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Circolare numero 2 del 07-01-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 07/01/2020
Circolare n. 2
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019.

INDICE

1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

 

1.  Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

 

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1].

 

Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

 

La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.

 

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

 

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

 

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Circolare n. 88 del 9 maggio 2002