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Circolare numero 23 del 02-02-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 02/02/2018
Circolare n. 23
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017.

SOMMARIO:

Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

 

Indice

 

1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018  

 

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

 

 

 

1.  Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

 

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

 

Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

 

La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

Note:

 (1) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002.