910305
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 25
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Legge 29.12.1990, n. 407. Contratti di formazione e
lavoro ed altre agevolazioni contributive.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 gennaio 1991
Circolare n. 25
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 29.12.1990, n. 407. Contratti di formazione e
lavoro ed altre agevolazioni contributive.
La legge 29.12.1990, n. 407 (G.U. 31.12.1990, serie
generale, n. 303) detta anche disposizioni in materia di
contribuzioni dovute a questo Istituto per i contratti di
formazione e lavoro, nonche' di agevolazioni contributive in
caso di assunzione di lavoratori da lungo tempo disoccupati
o in CIG straordinaria.
Si illustra, pertanto, il contenuto di tali norme.
PARTE PRIMA
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
1) Riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978,
n. 218.
L'art. 8 della legge in esame dispone ai commi 1, 2, 3
e 4 quanto segue:
Comma 1:
"Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di
lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i
lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1
gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 25 per cento.
Comma 2
Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla
prima classe delle liste di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale,
la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e'
dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e suc-
cessive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente
comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
Comma 3
Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno
di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese
nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 40 per cento.
Comma 4
Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori".
Cio' premesso, per i datori di lavoro in epigrafe,
operanti cioe' nelle aree non ricomprese nei territori di
cui al citato T.U. per il Mezzogiorno, per assunzioni con
contratto di formazione e lavoro aventi decorrenza succes-
siva al 31.12.1990, si applicheranno le agevolazioni con-
tributive appresso specificate.
a) Datori di lavoro in genere ammessi alla stipula di
tali contratti (imprese, consorzi di imprese compresi i
consorzi di imprese artigiane, enti pubblici economici,
datori di lavoro iscritti negli albi professionali).
Ai datori di lavoro di cui alla presente lettera a)
fatto salvo quanto previsto per le imprese di cui ai suc-
cessivi punti b e c, si applica sulle correnti aliquote dei
contributi previdenziali ed assistenziali previste per i
dipendenti comuni una riduzione del 25 per cento limitata-
mente alla parte a carico dello stesso datore di lavoro
(nella contribuzione a carico del datore di lavoro rientra
anche l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3
della legge n. 297/1982).
E' dovuta per intero la contribuzione a carico del
lavoratore.
b) Imprese artigiane (esclusi i consorzi) ed imprese
operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra
iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media
nazionale, circoscrizioni individuate per ciascun anno
solare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previ-
denza Sociale.
Per le imprese in epigrafe la quota dei contributi
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro
(nella quale va ricomprese l'aliquota dello 0,50 per cento
di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982) e' dovuta nella
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni. Resta ferma l'aliquota a carico del dipen-
dente secondo le comuni norme.
Mentre le imprese artigiane hanno, comunque, titolo
all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla
circoscrizione in cui operano, alle imprese diverse da
quelle artigiane detta agevolazione compete solo se le
stesse operano nelle circoscrizioni caratterizzate dal
rapporto di cui sopra individuate con decreto ministeriale.
Fino all'emanazione di detto decreto e' opportuno che le
stesse imprese (diverse da quelle artigiane) provvedano ad
effettuare gli adempimenti contributivi, salvo successivo
rimborso, usufruendo delle riduzioni previste sotto la
lettera a) ovvero, in quanto spettanti, di quelle indicate
alla successiva lettera c).
L'agevolazione in discorso (contributo apprendisti)
spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori
di lavoro (consorzi di imprese, liberi professionisti, enti
pubblici economici).
c) Imprese del settore commerciale e turistico con meno
di quindici dipendenti.
Per le imprese del settore commerciale e turistico con
meno di quindici dipendenti e' stabilita la riduzione del 40
per cento dei contributi a carico del datore di lavoro
(ferma restando la contribuzione per intero a carico del
datore di lavoro).
Al riguardo, si precisa che:
- per imprese del settore commerciale devono intendersi
quelle svolgenti attivita' di commercio al dettaglio ed
all'ingrosso.
Dette imprese sono pertanto quelle contraddistinte dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX.
Sono, quindi, da ritenere escluse le imprese esercenti
attivita' commerciali non in senso stretto quali i pubblici
esercizi della ristorazione e di somministrazioni di bevande
(bar, ristoranti, ecc.) e quelle esplicanti attivita' di
servizi in genere;
- le imprese del settore turistico vanno identificate nelle
imprese turistiche definite tali dall'articolo 5 della
legge quadro 17.5.1983, n. 217. Esse sono quelle che
svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed
annessi servizi turistici individuate con le relative
caratteristiche dall'art. 6 di detta legge: alberghi,
motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici,
esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per
vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi
alpini;
- agli effetti della realizzazione del requisito
occupazionale (numero di dipendenti inferiore a 15) non si
terra' conto nella forza occupata ne' degli apprendisti,
in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 7, della
legge 28.2.1987, n. 56, ne' dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro stante l'analoga
disposizione del comma 10 del D.L. 30.10.1984, n. 726,
convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. Il requisito
occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza
dell'assunzione del lavoratore (che come si e' detto nella
premessa generale deve essere successiva al 31.12.1990);
quindi la riduzione contributiva prevista dalla norma in
esame viene mantenuta anche se nel corso dello svolgimento
del singolo rapporto di formazione e lavoro si verifichi
il superamento della forza occupazionale dei quattordici
dipendenti.
2) Datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U.
sugli interventi nel Mezzogiorno.
L'art. 8 della legge non introduce disposizioni modif-
icative di quelle regolanti le agevolazioni contributive
previste per i contratti di formazione e lavoro posti in
essere dai datori di lavoro operanti nei territori di cui al
T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, disposizioni conte-
nute nell'art. 5 del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito
nella legge 26.7.1988, n. 291 (circ. 21.7.1988, n. 164,
circ. 16.9.1988, n. 193, circ. 19.6.1989, n. 139).
Pertanto, continuano a trovare applicazione le predette
norme secondo le quali i benefici contributivi (relativa-
mente alla parte a carico del datore di lavoro) sono stabi-
liti per le "imprese" ubicate nelle predette aree nella
misura del contributo per apprendisti, mentre gli altri
datori di lavoro (enti pubblici economici, liberi profes-
sionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese
artigiane) usufruiscono della riduzione del 50% dei con-
tributi.
3) Altre disposizioni in materia di contratti di formazione
e lavoro.
L'art. 8 della legge oltre alle disposizioni sopra
illustrate riguardanti gli obblighi contributivi, introduce
anche altre norme che attengono alla stipula dei contratti
di formazione e lavoro e che di seguito si segnalano all'at-
tenzione delle Sedi.
Comma 5:
Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipu-
lato per l'acquisizione di professionalita' elementari,
connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate,
anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai
contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi
interconfederali.
Comma 6:
La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione
e lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al
momento della richiesta di avviamento, risultino non avere
mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori
il cui contratto di formazione e lavoro sia gia' venuto a
scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licen-
ziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto
di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La
limitazione di cui al presente comma non si applica quando
nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo con-
tratto di formazione e lavoro.
Comma 7:
Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma
scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del con-
tratto di formazione e lavoro e del relativo progetto
vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
Comma 8:
In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispet-
torato del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin
dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del
beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
MODALITA' OPERATIVE
territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con
D.P.R. 6.3.1978, n. 218.
1. Datori di lavoro in genere che procedono ad assunzioni di
dipendenti con contratto di formazione e lavoro con decor-
renza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla
riduzione del 25% dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a loro carico.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 dovranno
essere osservate integralmente le modalita' operative ripor-
tate al punto II della circolare n. 261 del 7 dicembre 1990
avente per oggetto "Norme in materia di contratti di forma-
zione e lavoro - art. 9 D.L. 22.11.90, n.337".
2. Imprese del settore commerciale e turistico con meno di
15 dipendenti che procedono ad assunzioni di dipendenti con
contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva
al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 40% dei
contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.
Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per
il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CON-
TRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che
quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna
riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2
utilizzando il codice tipo contribuzione "57" di nuova
istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti
con contratto di formazione aventi titolo alle agevolazioni
di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 407/1990".
In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89,
riportando:
- nella casella COD i codici
157 preceduto dalla dicitura "OP. C. FORM."
257 " " " "IMP. C. FORM."
O57 " " " "OP. C. FORM. P.T."
Y57 " " " "IMP. C.FORM. P.T."
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
assunti con il contratto di formazione in questione;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
- nella casella "N. GIORNATE", il numero delle giornate
retribuite per le qualifiche 157 e 257 ovvero il numero
delle ore retribuite per le qualifiche O57 e Y57;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO",
l'importo dei contributi come sopra determinato;
b) calcoleranno l'importo pari al 40% dei contributi previ-
denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 40% art. 8,
comma 3 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione
"L173".
Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi-
stenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti con con-
tratto di formazione, devono essere esposti unitamente a
quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribu-
zione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad
essere esposti con i codici 157, 257, O57 e Y57 i contributi
previdenziali.
Nel caso di esposizione separata della contribuzione
assistenziale, qualora siano presenti dipendenti part-time,
si rammenta che, ai fini dell'esposizione di detta contri-
buzione, al numero delle giornate retribuite dei dipendenti
comuni, dovra' essere sommato non il numero delle ore retri-
buite dei lavoratori a tempo parziale, bensi' il numero
delle giornate nelle quali dette ore sono collocate.
3. Imprese artigiane
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osser-
vate le modalita' operative riportate nel manuale "Istru-
zioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione
gennaio 1989 " pag. 18.
4. Imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro
superiore alla media nazionale.
Dette imprese, in attesa della emanazione dei decreti
ministeriali che individueranno le circoscrizioni
caratterizzate dal rapporto di cui sopra, dovranno osservare
le modalita' operative previste al precedente punto 1,
ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, quelle di cui al
precedente punto 2.
B) Datori di lavoro operanti nelle aree ricomprese nei
territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con
D.P.R. 6.3.1978, n. 218.
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osser-
vate le modalita' operative riportate nel manuale "Istru-
zioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione
gennaio 1989 " pagg. 18, 19 e 29.
PARTE II
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSU-
MONO LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI PER C.I.G. STRAORDI-
NARIA DA ALMENO 24 MESI
Il comma 9 dell'art. 8 della legge stabilisce che "a
decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari
di trattamento straordinario di integrazione salariale da un
periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i
contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei
mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita
lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate
con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previ-
denziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".
Inoltre, il comma 10 stabilisce quanto segue:
"Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10,
comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo
in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento
da lungo periodo".
La norma sopra riportata, al fine di favorire l'impiego
di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in C.I.G. stra-
ordinaria prevede, dunque, agevolazioni contributive a
favore dei datori di lavoro che procedono alla loro assun-
zione.
In merito alla sua applicazione si rileva quanto segue:
- quanto all'identificazione dei datori di lavoro, essi sono
quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 8 e, quindi,
in genere i datori di lavoro ammessi alla stipula
dei contratti di formazione e lavoro (imprese, consorzi di
imprese, enti pubblici economici, datori i scritti negli
albi professionali). Le disposizioni contenute nel comma
9 dell'art. 8 della legge n. 407 del 29.12.1990, essendo
dirette indistintamente a qualsiasi datore di lavoro,
possono interessare anche le aziende esercenti pubblico
servizio di trasproto ai fini delle riduzioni o degli
esoneri contributivi previsti per il personale assunto a
tempo indeterminato dal 1 gennaio 1991 e alle altre
condizioni ivi previste.
Al riguardo si precisa che la gestione speciale del "Fondo
di previdenza per gli autoferrotranvieri" sara' ovviamente
interessata solo per il personale di cui sopra e' cenno
che risulti altresi' iscrivibile a tale Fondo ai sensi
dell'art. 4 della legge 29.10.1971, n. 889 (vedasi circ.
n. 257 del 7.12.1989).
A tale ultimo riguardo e' inoltre opportuno ricordare che
le assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle
aziende in parola, di personale addetto al pubblico
servizio di trasporto comportano l'iscrizione al Fondo
speciale solo se a tali aziende non e' fatto obbligo di
applicare le norme di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148 e
successive modificazioni, in quanto, come peraltro gia'
noto, per il personale dipendente da aziende che siano
invece tenute al rispetto del decreto stesso l'iscrizione
al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e'
condizionata ad un provvedimento specifico di
"inquadramento in ruolo";
- quanto alla condizione soggettiva dei lavoratori, deve
trattarsi di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi e, come tali, iscritti nelle liste di collocamento,
ovvero che, sempre almeno da ventiquattro mesi, siano
sospesi dal lavoro e risultino beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale.
Le agevolazioni contributive competono a condizione che
l'assunzione avvenga a decorrere da data successiva al
31.12.1990 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalla stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o
sospesi.
Le agevolazioni spettano nella seguente misura:
a) per la generalita' dei datori di lavoro in argomento
ammessi al beneficio secondo quanto in precedenza chiarito:
si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione
del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro,
fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del
lavoratore (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della
legge n. 297/1982 rientra nella contribuzione a carico del
datore di lavoro); l'applicazione di tale riduzione esclude
l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali per i
lavoratori interessati della riduzione stessa;
b) per le imprese operanti nei territori del Mezzo-
giorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6.3.1978,
n. 218 e per le imprese artigiane: si applica l'esenzione
totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a
carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota dello
0,50% ex art. 3 legge n. 297/1982), mentre e' dovuta l'in-
tera contribuzione a carico del lavoratore. I datori di
lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al
citato T.U. che non rivestono la natura di impresa o di
impresa artigiana (enti pubblici economici, liberi profes-
sionisti, consorzi di imprese ivi comprese quelli di imprese
artigiane) hanno titolo alla riduzione del 50%.
Ai fini di cui sopra, la legge prevede la costituzione
in ogni regione di apposita lista dalla quale le assunzioni
possono essere effettuate con richiesta nominativa secondo
le modalita' indicate con decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per usufruire dell'agevolazione contributiva in argo-
mento i datori di lavoro aventi titolo dovranno dare comu-
nicazione dell'assunzione (avente decorrenza successiva al
31.12.1990) alla Sede I.N.P.S. competente, allegando docu-
mentazione da cui si possa evincere che l'assunzione e'
avvenuta nelle condizioni prima richiamate previste dalla
normativa in esame, documentazione che potra' essere costi-
tuita da dichiarazione della sezione circoscrizionale per
l'impiego ovvero dalla copia del relativo nulla-osta rila-
sciato dallo stesso ufficio, integrata, ove occorra, da ogni
altro utile documento di lavoro o dichiarazione di parte o
da elementi che le Sedi stesse potranno richiedere ai
competenti uffici preposti al collocamento.
I documenti predetti saranno custoditi dalle Sedi in
modo da poter attivare gli opportuni controlli sulla rego-
larita' degli adempimenti contributivi.
Ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni in
questione sara' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1991,
il codice di autorizzazione 5N di nuova istituzione avente
il significato di Azienda beneficiaria delle agevolazioni di
cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.
MODALITA' OPERATIVE
A) Datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane,
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978,
n. 218.
1. Datori di lavoro in genere diversi dalle imprese arti-
giane che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi
dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza
successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione
del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro
carico.
Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per
il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CON-
TRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che
quella a carico del lavoratore prevista per il settore di
appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati
relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione "58" di nuova istituzione, avente
il significato di "lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8,
comma 9 della legge n. 407/1990 aventi titolo alla riduzione
del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro".
In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89,
riportando:
- nella casella COD i codici
158 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90
258 " " " "IMP. L.407/90"
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate
retribuite;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
b) calcoleranno l'importo pari al 50% dei contributi previ-
denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 50% art. 8,
comma 9 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione
"L174".
Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi-
stenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari
delle agevolazioni in questione devono essere esposti
unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta
contribuzione viene esposta separatamente, mentre conti-
nueranno ad essere esposti con i codici 158 e 258 i con-
tributi previdenziali.
2. imprese minerarie che procedono ad assunzioni di dipen-
denti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con
decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla
riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a loro carico.
Per i lavoratori occupati in lavori in superficie
dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente
punto 1.
Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipen-
denti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie
devono esporre i dati relativi ai dipendenti stessi (numero
dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in
uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod.
DM10/2, preceduti dalle diciture "OP.L.407/90" e "IMP.
L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K158" e "K258",
rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
In corrispondenza dei predetti codici deve essere
riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto
in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a
carico del datore di lavoro che quella a carico del lavora-
tore), mentre l'importo della riduzione spettante (50% dei
contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore
di lavoro) deve essere esposto in uno dei righi in bianco
del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L174".
3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della
L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed
iscritti al "Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende
elettriche private", al "Fondo di previdenza per il perso-
nale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto", per i quali le aziende hanno titolo alle
agevolazioni del 50% dei contributi previdenziali e assi-
stenziali.
Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni
previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno
essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1.
Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla
contribuzione dovuta ai Fondi di previdenza dovranno essere
osservate le modalita' di seguito riportate per ciascun
Fondo.
* FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE
PRIVATE
L' ENEL e le Aziende elettriche private esporranno la
contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla
gestione Asili Nido, (intera quota a carico dei lavoratori e
quota ridotta a carico dei datori di lavoro), in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utiliz-
zando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla
dizione "FP. AN. L.407/90". Nell'apposita casella dovra'
essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili
relative al trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato
nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per i lavoratori in questione la contribuzione e'
dovuta nella misura complessiva del 19,485 %, cosi' ripar-
tita:
- 13,675 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
0,050% per gli Asili Nido)
- 5,81% a carico del lavoratore
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TELEFONIA
Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al
trimestre, dovuta al Fondo e alle gestioni GESCAL e Asili
Nido (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a
carico dei datori di lavoro) in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G.
L.407/90". Nell'apposita casella dovra' essere indicato
l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al
trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
Per i lavoratori in questione la contribuzione e'
dovuta nella misura complessiva del 12,805 %, cosi' ripar-
tita:
- 7,555 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 5,25% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per
la GESCAL).
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo
e alle gestioni GESCAL e Asili Nido (intera quota a carico
dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di
lavoro) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione
"X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle
apposite caselle dovranno essere indicati, altresi', il
numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e
l'ammontare delle retribuzioni imponibili.
Per i lavoratori in questione la contribuzione e'
dovuta nella misura complessiva del 22,755%, cosi' riparti-
ta:
- 12,715% a carico del datore di lavoro (comprensiva dello
0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35%
per la GESCAL).
B) Imprese operanti nelle aree ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.
218 e imprese artigiane che procedono ad assunzioni di
dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990,
con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo
alla esenzione totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a loro carico.
1. Imprese in genere
Le imprese in epigrafe opereranno come segue:
a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per
il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CON-
TRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che
quella a carico del lavoratore prevista per il settore di
appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati
relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione "59" di nuova istituzione, avente
il significato di "lavoratori assunti ai sensi della'art. 8,
comma 9 della legge n. 407/1990 aventi titolo all'esenzione
totale dei contributi a carico del datore di lavoro".
In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2,
riportando:
- nella casella COD i codici
159 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90
259 " " " "IMP. L.407/90"
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate
retribuite;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno
in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2,
preceduto dalla dicitura "Esonero art. 8, comma 9 L.
407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L175".
Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi-
stenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari
delle agevolazioni in questione devono essere esposti
unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta
contribuzione viene esposta separatamente, mentre conti-
nueranno ad essere esposti con i codici 159 e 259 i con-
tributi previdenziali.
2. Imprese minerarie
Per i lavoratori occupati in lavori in superficie
dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente
punto 1, lett. B).
Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipen-
denti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie
devono esporre i dati relativi ai dipendenti stessi (numero
dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in
uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod.
DM10/2, preceduti dalle diciture "OP.L.407/90" e "IMP.
L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K159" e "K259",
rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
In corrispondenza dei predetti codici deve essere
riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto
in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a
carico del datore di lavoro che quella a carico del lavora-
tore), mentre l'importo della riduzione spettante (corri-
spondente all'esonero totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro) deve essere
esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" con il
codice di nuova istituzione "L175" di cui al precedente
punto 1.
3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della
L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed
iscritti al"Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende
elettriche private", al "Fondo di previdenza per il perso-
nale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto", per i quali le aziende hanno titolo alla
esenzione totale dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a carico del datore di lavoro.
Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni
previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno
essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1,
lett. B).
Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla
contribuzione a carico del lavoratore dovuta ai Fondi di
previdenza dovranno essere osservate le modalita' di seguito
riportate per ciascun Fondo.
* FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE
PRIVATE
Le Aziende elettriche private esporranno la contribu-
zione relativa al trimestre, dovuta al Fondo (quota a
carico dei lavoratori) in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN.
L.407/90". Nell'apposita casella dovra' essere indicato
l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al
trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico
del lavoratore e' dovuta nella misura del 5,81 %.
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TELEFONIA
Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al
trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione GESCAL (quota a
carico dei lavoratori) in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. G.
L.407/90". Nell'apposita casella dovra' essere indicato
l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al
trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico
del lavoratore e' dovuta nella misura del 5,25 % (compren-
siva dello 0,35% per la GESCAL).
* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo
e alla gestione GESCAL (quota a carico dei lavoratori) in
uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,
utilizzando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto
dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle apposite caselle
dovranno essere indicati, altresi', il numero dei dipenden-
ti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle
retribuzioni imponibili.
Per i lavoratori in questione la contribuzione a
carico del lavoratore e' dovuta nella misura del 10,04% a
carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la
GESCAL).
0000000
territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di
impresa o di impresa artigiana (enti pubblici economici,
liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli
di imprese artigiane) dovranno osservare le modalita' di
esposizione previste per i datori di lavoro operanti nelle
aree non ricomprese nel Mezzogiorno, di cui alla precedente
lettera A).
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA