in  Roma,  Via Ciro il Grande, n. 21, a cio' autorizzato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  in  data  22
luglio  1983,  attesa  la  necessita' di coordinare l'erogazione
delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei  due
Istituti,   allo  scopo  di  garantire  comunque  al  lavoratore
l'assistenza  economica   nell'ipotesi   in   cui   durante   il
trattamento per inabilita' temporanea assoluta da infortunio sul
lavoro  o malattia professionale emergano elementi che escludano
la  competenza assicurativa dell'INAIL, o, viceversa, durante il
trattamento per malattia comune  venga  in  evidenza  uno  stato
morboso di origine professionale o per infortunio sul lavoro per
cui sia da escludere la competenza assicurativa dell'INPS.
                    SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
                             Art. 1
     Le  prestazioni  economiche previste dalle vigenti norme di
legge per l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni  sul
lavoro  e  le  malattie  professionali sono, in via provvisoria,
erogate, nei casi in cui sussistano dubbi  circa  la  competenza
assicurativa,  dall'Istituto  cui  l'assicurato  si  sia rivolto
esibendo la prescritta documentazione medica.
                             Art. 2
     L'INAIL, ricevuta la denuncia di infortunio o  di  malattia
professionale, anche qualora ritenga dubbia la sua competenza:
     1)  provvede,  in  via  provvisoria,  all'erogazione  della
prestazione   economica   entro   i   limiti   stabiliti   dalle
disposizioni  in  vigore  per l'assicurazione di malattia ovvero
nella misura della sola integrazione della rendita nel  caso  si
tratti  di  titolare  di rendita infortunistica, fino al termine
della prognosi indicata nella certificazione prevista;
     2) segnala tempestivamente il caso all'INPS a mezzo lettera
raccomandata   allegando   la  documentazione  acquisita  ed  il
prospetto delle indennita' liquidate.
                             Art. 3
     L'INPS, qualora, dopo aver ricevuto  la  certificazione  di
malattia prevista dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e  successive
modificazioni,    rilevi   elementi   che   facciano   presumere
l'esistenza di uno stato morboso di origine professionale o  per
infortunio  sul  lavoro rientrante nella competenza assicurativa
dell'INAIL:
        1) assume ugualmente a proprio  carico  l'indennita'  di
malattia anticipata dal datore di lavoro o provvede direttamente
all'erogazione dell'indennita' nei casi  previsti  dal  6  comma
dell'art.  1  del  citato  decreto-legge  n.663/1979  nel  testo
sostituito dalla  legge  n.  33/1980  di  conversione,  fino  al
termine  della  prognosi indicata nella certificazione prevista.
Ove trattisi di titolare di rendita da infortunio sul  lavoro  o
da  malattia  professionale  cui,  ai  sensi  della legislazione
vigente in materia di assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro  e le malattie professionali, spetta la sola integrazione
della rendita stessa, la prestazione  dovuta  viene  determinata
sull'importo  di  tale  integrazione.  A  tal  fine  l'INAIL, ad
avvenuta  segnalazione  da  parte   dell'INPS,   provvedera'   a
comunicare,  a  stretto giro di posta, la misura dell'indennita'
da corrispondere;
        2) segnala tempestivamente il  caso  all'INAIL  a  mezzo
lettera  raccomandata,  allegando la documentazione acquisita ed
il prospetto delle indennita' liquidate.
                              Art. 4
     Gli  eventuali  oneri  per  accertamenti  amministrativi  e
sanitari effettuati sono a carico dell'Istituto che ha  disposto
detti accertamenti.
                              Art. 5
     Qualora  dagli  accertamenti  effettuati, l'Istituto che ha
ricevuto la segnalazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non
rilevi  elementi  sufficienti  a  definire la propria competenza
assicurativa, dovra' darne comunicazione, entro 60 giorni  dalla
data della segnalazione stessa, all'altro Istituto.
     I casi non risolti in via  amministrativa  sono  sottoposti
all'esame  di  un  Collegio  costituito  in  sede  locale, cosi'
composto:
        - per l'INAIL, dal dirigente amministrativo  della  Sede
Provinciale o locale interessata;
        - per l'INPS, dal dirigente  amministrativo  della  Sede
Provinciale Zonale interessata.
     Il Collegio puo' essere integrato, in relazione alla natura
e/o alle circostanze dell'evento morboso oggetto di  esame,  per
la  consulenza  medica,  da  un professionale del ramo sanitario
e/o, per la consulenza giuridica, da un professionale  del  ramo
legale, designati da ciascuno degli Istituti stessi.
     Qualora a seguito dell'approvazione  della  legge  prevista
dal  1  comma dell'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
ovvero dall'attuazione delle  convenzioni  di  cui  al  3  comma
dell'articolo  di  legge sopracitato, debbano essere utilizzati,
per la consulenza medica, nell'ambito del  Collegio  di  cui  al
comma precedente, i servizi delle UU.SS.LL., gli eventuali oneri
relativi sono a carico, in parti uguali, dei  due  Istituti;  al
pagamento   dell'intero  onere  provvede,  salvo  il  successivo
recupero delle quote di spettanza dell'altro Istituto secondo le
modalita'   di  cui  al  successivo  art.  8,  l'Ente  al  quale
inizialmente e' stato denunciato il caso.
     Il Collegio decide e redige motivata relazione.
                              Art. 6
     A livello delle Direzioni  Generali  dei  due  Istituti  e'
istituito un Collegio centrale, composto come segue:
          -  il Capo del Servizio Prestazioni Assicurative o suo
delegato  dell'INAIL,   il   Capo   del   Servizio   Prestazioni
Assicurazioni Generali Obbligatorie o suo delegato, dell'INPS;
          - il Coordinatore Generale dell'Avvocatura Generale  o
suo  delegato  dell'INAIL,  il  Coordinatore  Generale del Ruolo
Professionale-Ramo Legale o suo delegato, dell'INPS;
          -  il  Coordinatore  Generale  del Ruolo Professionale
Sanitario, o suo delegato, di entrambi gli Istituti.
     Tale Collegio esamina i casi per  i  quali  non  sia  stato
raggiunto  l'accordo  da  parte  del Collegio di cui all'art. 5,
decide entro sei mesi dalla data in cui  gli  atti  relativi  al
singolo caso sono ad esso pervenuti e redige apposita relazione.
     Rientrano inoltre nella competenza  del  Collegio  centrale
l'esame  e  la  definitiva decisione di tutte le altre questioni
per le quali sussista disaccordo fra le Sedi dei due Istituti.
     I  casi  per  i  quali  non  venga raggiunto l'accordo sono
riesaminati dal Collegio centrale con la  partecipazione  di  un
rappresentante  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale che lo presiede; il relativo compenso e' corrisposto  da
ciascun Istituto in misura pari alla meta' di quello stabilito
dal D.P.R.  31 ottobre  1979  e  successive  modificazioni,  che
determina    l'indennita'    di   carica   ai   consiglieri   di
amministrazione  degli  enti  pubblici   (art.   1,   3   comma:
"...importo   lordo   della   medaglia   di   presenza   per  la
partecipazione alle riunioni degli  Organi  Collegiali  previsti
per legge, per statuto o per regolamento...").
                              Art. 7
     I casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo,
previsto  da  disposizioni  aventi  forza   di   legge,   ovvero
giudiziario,  non sono sottoposti all'esame dei Collegi indicati
agli artt. 5 e 6.
     Fino  al  provvedimento  o alla sentenza definitivi, di cui
ciascun Istituto e' tenuto a dare tempestiva notizia  all'altro,
l'erogazione  della  prestazione  economica viene effettuata, ai
sensi degli artt. 2  e  3,  dall'Istituto  al  quale  per  primo
l'assicurato ha presentato la relativa richiesta.
                              Art. 8
     La  regolazione  dei rapporti finanziari tra i due Istituti
per i casi di infortunio sul lavoro,  malattia  professionale  o
malattia  comune  per i quali, esaurita la procedura di cui agli
competenza assicurativa, avverra' nella misura, entro i limiti e
con le modalita' di seguito precisate:
     -   gli   Istituti   provvedono   al   reciproco   rimborso
dell'indennita'  giornaliera  anticipata nei limiti dell'importo
dovuto all'assicurato ai sensi delle  disposizioni  vigenti  per
l'assicurazione  di  malattia  o del minor importo eventualmente
spettante   in   base   alla   legislazione   dell'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie
professionali,  qualora  si  tratti  di  titolare   di   rendita
infortunistica  per  cui  sia  dovuta la sola integrazione della
rendita, fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita'
temporanea assoluta;
     -  la  prestazione  e'  rimborsata  dalla  data  di  inizio
dell'astenzione lavorativa conseguente al fatto  morboso  (salvo
l'eventuale periodo di carenza assicuravia previsto dalla legge)
fino al termine della  prognosi  indicata  nella  certificazione
prevista,  fermo  restando  il  periodo  massimo  indennizzabile
nell'anno solare previsto dalle norme in vigore per le  malattie
comuni;
     -  all'importo  della  prestazione economica calcolato come
sopra e' aggiunta la meta' dell'eventuale onere di cui  all'art.
5,  penultimo comma, sostenuto per la consulenza medica prestata
dalle UU.SS.LL.;
     -  il  rimborso   e'   effettuato   tempestivamente   dalle
competenti  Unita' periferiche dei due Istituti per ogni singolo
caso  a  presentazione   della   documentazione   giustificativa
dell'indennita' erogata;
     -  gli  oneri  per  spese  generali  di  amministrazione si
intendono compensati.
                             ART. 9
     La presente convenzione ha decorrenza dal 1   gennaio  1983
ed  ha  la  durata  di  un  anno. Essa si intendera' tacitamente
rinnovata per un eguale periodo di tempo qualora una delle parti
contraenti  non  ne  dia  disdetta  o  non  ne proponga modifica
all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno tre  mesi
prima della scadenza.
     Per i casi verificatisi dal 1  gennaio 1980 al 31  dicembre
1982  le  modalita'  dei  reciproci  rimborsi saranno concordate
dalle  Direzioni  generali  dei  due  Istituti  con  criteri   e
modalita',  per  quanto  possibile,  uniformi  a quelli recepiti
dalla presente convenzione.
     Per  la  definizione  dei  casi  verificatisi  nel predetto
periodo e' altresi' facolta'  delle  parti  stipulanti  adire  i
Collegi previsti dagli artt. 5 e 6 della presente convenzione.
                             ART. 10
     La  presente  convenzione,  redata  in quattro originali su
carta da bollo, sara' portata a  conoscenza  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  a cura dei due Istituti e
sara' registrata a cura dell'INPS che addebitera' il  50%  degli
oneri relativi all'INAIL.
IL PRESIDENTE DELL'INAIL        IL PRESIDENTE DELL'INPS
    (Flavio Orlandi)              (Ruggero Ravenna)