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INDICE
1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione e misura della prestazione 3. Contributo addizionale 4. Trattamento di fine rapporto 5. Istruzioni operative 6. Uso del CodiceEvento 7. “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale 8. Raccordo disciplina indennità di integrazione salariale per il settore dei call center e Fondo di Integrazione Salariale 9. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto al comma 7 dell’articolo 44 la concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, disponendo finanziamenti per l’anno 2015 e per l’anno 2016 e, successivamente, rifinanziati per l’anno 2017 dall’articolo 1, comma 240, punto d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata, mentre con le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 31 del 30 novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, sono stati forniti i relativi chiarimenti operativi.
L’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede il rifinanziamento per l’anno 2019 delle misure per il sostegno al reddito, previste dal citato articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Con la circolare n. 8 del 16 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito all’indennità rifinanziata, specificando le causali dell’intervento e il procedimento amministrativo per l’accesso al trattamento (Allegato n. 1).
Con il messaggio n. 3058/2019, l’Istituto ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, ammesse al trattamento in commento ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, mentre, con il messaggio n. 2856/2019 ha fornito i primi chiarimenti alle Strutture territoriali.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità del settore dei call center riferite ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, nonché le indicazioni tecniche per la corretta compilazione del flusso Uniemens.
2. Ambito di applicazione e misura della prestazione
Il decreto interministeriale n. 22763/2015 (cfr. il messaggio n. 7596 del 23 dicembre 2015), all’articolo 1, riconosce ai lavoratori impiegati nel settore dei call center un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici mesi.
All’articolo 2 del medesimo decreto è previsto che la suddetta indennità possa essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale, valutata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri individuati dal medesimo dicastero nelle citate circolari n. 31/2015 e n. 8/2019.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.
La citata circolare n. 8/2019 specifica altresì come in presenza di un accordo siglato nell'anno 2019 - con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019 - sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2019 (punto 4, lett. e), ma non quello finanziario relativo alle risorse stanziate dall’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3. Contributo addizionale
Ai sensi dell’articolo 4 del D.I. n. 22763/2015, recante le disposizioni attuative della misura di sostegno al reddito in argomento, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
Ai fini della determinazione dell’obbligo del versamento di tale contributo, nonché della sua misura, si applicano le disposizioni recate dal citato D.lgs n. 148/2015 (cfr. art. 6 del D.I. n. 22763/2015), illustrate con la circolare n. 9/2017 e, da ultimo, dettagliate per la fattispecie in esame nel messaggio n. 3058/2019.
4. Trattamento di fine rapporto
Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 8/2019 (punto 7), a seguito dell’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, da parte dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148/2015, le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
5. Istruzioni operative
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa connessa alla erogazione della indennità in argomento, nonché alla correlata contribuzione figurativa, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, secondo le istruzioni di cui al successivo paragrafo 7.
Si ricorda che per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD iniziati entro il 31 ottobre 2019, le imprese dovevano avvalersi del sistema della “CIG Aggregata” (cfr. il messaggio n. 3058/2019).
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all’azienda tramite PEC.
Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione della indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori del call center, riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il nuovo codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “668”.
Si ricorda che tali decreti di concessione saranno inseriti in “Sistema Unico” identificandoli con un codice di sette cifre, di cui le prime due corrispondono all’anno di emanazione e le restanti cinque al numero di protocollo, in quanto emanati da una diversa divisione del Ministero e come tali non seguono la numerazione prevista per i decreti di CIGS.
Come precisato nella circolare n. 56/2016, relativamente ai trattamenti di CIGD, il termine dei sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.
6. Uso del CodiceEvento
A partire dalle denunce di novembre 2019, per tutti gli eventi di CIGD – di cui all’articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019 - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
7. “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
Il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con “Ticket” sarà esteso per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali contenenti periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019.
Pertanto, in relazione agli eventi di CIGD che hanno inizio a partire dal predetto mese, le imprese sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema del “Ticket”.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, si fa presente che elementi e codici – presenti nel documento tecnico in via di pubblicazione - dovranno essere utilizzati dalle denunce di competenza novembre 2019.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDImporto>, esporranno l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazioni soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “G805”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDADebito> / <CongCIGDCausAdd>, esporranno il codice causale “E650” avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019”, e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.
8. Raccordo disciplina indennità di integrazione salariale per il settore dei call center e Fondo di integrazione salariale
Considerato che il settore dei call center è coperto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come condiviso con il Ministero vigilante, si applica il medesimo principio stabilito in caso di compatibilità dei trattamenti in deroga con le prestazioni previste dal FIS, di cui alle circolari n. 56/2016 e n. 176/2016, in base al quale ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti e, in caso di sovrapposizione, la prestazione non prevalente potrà essere riconosciuta limitatamente ai periodi non sovrapposti.
Sarà cura dell’Istituto verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti normativi sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
9. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all’articolo 26–sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, e delle relative contribuzioni addizionali, con il messaggio n. 3058/2019 sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU30199 - di rilevazione dell’onere relativo all’indennità riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center ammesse a conguaglio;
- GAU21199 - di rilevazione della contribuzione addizionale sull’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Tali conti saranno utilizzati anche per il conguaglio della prestazione e del versamento del contributo addizionale con il sistema del “Ticket” per le autorizzazioni relative ai decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019.
La procedura di ripartizione dei DM provvederà, pertanto, ad attribuire l’indennità in argomento, conguagliata dai datori di lavoro con il codice causale “G805”, al conto GAU30199 e la contribuzione addizionale, per gli importi valorizzati al codice causale “E650”, al conto GAU21199.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
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