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DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
971114
Circolare n. 225
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami prof.li
Al Coordinatore Generale Medico
legale e primari medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
Amministratori di Fondi, Gestioni
e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali
97-225. Regime sanzionatorio ex lege 23 dicembre 1996,
n.662. Criteri di applicazione: 1) agli iscritti
alle Gestioni speciali artigiani e commercianti;
2) ai contribuenti del settore agricolo; 3) ai
datori di lavoro domestico; 4) ai contribuenti
iscritti alla Gestione del 10%. Retroattivita'
dell'art. 1, commi 220, 221 e 222 della
L.n.662/1996. Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, Enti locali.
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Roma, 14 novembre 1997 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 225 Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami prof.li
Al Coordinatore Generale Medico
legale e primari medico legali
ALLEGATO 1 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
Amministratori di Fondi, Gestioni
e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali
OGGETTO: 97-225. Regime sanzionatorio ex lege 23 dicembre 1996,
n.662. Criteri di applicazione: 1) agli iscritti
alle Gestioni speciali artigiani e commercianti;
2) ai contribuenti del settore agricolo; 3) ai
datori di lavoro domestico; 4) ai contribuenti
iscritti alla Gestione del 10%. Retroattivita'
dell'art. 1, commi 220, 221 e 222 della
L.n.662/1996. Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, Enti locali.
Si fa seguito alla circolare n.178 del 1 agosto 1997,
trasmessa nella stessa data con messaggio n. 19141, per
fornire le linee procedurali per l'applicazione del nuovo
sistema sanzionatorio ad altre categorie di contri-buenti,
che tengono conto anche di alcune peculiarita' di versamento
dei contributi previste per le stesse.
Anche per tali categorie, come gia' precisato nella
predetta circolare, per il calcolo delle somme accessorie,
ogni inadempienza, sorta in data anteriore al 1 gennaio
1997, data di entrata in vigore della L. n. 662/1996, dovra'
essere assoggettata, dal momento del suo verificarsi fino a
quello del pagamento o richiesta di pagamento, ai diversi
regimi sanzionatori succedutisi nel tempo. In base allo
anzidetto principio pertanto per il calcolo delle sanzioni
dovra' farsi riferimento:
- fino al 23 ottobre 1996, all' allora vigente L.n.48/1988;
- per i periodi successivi all' anzidetta data, al regime
sanzionatorio previsto dal D.L. n. 538 e dalla L. n. 662
entrambi del 1996.
1. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Anche per le categorie di contribuenti di cui trattasi
l' art. 1, comma 217, prevede differenti trattamenti
sanzionatori a seconda delle tipologie di inadempienze
verificatesi, consistenti:
- nell' omesso o ritardato pagamento di contributi alle
scadenze di cui all' art. 12 della L. 23 aprile 1981,
n.155 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte
di soggetti che abbiano provveduto ad effettuare la
prescritta denuncia d' inizio dell' attivita' nel termine
stabilito dalla legge;
- nell' evasione, che per i contribuenti in parola concerne
le omissioni della denuncia di inizio attivita' cui - come
e' noto - i titolari d' impresa sono tenuti per loro stessi
e per i familiari coadiuvanti. In tale caso, peraltro,
la legge prevede una riduzione della sanzione "una
tantum", qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte dello
Istituto, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi, sempreche' il versamento
di questi venga effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa. Da cio' consegue, ovviamente,
l'irriducibilita' della sanzione nei casi di iscrizione
d'ufficio e nei casi di presentazione della denuncia
d'inizio di attivita' oltre sei mesi dalla scadenza
prevista.
1.1 CONTRIBUTI GIA' IMPOSTI NON VERSATI ALLE SINGOLE
SCADENZE
a) Versamenti trimestrali scaduti entro il 23 ottobre
1996.
Il calcolo delle sanzioni dovra' essere effettuato in
modo analogo a quello previsto per le aziende che versano
con le modalita' previste dal DM 5 febbraio 1969 e illustrato
al p.1.1 lett.a) della circolare n. 178 del 1 agosto 1997.
Delle anzidette indicazioni si richiamano in particolare:
- la maggiorazione del tasso di dilazione e differimento
pari a 5 punti, fino al 23 ottobre 1996, e a 3 punti
per i periodi successivi;
- la cristallizzazione delle somme aggiuntive se queste
hanno raggiunto o superato, al 23 ottobre 1996, il
tetto del 100%, o in caso contrario, il proseguimento
del calcolo delle stesse fino al raggiungimento del
tetto del 100%.
Qualora nella rata trimestrale fossero compresi anche
contributi per anni pregressi, derivanti da denunce
presentate oltre i termini e assoggettati alle somme
aggiuntive previste dalla L.n. 48/1988, per i casi di
evasione, il calcolo delle sanzioni deve essere effettuato
con le stesse modalita' illustrate per le aziende che
versano con il sistema del DM 5 febbraio 1969 al p.1.2 della
citata circolare n.178, che di seguito si richiamano.
- Fino alla data del 23 ottobre 1996, dovra' essere
applicato il regime sanzionatorio di cui all'art.4, commi
1 lett. c) e 2, della L. n. 48/1988 (tasso annuo del 50%
fino alla misura massima del 200 % dei contributi omessi,
piu' gli interessi legali).
- Se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno
raggiunto o superato il tetto massimo richiedibile a
seguito dell' entrata in vigore del D.L. n. 538/1996 e
della L. n. 662/1996 ( 100% dei contributi per somme
aggiuntive piu' "una tantum", graduata secondo i criteri
fissati dagli appositi decreti interministeriali,
rispettivamente del 23 dicembre 1996, vedi msg. n.28851
dell' 11.2.1997, allegato alla circolare n. 65 del 18
marzo 1997, in "Atti Ufficiali" 1997, pag. 2085 e del 18
marzo 1997, reso noto con msg. n. 2928 del 2.4.1997,
accluso alla presente, allegato 1) le stesse restano
cristallizzate al valore raggiunto all'anzidetta data.
- Qualora invece risultino di importo inferiore le stesse
andranno incrementate fino a raggiungere il tetto
stabilito dal D.L. n. 538 e dalla L. n. 662. In
particolare se sono superiori al 100%, avendo gia'
superato il tetto fissato dall' art. 1, comma 217, lett.
a) della L. n. 662, occorrera' determinare l' "una tantum"
dovuta in misura pari alla differenza tra il "100 % dei
contributi piu' l' una tantum" e l' "importo calcolato al
23 ottobre 1996". Se, invece, risultano inferiori al 100%
dovranno calcolarsi, fino alla concorrenza del 100 %, le
sanzioni dovute per effetto del gia' citato art. 1, comma
217, lett. a) e aggiungere l' "una tantum" prevista dalla
L. 662/1996, secondo le misure indicate dall' apposito
decreto interministeriale.
b) Versamenti trimestrali scaduti successivamente al 23
ottobre 1996.
Le sanzioni vanno calcolate maggiorando di tre punti
l'interesse di dilazione in vigore alla data del calcolo,
fino al limite del 100% dei contributi dovuti.
1.2. IMPOSIZIONE PER I CASI DI EVASIONE.
Occorre premettere che per i contribuenti in argomento
- come del resto gia' accadeva in vigenza della L.n.48/1988,
cfr. circolari n. 58 del 22 marzo 1988 ,punto 3., in Atti
Ufficiali 1988, pag. 905 e n. 231 del 15 novembre 1988,
punto I, ultima parte, in Atti Ufficiali 1988, pag.2498 -
l'ipotesi di evasione si verifica nel caso di iscrizione da
parte dell' interessato, per se' stesso e/o per i
collaboratori, oltre il termine di trenta giorni dallo
inizio d' attivita' ovvero in caso di iscrizione d' ufficio.
A questo riguardo e' da osservare che le nuove
disposizioni introdotte in materia di somme aggiuntive e
sanzioni dalla L. n. 662 in esame non hanno modificato il
particolare sistema di pagamento previsto dal comma 6 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo il quale i contributi
arretrati dovuti dalle categorie in discorso sono versati
all'Istituto " in quattro rate trimestrali, a decorrere
dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di
rilascio dei bollettini".
In relazione a quanto precede, poiche' per i
contribuenti in parola alla "denuncia" spontanea non sempre
segue automaticamente il pagamento della contribuzione
arretrata, la sanzione "una tantum", prevista dall'art. 1,
comma 217, lett. b, ultima parte, della L. n. 662/1997, per
i casi di denuncia spontanea, sara' applicata ai
contribuenti autonomi di cui trattasi che, seppure
denunciatisi tardivamente, provvedano a corrispondere gli
arretrati in quattro rate alle scadenze di legge indicate
nell'emissione. Da cio' deriva che nei casi di denuncia
spontanea presentata dopo i previsti trenta giorni, ma entro
sei mesi dalla data prevista per il primo pagamento, la
sanzione "una tantum" dovra' essere applicata nella misura
del 30%.
Nel caso, viceversa, in cui la denuncia sia effettuata
oltre i suddetti termini ovvero il pagamento non avvenga
come sopra specificato, la sanzione "una tantum" sara'
applicata nella misura prevista dal decreto
interministeriale 18 marzo 1997 (v. msg. n. 2928 del
2.4.1997). In proposito si fa presente che ai fini
dell'individuazione dell' entita' dell' evasione (totale,
parziale, pari o inferiore alla meta') occorre fare
riferimento anche al numero degli eventuali collaboratori
familiari.
Va peraltro chiarito che nessuna sanzione e' dovuta per
periodi contributivi non ancora scaduti alla data della
denuncia in argomento, sia pure tardiva.
Cio' premesso per il calcolo delle sanzioni si
specifica quanto segue:
a) Versamenti trimestrali riferiti a periodi scaduti entro
il 23 ottobre 1996 ( vale a dire fino al 3 trimestre
1996)
Il calcolo delle sanzioni dovra' essere effettuato
analogamente a quanto previsto al punto 1.2, lett.a), della
circolare n. 178/1997 per le aziende che versano con il
sistema del DM 5 febbraio 1969, che di seguito si
richiamano:
- fino alla data del 23 ottobre 1996 dovra' essere applicata
la disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 48/1988
( tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi
omessi piu' gli interessi legali);
- se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno
raggiunto o superato il tetto massimo richiedibile a
seguito dell' entrata in vigore del D.L. n. 538/1996 e
della L. n. 662/1996 ( 100 % dei contributi per somme
aggiuntive piu' "una tantum" graduata secondo i criteri
stabiliti dai decreti interministeriali sopra menzionati)
le stesse restano cristallizzate nell' importo raggiunto
all' anzidetta data;
- qualora, invece, si attestino su un valore inferiore le
stesse andranno incrementate fino al tetto fissato dal
D.L. n. 538/1996 e dalla L. n. 662/1996
In particolare, se risultano superiori al 100 %, avendo
gia' superato il limite fissato dall' art. 1, comma 217,
lett. a) della L. n. 662/1996, sara' necessario determinare
l' "una tantum" dovuta in misura pari alla differenza tra il
"100% dei contributi piu' l' una tantum" e l' " importo
calcolato al 23 ottobre 1996". Se, invece, risultano
inferiori al 100% occorrera' calcolare, fino alla concorrenza
del 100%, le sanzioni dovute per effetto del gia' menzionato
art. 1, comma 217, lett. a), e aggiungere l' "una tantum"
prevista dalla L. n. 662/1996, secondo le misure indicate
dallo apposito decreto interministeriale.
Si precisa peraltro che, in presenza di denuncia
spontanea presentata oltre il termine di 30 giorni di inizio
di attivita', ma comunque entro i 6 mesi dalla data prevista
per il pagamento, il tetto massimo richiedibile per effetto
dell'entrata in vigore della legge 662/1996 e' costituito
dal limite previsto dall'art.1 comma 217 lett.a) nella
misura del 100% dei contributi piu' l' "una tantum" nella
misura del 30%. Da cio' consegue che se alla data del 23
ottobre 1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato il 130%
dei contributi queste vengono cristallizzate. In caso
contrario il calcolo conti-nuera' fino al raggiungimento di
tale limite.
In presenza di denuncia spontanea presentata oltre il
termine di sei mesi dalla data del versamento, il tetto e'
rappresentato dal 100% di cui all'art.1 comma 217, lett.a)
piu' l' "una tantum" nella misura graduata prevista dal
decreto interministeriale.
b) Versamenti trimestrali scaduti dopo il 23 ottobre 1996
(dal 4 trimestre 1996).
Per la fattispecie in argomento trova piena
applicazione la legge n. 662/1996.
Pertanto dovranno calcolarsi le somme aggiuntive
previste dal piu' volte citato comma 217, lett.a), fino al
limite del 100%, piu' l' "una tantum" graduata secondo quanto
previsto dal decreto interministeriale sopra menzionato.
Si precisa, infine, che nessuna sanzione e' dovuta per i
periodo di contribuzione non scadu-ti.
2. CONTRIBUENTI DEL SETTORE AGRICOLO.
Per una piu' agevole individuazione dei criteri di
applicazione, nei confronti dei contribuenti del settore
agricolo, del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla
legge 23 dicembre 1996, n.662, si richiamano le procedure di
riscossione in atto per le diverse categorie interessate.
- I datori di lavoro devono denunziare gli operai a tempo
determinato ed indeterminato, occupati in ciascun
trimestre dell'anno solare, entro il giorno 25 del mese
successivo a quello di scadenza del trimestre stesso.
I contributi relativi a ciascun trimestre devono essere
corri-sposti, rispettivamente, il 10 settembre (primo
trimestre), il 10 dicembre (secondo trimestre) dell'anno
in corso, il 10 marzo (terzo trimestre) e il 10 giugno
(quarto trimestre) dell'anno successivo, tramite
bollettini di c/c postale prestampati dall'Istituto.
Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte
relativi a periodi pregressi la riscossione avviene
in unica soluzione, alla prima scadenza utile (art.6,
comma 14, della legge n.48/1988).
- I coltivatori diretti, i concedenti di terreni a mezzadria
e gli imprenditori agricoli a titolo principale devono
denunziare la prima iscrizione o i casi di variazione
nella composizione del nucleo familiare, nelle colture o
nel reddito agrario, entro novanta giorni dall'inizio
dell'at-tivita' o dalla intervenuta variazione. I
contributi, relativi all'intero anno solare, sono
corrisposti in quattro rate di eguale importo con scadenza
nel giorno 10 dei mesi di luglio, settembre, novembre
dell'anno di riferimento e di gennaio dell'anno
successivo, tramite bollettini di c/c postale
"prestampati" dall'Istituto (Art.13 L.23 aprile 1981
n.155).
- I concedenti di terreni a compartecipazione e piccola
colonia devono denunziare l'inizio dell'attivita' entro
trenta giorni dalla stipula del contratto e, per gli anni
successivi, riprodurre la denuncia entro il 30 gennaio di
ciascun anno (Art.6, commi 3 e 4, del decreto legislativo
11/8/1993,n.375).I relativi contributi sono riscossi con
le stesse modalita' e nei termini previsti per i
lavoratori autonomi ed associati dal citato art.13 della
L. n. 155/1981.
Tutto cio' premesso si espongono, di seguito, i criteri
di applicazione del nuovo regime sanzionatorio.
2.1. CONTRIBUTI GIA' IMPOSTI NON VERSATI ALLE SINGOLE
SCADENZE.
Per tali situazioni valgono le stesse indicazioni gia'
illustrate al punto 1.1. della presente circolare con
riferimento agli iscritti alle Gestioni Artigiani e
Commercianti, cui si fa rinvio.
2.2. IMPOSIZIONE PER I CASI DI EVASIONE.
La disciplina di cui all'art.1 comma 217, lett.b), si
applica nelle fattispecie nelle quali l'omesso versamento
dei contributi sia connesso alla omessa presentazione di
denunce od alla presentazione di denunce non conformi al
vero (evasione).
A tal riguardo, considerato il lasso di tempo
intercorrente tra i termini previsti per la presentazione
delle denunce obbli-gatorie ed i termini fissati per il
versamento dei contri-buti, preme sottolineare, in
riferimento alle ipotesi di evasione, quanto segue:
a) Il momento in cui insorge l'obbligazione al versamento
delle sanzioni previste dal nuovo sistema, in caso di
evasione, e' rappresentato dalla data in cui i contributi
dovevano essere corrisposti ai sensi della vigente
legisla-zione; in altri termini non sussiste evasione
contributiva da assoggettare alla somma aggiuntiva ed
alla sanzione " una tantum" sino a quando non si
verifichi, a causa del comportamento omissivo del
contribuente,il ritardo nel pagamento dei contributi.
b) Il termine da prendere in considerazione per stabilire se
la denuncia spontanea e' stata prodotta entro sei mesi
dalla data prevista per il pagamento, ai fini
dell'applicazione dell'una tantum nella misura ridotta
del 30% e' rappresentato dalla data nella quale il
versamento doveva essere effettuato ai sensi di legge,
per ogni singolo trimestre, in riferimento ai contributi
dovuti per gli operai a tempo determinato ed
indeterminato e dal termine iniziale della riscossione
(10 luglio di ciascun anno) per i contributi dei
lavoratori autonomi ed associati (CD; CM; IATP).
c) Poiche' il nuovo sistema sanzionatorio non ha modificato
la peculiare disciplina del versamento dei contributi
pregressi richiamata in premessa, l'applicazione dell'una
tantum nella misura del 30%, in presenza di denunce
spontanee prodotte entro sei mesi dalla data fissata per
il versamento, sara' effettuata tramite la richiesta di
quanto complessivamente dovuto (contributi, somma
aggiuntiva ed una tantum ridotta) alla scadenza del primo
trimestre utile, per i contributi OTI ed OTD, ed alla
prima emissione utile (quattro rate decorrenti dal 10
luglio) per gli autonomi ed associati.
Il mancato versamento del dovuto entro i nuovi termini
assegnati dall'Istituto comportera' la decadenza dal
beneficio della riduzione al 30% dell'una tantum, e la
conseguente obbligazione al versamento di detta sanzione
nelle misure fissate dal decreto interministeriale
18 marzo 1997.
d) In ordine ai criteri di graduazione della sanzione "una
tantum" fissate dal citato decreto si rammenta che
l'importo della sanzione stessa e' variamente determinato
in considerazione del comportamento del contribuente
(spontaneita' della denuncia ancorche' prodotta oltre sei o
accertamento d'ufficio) e dell' entita' dell' evasione
(intero carico contributivo, oltre la meta' e sino alla
meta' dello stesso ).
Al fine di stabilire se si sia in presenza di evasione
oltre la meta', pari o inferiore alla meta' dei contributi,
si fara' riferimento alla differenza tra gli importi
effettivamente dovuti, quali risultano dalla denuncia
tardiva o dall' accertamento d' ufficio, e quelli
liquidati alle scadenze di legge, in tutte le fattispecie
configurabili ( omessa denuncia di un'unita' CC.DD.;
omessa denuncia di taluni lavoratori, di retribuzioni
ecc.).
Alla luce delle predette precisazioni il sistema
sanzionatorio,per le fattispecie di evasione contributiva,
va applicato nel settore agricolo con i medesimi criteri
valevoli per tutti gli altri settori che, per completezza di
esposizione, di seguito si riportano.
- Versamenti in scadenza entro il 23 ottobre 1996
1) Per i versamenti relativi a periodi sino al primo
trimestre 1996 per i datori di lavoro e sino all'anno 1996
(limitatamente alle rate di luglio e di settembre 1996) per
i lavoratori autonomi ed associati dovra' essere appli-cato il
regime di cui alla legge n. 48/1988 (tasso annuo del 50%
fino al 200% dei contributi omessi piu' gli interessi
legali):
2) se alla data del 23.10.1996 le sanzioni hanno raggiunto o
superato il tetto massimo richiedibile a seguito
dell'entrata in vigore del D.L. 538/1996 e della legge
662/1996 (100%dei contributi per somme aggiuntive piu'"una
tantum" graduata a seconda dell'entita' dell'evasione) le
stesse restano cristallizzate al valore raggiunto a tale
data.
3) qualora, invece, si attestino su un valore inferiore le
stesse andranno incrementate fino al tetto fissato dalla
legge n. 662.
In particolare se risultano superiori al 100%, avendo
gia' superato il limite fissato dall'art.1, comma 217,
lett. a), della legge n. 662/1996, occorrera' determinare
l'"una tantum" dovuta in misura pari alla differenza tra il
100% dei contributi piu' l'"una tantum" e l'importo calcolato
al 23.10.1996.
Se, invece, risultano inferiori al 100% di dovranno
calcolare, fino alla concorrenza del 100%,le sanzioni dovute
per effetto del gia' citato art. 1, comma 217,lett.a), e
aggiungere l'una tantum prevista dalla legge n. 662/1996,
secondo le misure indicate dal citato decreto
interministeriale.
Per la terza e la quarta rata dell'anno 1996 dei
contributi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed
imprenditori agricolo a titolo principale, da considerare
separatamente,il calcolo della somma aggiuntiva e
dell'" una tantum " sara' effettuato in base ai criteri
fissati dalla legge n. 622/1996.
- Versamenti in scadenza oltre il 23 ottobre 1996
In caso di evasioni relative a periodi contributivi
decorrenti dall'anno 1997, per i lavoratori autonomi ed
associati, e dal 2 trimestre 1996, per i datori di lavoro,
connesse a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o
non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva prevista
per le ipotesi di morosita'(tasso di dilazione e di
differimento maggio-rato di 3 punti in ragione d'anno e nel
limite del 100% ), il trasgressore e' tenuto anche al
pagamento di una sanzione "una tantum", graduata secondo i
criteri stabiliti con D.M.18 marzo 1997 (cfr. messaggio
n.2928 del 2/4/1997).
Come si e' gia' rilevato, qualora la denuncia della
situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di
contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e
comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi, la sanzione "una tantum" e' dovuta
nella misura del 30%.
2.3. Regimi speciali.
L'applicazione dei "regimi speciali" disciplinati dai
commi 219 e seguenti dell'art.1 della legge n.662/1996
(procedure concorsuali; incertezze interpretative; Enti non
economici, Stato ed Enti locali) non pone particolari
questioni in riferimento alla contribuzione del settore
agricolo. Pertanto si richiamano integralmente le
disposizioni di carattere generale impartite con circolare
n. 65 del 18 marzo 1997. Le medesime disposi-zioni si
richiamano anche in riferimento agli interessi legali ex
art. 1282 c.c., dovuti allorche' il ritardo nel pagamento
dei contributi non sia imputabile a comportamenti omissivi
del debitore.
A tale riguardo appare utile rammentare l'intervenuta
estinzione, ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, della legge
28.5.1997,n.140, delle obbligazioni per somme aggiuntive,
sanzioni amministrative ed interessi nei confronti dei
contribuenti del settore agricolo che abbiano proceduto,
ancorche' tardivamente, al versamento dei contributi dovuti
(sorte capitale) entro il 29 marzo 1997 ( cfr.circ. n.137
del 19.6.1997).
3. DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Preliminarmente si ritiene utile rammentare che per i
datori di lavoro di cui trattasi l' art. 8 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1403 prevede che il pagamento dei
contributi dovuti avviene a mezzo di bollettini di
versamento in conto corrente postale rilasciati
dall'Istituto. Tanto premesso si precisa che per i
contribuenti in argo-mento le inadempienze sanzionabili ex
art. 1, comma 217, della L. n. 662/1996 sono le seguenti.
EVASIONE Tale ipotesi si realizza in tutti i casi di omessa
o tardiva denuncia del rapporto di lavoro domestico (come e'
noto da effettuare mediante mod. LD 09 entro il giorno 10
del mese successivo al trimestre solare di insorgenza del
rapporto stesso ) e nei casi di denunce non conformi al vero
(con riferimento, ad esempio, al numero delle ore o alla
retribuzione effettivamente corrisposta). La fattispecie
dell' evasione si verifica poi, oltre che nei casi di
accertamenti ispettivi, anche nelle ipotesi di tardiva
presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento (mod.
LD 01S). Quest' ultimi, infatti, sono da considerare una
denuncia contributiva obbligatoria, tenuto conto che
contengono tutti i dati necessari (ad es. numero ore,
retribuzione oraria, ecc.) necessari per la determinazione
dello esatto importo dovuto. Per i criteri di graduazione
della sanzione "una tantum" si fa rinvio ai decreti
interministeriali emanati in occasione del D.L. n. 538/1996
e della L.n.662/1996, gia' piu' volte menzionati.
CASI DI DENUNCIA SPONTANEA. Qualora, peraltro, giusta quanto
prevede l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 217, lett. b),
la denuncia della situazione debitoria sia effettuata,
spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte
dell' Istituto, e comunque entro sei mesi dal termine
stabilito per il paga-mento dei contributi, la sanzione e'
dovuta nella misura del trenta per cento, sempreche' il
versamento dei contributi sia effettuato (a tal fine
utilizzando, se necessario, anche un normale bollettino di
conto corrente postale, recante l'indicazione del codice
fiscale del lavoratore), entro trenta giorni dalla denuncia
stessa.
CASI DI MOROSITA' L'ipotesi in questione si verifica
allorquando il contribuente, nei termini prescrit-ti, ha
fornito i dati dovuti, ma ha versato i contributi in misura
inferiore a quanto dal contribuente stesso indicato. In
questo caso trova applicazione l' art. 1, comma 217, lett.
a, della L. n. 662/1996.
4. CONTRIBUENTI DELLA GESTIONE PREVISTA DALL' ART. 2, COMMA
26, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1995, N. 335 ( CONTRIBUTO DEL
10 % ).
Come e' noto, nei confronti dei soggetti tenuti allo
obbligo contributivo del versamento del 10 % di cui allo
art. 2, comma 26 e se-guenti, della L. 2 agosto 1995, n. 335,
che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento
del contributo stesso ovvero vi provvedono in misura
inferiore a quella dovuta, si applicano a titolo di sanzione
- giusta quanto prevede il comma 30, ultimo periodo, dello
art. 2 sopra citato - le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali,
vale a dire le ordinarie sanzioni previste per la
generalita' dei contribuenti (cfr. punto 4.1 della circolare
n. 318 del 29 dicembre 1995, in "Atti Ufficiali" 1995, pag.
7548 e punto 7 - della Parte prima della circolare n. 112
del 25 maggio 1996, in "Atti Ufficiali" 1996, pag. 3069).
Anche per i contribuenti in parola il regime
sanzionatorio da applicare sara', quindi, quello vigente al
momento in cui si e' verificata l'inadempienza, cioe':
L.n.48/1988 fino al 23 ottobre 1996; per i periodi
successivi all'anzidetta data quello previsto dal D.L. n.538
e dalla L. n. 662, entrambi del 1996. Per il calcolo delle
sanzioni valgono le indicazioni fornite con la circolare n.
178/1997 piu' volte menzionata.
Tanto premesso, con riferimento ai diversi soggetti
tenuti a versare alla gestione di cui trattasi e alla
tipologia di inadempienze che possono verificarsi, in base a
quanto dispongono l' art. 1, comma 217 e ss. della
L.n.662/1996, si precisa quanto segue.
A) ESERCENTI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA. Come e' noto, per i soggetti in argomento il
committente deve provvedere al versa-mento del contributo
entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di
erogazione dei compensi. Nel caso in esame, quindi, il
bollettino di versame-nto assolve alla duplice funzione di
denuncia obbligatoria ( l' ammontare del contributo e'
rilevabile dalla denuncia ) e di mezzo di pagamento. Il
tardivo versamento, nel caso in esame, si configura quindi
come evasione, sia pure con l' eventuale attenuazio-ne,
ricorrendone i presupposti, prevista dall' ultimo periodo
del comma 217, lett. b, dell' art. 1 della L. n. 662/1996
(denuncia della situazione debitoria "effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi").
B) LIBERI PROFESSIONISTI L' omessa o tardiva denuncia di
iscrizione da effettuare all' Istituto, ai sensi dell'art.
2, comma 27, della L. n. 335/1996, assume rilievo qualora il
versamento di quanto dovuto venga effettuato oltre la prima
scadenza utile stabi-lita dalla legge per il paga-mento del
contributo in argo-mento. In tal caso l' inadem-pienza si
configura come evasione, con eventuale applica-zione,
ricorrendone i presupposti, dell' ultimo periodo del comma
217, lett. b, dell' art. 1 della L. n. 662/1996. Qualora,
invece, la denuncia sia stata effettuata entro il termine
stabilito dall' art. 2, comma 27, della L. n. 335/1995, i
casi di ritardato o mancato pagamento del contributo alle
scadenze previste - analogamente a quanto avviene per i
soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali, richiamati per gli aspetti
sanzionatori dall' art. 2, comma 30, ultimo periodo, della
L. n. 335/1995 - si configurano come morosita'.
5. RETROATTIVITA' DELL' ART. 1, COMMI 220, 221 e 222, DELLA
L. N. 662/1996.
Riguardo alle disposizioni indicate in epigrafe
concernenti, come e' noto, procedure concorsuali, enti senza
scopo di lucro e sanzioni amministrative, si e' proceduto ad
ulteriori approfondimenti, a seguito dei quali si e'
pervenuti alla conclusione che le stesse abbiano efficacia
retroattiva, ovviamente, per le situazioni non ancora
definite alla data di entrata in vigore della legge n.662 in
trattazione.
5.1 AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO,
ENTI LOCALI(ART. 1, COMMA 219, DELLA L. N. 662/1996).
Con l' occasione, a migliore specificazione di quanto
reso noto nella materia in epigrafe al punto 1 della
circolare n. 116 del 22 maggio 1997, trasmessa nella stessa
data con messaggio n. 10235, si precisa che l'applicabilita'
dello esonero dal pagamento delle somme aggiuntive,
relative anche ad inadempienze contributive sorte in epoca
antecedente alla data di entrata in vigore della
L.n.662/1996 (1 gennaio 1997), e purche' non ancora
definite a tale data, deve intendersi riferito anche agli
interessi legali.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
N.B. Per l' allegato si fa rinvio al supporto cartaceo.