950930 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Circolare n. 251 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983. Cristallizzazione dal 1 ottobre 1983 in esecuzione di sentenze. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 27 settembre 1995 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 251 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Allegati 3 OGGETTO: Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983. Cristallizzazione dal 1 ottobre 1983 in esecuzione di sentenze. Come e' noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8-10 giugno 1994, con messaggi n.10557 del 14 giugno 1994 e n. 18166 del 20 luglio 1994 (allegati 1 e 2), sono state fornite le piu' urgenti istruzioni ai fini della verifica, per i giudizi in corso, della situazione reddituale dell'anno 1983, indicata dalla Corte quale presupposto per l'accertamento del diritto alla cristallizzazione della seconda pensione. Con successivo messaggio n.12685 del 21 giugno 1995 (allegato 3), a seguito del contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al permanere del diritto alla cristallizzazione in caso di supera- mento dei limiti di reddito dopo l'anno 1983, e' stato precisato che, in attesa che sulla materia si pronuncino le Sezioni Unite della Cassazione, una volta accertato, sulla base del reddito dell'anno 1983, il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo del minimo spettante alla data del 30 settembre 1983, occorre procedere alla verifica del permanere del diritto stesso negli anni successivi. Qualora i limiti di reddi- to, non superati nell'anno 1983, risultino superati in un anno successivo, con conseguente perdita del diritto all'integrazione della pensione indicata in via prioritaria dall'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638, la seconda pensione, gia' cristallizzata, deve essere ricondotta nell'importo a calcolo. E' stato altresi' precisato che il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, una volta venuto meno, non puo' piu' rinascere, indipendentemente dalla situazione reddituale dell'interessato negli anni successivi, dovendo trovare piena applicazione il regime generale previsto dall'articolo 6 della legge n. 638. A seguito di tale messaggio, da parte di alcune Sedi e' stato chiesto quale sia, alla luce dei nuovi criteri, il comportamento da adottare in presenza di sentenze di condanna dell'Istituto alla cristallizzazione della seconda pensione nei casi in cui siano stati superati, successivamente al 1983, i previsti limiti reddituali. Al riguardo, tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura Centrale, si precisa quanto segue. Le pensioni interessate da sentenze passate in giudicato, che prevedano la cristallizzazione con riferimento al reddito accer- tato nel 1983, fino al riassorbimento dell'eccedenza per effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 638, debbono essere corrisposte nell'importo cristallizzato. Cio' anche se risulti superato per gli anni successivi al 1983 il limite di reddito. Per quanto concerne l'esecuzione di sentenze non definitive, che comunque devono essere impugnate quando non abbiano subordinato espressamente il permanere del diritto alla cristallizzazione alla verifica del requisito reddituale per gli anni successivi al 1983, le pensioni non possono essere ricondotte nell'importo a calcolo, in quanto le sentenze devono essere eseguite nel modo indicato nel dispositivo; quindi la corresponsione dell'importo a calcolo o cristallizzato e' subordinata al contenuto del dispo- sitivo. Tuttavia, le sentenze non definitive che non subordinano la cristallizzazione all'accertamento del requisito reddituale per gli anni successivi al 1983 dovranno essere eseguite con riserva di ripetizione di quanto eventualmente non spettante a seguito dell'esito del giudizio di appello o di cassazione. Come gia' precisato, le sentenze non definitive devono essere sempre impugnate qualora non contengano il riferimento al supe- ramento in anni successivi al 1983 dei limiti di reddito. Cio, indipendentemente dalla circostanza che i limiti di reddito risultino o meno gia' superati anteriormente all'emanazione delle sentenze stesse. Comunque nei casi in cui i limiti di reddito venissero superati proprio a seguito dell'esecuzione delle sentenze, tale rilievo dovra' essere contenuto nelle memorie dell'Istituto, in modo che venga tenuto presente nelle emanande sentenze. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 I.N.P.S. MESSAGGIO N. 10557 del 14.06.1994 AVVOCATURA CENTRALE A TUTTI GLI UFFICI LEGALI LORO SEDI e, per conoscenza, ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio Normativa SEDE Oggetto: Titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983 Si fa seguito al messaggio dell'Avvocatura Centrale n. 01208 del 30.12.1993 per comunicare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240, depositata il 10.6.1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24.12.1993 n. 537 "nella parte in cui - nel caso di con- corso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al tratta- mento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'inte- grazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12.9.1983, n.463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, non risultando superati al 30.9.1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indica- ta, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica": Nella motivazione della sentenza si afferma il principio che "quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di soggetti i quali, sebbene titolari di due o piu' pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal D.L. n.463 del 1983, cosi' che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita cui era prece- dentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarieta' (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.), impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole ..... . quando il pensionato, pur con l'apporto di una seconda pensio ne, risulta in possesso di un reddito complessivamente inferi ore al limite legale, la regola della cristallizzazione della s econda pensione, non piu' integrabile, si impone a maggio r ragione rispetto all'ipotesi, prevista dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 463 del 1983, di titolarita' di una sola pension e non piu' integrabile a causa del superamento del limite redditua le". Pertanto gli Uffici legali dovranno continuare a curare le cause aventi ad oggetto la cristallizzazione, richiedendo ai giudici, sia in primo che in secondo grado, l'accertamento del requisito del reddito, cosi' come sopra individuato, prima di poter emet- tere sentenza favorevole al pensionato. Avranno cura altresi' di trasmettere all'Avvocatura Centrale tutte le sentenze di secondo grado sfavorevoli all'Istituto che non abbiano tenuto conto del requisito del reddito cosi' come individuato dalla Corte Costituzionale, al fine della predispo- sizione del ricorso in cassazione. L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE FAUSTO M.PROSPERI VALENTI Allegato 2 I.N.P.S. AVVOCATURA CENTRALE MESSAGGIO n.18166 del 20.7.1994 A TUTTI GLI UFFICI LEGALI LORO SEDI ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio Normativa SEDE Oggetto: Titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983. Sentenza n. 240/94 della Corte Costituzionale Ad integrazione, chiarimento e modifica del messaggio n. 10557 del 15 giugno 1994 di pari oggetto si fa presente che, al fine di valutare l'opportunita' di trasmettere alla scrivente Avvocatura Centrale le pratiche per la predisposizione del ricorso per Cassazione, gli Uffici in indirizzo dovranno preventivamente verificare se la seconda pensione debba essere corrisposta nella misura cristallizzata o nell'importo a calcolo in base ai limiti di reddito, secondo i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240/1994. Al riguardo la Direzione Centrale per le Pensioni ha chiarito quanto segue: "Secondo il principio enunciato dalla Corte, la seconda pensione ha diritto alla cristallizzazione dell'importo spettante al 30 settembre 1983 qualora, non risultando superati a tale data i limiti di reddito previsti dalla legge stessa (lire 7. 177.300 annue), la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, abbia conservato, alla data del 1 ottobre 1983, il diritto all'inte- grazione al trattamento minimo. La seconda pensione deve essere invece corrisposta nell'importo a calcolo qualora la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 del citato articolo 6, essendo superati tali limiti, non abbia conservato il diritto all'integrazione al trattamento minimo." Tenuto conto del criterio cosi' precisato, le pratiche giacenti presso la scrivente Avvocatura, ai fini dell'eventuale predispo- sizione del ricorso per Cassazione, saranno restituite, per competenza, agli Uffici interessati, i quali sono pregati di non procedere alla notifica alle controparti dei ricorsi per Cassa- zione gia' trasmessi dalla scrivente e relativi all'oggetto. L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE FAUSTO M.PROSPERI VALENTI Allegato 3 I.N.P.S. D. C. PENSIONI MESSAGGIO N. 12685 del 21.6.1995 MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI OGGETTO: Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983. Sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994 e successive sentenze della Corte di Cassazione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8-10 giugno 1994, con messaggi n. 10557 del 14 giugno 1994 e n. 18166 del 20 luglio 1994, sono state fornite le piu' urgenti istruzioni ai fini della verifica, per i giudizi in corso, della situazione reddituale dell'anno 1983, indicata dalla Corte quale presupposto per l'accertamento del diritto alla cristallizzazione della seconda pensione. In proposito e' stato precisato che, secondo i principi enunciati con la sentenza n. 240, la seconda pensione ha diritto alla cristallizzazione dell'importo spettante al 30 settembre 1983 qualora, non risultando superati a tale data i limiti di reddito previsti dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 (lire 7.177.300 annue), la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dello stesso articolo abbia conservato, alla data del 1 ottobre 1983, il diritto all'integrazione al minimo. La seconda pensione deve essere invece corrisposta nell'importo a calcolo qualora la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 del citato articolo 6, essendo superati gli anzidetti limiti di reddito, non abbia conservato il diritto all'integrazione al trattamento minimo. La Corte di Cassazione, con alcune sentenze, ha confermato la rilevanza, ai fini della cristallizzazione della seconda pensio- ne, del reddito dell'anno 1983 (cfr sentenze dell'anno 1995 numeri 159, 664, 853, 316, 847, 313, 312, 849, 1071, 1062, 1063, 1171, 926, 927, 476, 466, 467, 468, 315, 1059). Con altre sentenze la Cassazione ha enunciato il principio che "la seconda (o ulteriore) pensione continua ad essere fruita nell'ammontare conseguito alla data del 30 settembre 1983, sempre che il titolare non percepisca alla medesima data un reddito superiore al limite indicato nello stesso articolo 6, perdendosi invece nell'opposta ipotesi - rilevante cosi' a questa data, come in qualsiasi altro successivo momento in cui abbia a verificarsi la condizione reddituale ostativa della conservazione del beneficio - il godimento delle indicate quote integrative e riconducendosi l'ammontare della seconda (o ulteriore) pensione al suo importo a calcolo, ancorche', in tal modo, si determini una riduzione del trattamento complessivamente raggiunto dall'assicurato al momento dell'entrata in vigore del divieto delle integrazioni plurime"(cfr sentenza n. 87 del 4 gennaio 1985 e sentenza n. 421 del 14 gennaio 1995). Al fine della composizione del contrasto giurisprudenziale determinatosi, e' stata presentata dall'Istituto istanza di remissione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione. Nel frattempo, a parziale modifica delle istruzioni a suo tempo fornite con i messaggi sopra richiamati, si precisa che una volta accertato, sulla base del reddito dell'anno 1983, il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo del minimo spettante alla data del 30 settembre 1983, occorre procedere alla verifica del permanere del diritto stesso negli anni successivi. Qualora i limiti di reddito, non superati nell'anno 1983, risul- tino superati in un anno successivo, con conseguente perdita del diritto all'integrazione della pensione indicata in via priori- taria dall'articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, la seconda pensione, gia' cristallizzata, dovra' essere ricondotta nell'importo a calcolo. Cio' puo verificarsi, ad esempio, nell'anno di corresponsione degli arretrati dovuti in applica- zione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di trattamento minimo. Il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, una volta venuto meno, non puo' piu' rinascere, indipendentemente dalla situazione reddituale dell'interessato negli anni succes- sivi, dovendo trovare piena applicazione il regime generale previsto dall'articolo 6 della legge n. 638. Con l'occasione si richiama l'attenzione sulla necessita' di eccepire comunque le decadenze eventualmente verificatesi, nelle singole fattispecie, con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto la possibilita' di plurima integrazione al minimo anteriormente al 1 ottobre 1983, sentenze che costituiscono il presupposto per l'applicazione della sen- tenza n. 240. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO