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Versione Testuale
950930
DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
Circolare n. 251
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30
settembre 1983. Cristallizzazione dal 1  ottobre 1983 in
esecuzione di sentenze.
DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
Roma, 27 settembre 1995  Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 251         Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza,
                         Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                            DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 3
OGGETTO: Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30
settembre 1983. Cristallizzazione dal 1  ottobre 1983 in
esecuzione di sentenze.
Come e' noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 240 dell'8-10 giugno 1994, con messaggi n.10557 del 14 giugno
1994 e n. 18166 del 20 luglio 1994 (allegati 1 e 2), sono state
fornite le piu' urgenti istruzioni ai fini della verifica, per i
giudizi in corso, della situazione reddituale dell'anno 1983,
indicata dalla Corte quale presupposto per l'accertamento del
diritto alla cristallizzazione della seconda pensione.
Con successivo messaggio n.12685 del 21 giugno 1995 (allegato 3),
a seguito del contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al
permanere del diritto alla cristallizzazione in caso di supera-
mento dei limiti di reddito dopo l'anno 1983, e' stato precisato
che, in attesa che sulla materia si pronuncino le Sezioni Unite
della Cassazione, una volta accertato, sulla base del reddito
dell'anno 1983, il diritto alla cristallizzazione della seconda
pensione nell'importo del minimo spettante alla data del 30
settembre 1983, occorre procedere alla verifica del permanere del
diritto stesso negli anni successivi. Qualora i limiti di reddi-
to, non superati nell'anno 1983, risultino superati in un anno
successivo, con conseguente perdita del diritto all'integrazione
della pensione indicata in via prioritaria dall'articolo 6, comma
3, della legge 11 novembre 1983, n.638, la seconda pensione, gia'
cristallizzata, deve essere ricondotta nell'importo a calcolo.
E' stato altresi' precisato che il diritto alla cristallizzazione
della seconda pensione, una volta venuto meno, non puo' piu'
rinascere, indipendentemente dalla situazione reddituale
dell'interessato negli anni successivi, dovendo trovare piena
applicazione il regime generale previsto dall'articolo 6 della
legge n. 638.
A seguito di tale messaggio, da parte di alcune Sedi e' stato
chiesto quale sia, alla luce dei nuovi criteri, il comportamento
da adottare in presenza di sentenze di condanna dell'Istituto
alla cristallizzazione della seconda pensione nei casi in cui
siano stati superati, successivamente al 1983, i previsti limiti
reddituali.
Al riguardo, tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura
Centrale, si precisa quanto segue.
Le pensioni interessate da sentenze passate in giudicato, che
prevedano la cristallizzazione con riferimento al reddito accer-
tato nel 1983, fino al riassorbimento dell'eccedenza per effetto
dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 7,
della legge n. 638, debbono essere corrisposte nell'importo
cristallizzato. Cio' anche se risulti superato per gli anni
successivi al 1983 il limite di reddito.
Per quanto concerne l'esecuzione di sentenze non definitive, che
comunque devono essere impugnate quando non abbiano subordinato
espressamente il permanere del diritto alla cristallizzazione
alla verifica del requisito reddituale per gli anni successivi al
1983, le pensioni non possono essere ricondotte nell'importo a
calcolo, in quanto le sentenze devono essere eseguite nel modo
indicato nel dispositivo; quindi la corresponsione dell'importo a
calcolo o cristallizzato e' subordinata al contenuto del dispo-
sitivo.
Tuttavia, le sentenze non definitive che non subordinano la
cristallizzazione all'accertamento del requisito reddituale per
gli anni successivi al 1983 dovranno essere eseguite con riserva
di ripetizione di quanto eventualmente non spettante a seguito
dell'esito del giudizio di appello o di cassazione.
Come gia' precisato, le sentenze non definitive devono essere
sempre impugnate qualora non contengano il riferimento al supe-
ramento in anni successivi al 1983 dei limiti di reddito. Cio,
indipendentemente dalla circostanza che i limiti di reddito
risultino o meno gia' superati anteriormente all'emanazione delle
sentenze stesse. Comunque nei casi in cui i limiti di reddito
venissero superati proprio a seguito dell'esecuzione delle
sentenze, tale rilievo dovra' essere contenuto nelle memorie
dell'Istituto, in modo che venga tenuto presente nelle emanande
sentenze.
                           IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO
                                                      Allegato 1
     I.N.P.S.                MESSAGGIO N. 10557 del 14.06.1994
AVVOCATURA CENTRALE
                                  A TUTTI GLI UFFICI LEGALI
                                            LORO SEDI
                                  e, per conoscenza,
                                  ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
                                  Ufficio Normativa
                                                 SEDE
Oggetto: Titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo al 30
settembre 1983
Si fa seguito al messaggio dell'Avvocatura Centrale n. 01208 del
30.12.1993 per comunicare che la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 240, depositata il 10.6.1994, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22, della
legge 24.12.1993 n. 537 "nella parte in cui - nel caso di con-
corso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al tratta-
mento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'inte-
grazione ai sensi dell'art. 6, comma  3,  del  D.L. 12.9.1983,
n.463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, non risultando
superati al 30.9.1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo
dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche'
il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indica-
ta, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base
derivanti dalla perequazione automatica":
Nella motivazione della sentenza si afferma il principio che
"quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di
soggetti i quali, sebbene titolari di due o piu' pensioni, hanno
un reddito complessivo inferiore al  limite  fissato  dal  D.L.
n.463 del 1983, cosi' che per essi la modifica legislativa
comporta una compressione delle esigenze di vita cui era prece-
dentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio
di solidarieta' (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col
principio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.), impone una
disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al
trattamento meno favorevole .....
. quando il pensionato, pur con                 l'apporto di una seconda pensio
ne, risulta in possesso di un                   reddito complessivamente inferi
ore al limite legale, la regola                 della cristallizzazione della s
econda pensione, non piu'                       integrabile, si impone a maggio
r ragione rispetto all'ipotesi,                 prevista dall'art. 6, comma 7,
del D.L. n. 463 del 1983, di                    titolarita' di una sola pension
e non piu' integrabile a causa del              superamento del limite redditua
le".
Pertanto gli Uffici legali dovranno continuare a curare le cause
aventi ad oggetto la cristallizzazione, richiedendo ai giudici,
sia in primo che in secondo grado, l'accertamento del requisito
del reddito, cosi' come sopra individuato, prima di poter emet-
tere sentenza favorevole al pensionato.
Avranno cura altresi' di trasmettere all'Avvocatura Centrale
tutte le sentenze di secondo grado sfavorevoli all'Istituto che
non abbiano tenuto conto del requisito del reddito cosi' come
individuato dalla Corte Costituzionale, al fine della predispo-
sizione del ricorso in cassazione.
                                  L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE
                                       FAUSTO M.PROSPERI VALENTI
                                                      Allegato 2
       I.N.P.S.
AVVOCATURA CENTRALE               MESSAGGIO n.18166 del 20.7.1994
                                  A TUTTI GLI UFFICI LEGALI
                                     LORO SEDI
                                  ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
                                  Ufficio Normativa
                                               SEDE
Oggetto: Titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo al 30
settembre 1983. Sentenza n. 240/94 della Corte
Costituzionale
Ad integrazione, chiarimento e modifica del messaggio n. 10557
del 15 giugno 1994 di pari oggetto si fa presente che, al fine di
valutare l'opportunita' di trasmettere alla scrivente Avvocatura
Centrale le pratiche per la predisposizione del ricorso per
Cassazione, gli Uffici in indirizzo dovranno preventivamente
verificare se la seconda pensione debba essere corrisposta nella
misura cristallizzata o nell'importo a calcolo in base ai limiti
di reddito, secondo i criteri fissati dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 240/1994.
Al riguardo la Direzione Centrale per le Pensioni ha chiarito
quanto segue:
"Secondo il principio enunciato dalla Corte, la seconda pensione
ha diritto alla cristallizzazione dell'importo spettante al 30
settembre 1983 qualora, non risultando superati a tale data i
limiti di reddito previsti dalla legge stessa (lire 7. 177.300
annue), la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3
dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638,  abbia
conservato, alla data del 1  ottobre 1983, il diritto all'inte-
grazione al trattamento minimo.
La seconda pensione deve essere invece corrisposta nell'importo a
calcolo qualora la pensione indicata in via prioritaria dal comma
3 del citato articolo 6, essendo superati tali limiti, non abbia
conservato il diritto all'integrazione al trattamento minimo."
Tenuto conto del criterio cosi' precisato, le pratiche giacenti
presso la scrivente Avvocatura, ai fini dell'eventuale predispo-
sizione del ricorso per Cassazione, saranno restituite, per
competenza, agli Uffici interessati, i quali sono pregati di non
procedere alla notifica alle controparti dei ricorsi per Cassa-
zione gia' trasmessi dalla scrivente e relativi all'oggetto.
                                  L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE
                                       FAUSTO M.PROSPERI VALENTI
                                                      Allegato 3
   I.N.P.S.
D. C. PENSIONI                    MESSAGGIO N. 12685 del 21.6.1995
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
                                  AI DIRETTORI DELLE SEDI
                                  AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                  AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: Titolari di piu' pensioni integrate al minimo al 30
settembre 1983. Sentenza della Corte Costituzionale
n.240 del 1994 e successive sentenze della Corte di
Cassazione.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240
dell'8-10 giugno 1994, con messaggi n. 10557 del 14 giugno 1994 e
n. 18166 del 20 luglio 1994, sono state fornite le piu' urgenti
istruzioni ai fini della verifica, per i giudizi in corso, della
situazione reddituale dell'anno 1983, indicata dalla Corte quale
presupposto per l'accertamento del diritto alla cristallizzazione
della seconda pensione.
In proposito e' stato precisato che, secondo i principi enunciati
con la sentenza n. 240, la seconda pensione ha diritto alla
cristallizzazione dell'importo spettante al 30 settembre 1983
qualora, non risultando superati a tale data i limiti di reddito
previsti dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 (lire
7.177.300 annue), la pensione indicata in via prioritaria dal
comma 3 dello stesso articolo abbia conservato, alla data del 1
ottobre 1983, il diritto all'integrazione al minimo. La seconda
pensione deve essere invece corrisposta nell'importo a calcolo
qualora la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 del
citato articolo 6, essendo superati gli anzidetti limiti di
reddito, non abbia conservato il diritto all'integrazione al
trattamento minimo.
La Corte di Cassazione, con alcune sentenze, ha confermato la
rilevanza, ai fini della cristallizzazione della seconda pensio-
ne, del reddito dell'anno 1983 (cfr sentenze dell'anno 1995
numeri 159, 664, 853, 316, 847, 313, 312, 849, 1071, 1062, 1063,
1171, 926, 927, 476, 466, 467, 468, 315, 1059).
Con altre sentenze la Cassazione ha enunciato il principio che
"la seconda (o ulteriore) pensione continua ad essere fruita
nell'ammontare conseguito alla data del 30 settembre 1983, sempre
che il titolare non percepisca alla medesima data un reddito
superiore al limite indicato nello stesso articolo 6, perdendosi
invece nell'opposta ipotesi - rilevante cosi' a questa data, come
in qualsiasi altro successivo momento in cui abbia a verificarsi
la condizione reddituale ostativa della conservazione del
beneficio - il godimento delle indicate quote integrative e
riconducendosi l'ammontare della seconda (o ulteriore) pensione
al suo importo a calcolo, ancorche', in tal modo, si determini
una riduzione del trattamento  complessivamente raggiunto
dall'assicurato al momento dell'entrata in vigore del divieto
delle integrazioni plurime"(cfr sentenza n. 87 del 4 gennaio 1985
e sentenza n. 421 del 14 gennaio 1995).
Al fine della composizione del contrasto giurisprudenziale
determinatosi, e' stata presentata dall'Istituto istanza di
remissione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione.
Nel frattempo, a parziale modifica delle istruzioni a suo tempo
fornite con i messaggi sopra richiamati, si precisa che una volta
accertato, sulla base del reddito dell'anno 1983, il diritto alla
cristallizzazione della seconda pensione nell'importo del minimo
spettante alla data del 30 settembre 1983, occorre procedere alla
verifica del permanere del diritto stesso negli anni successivi.
Qualora i limiti di reddito, non superati nell'anno 1983, risul-
tino superati in un anno successivo, con conseguente perdita del
diritto all'integrazione della pensione indicata in via priori-
taria dall'articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, la
seconda pensione, gia' cristallizzata, dovra' essere ricondotta
nell'importo a calcolo. Cio' puo verificarsi, ad esempio,
nell'anno di corresponsione degli arretrati dovuti in applica-
zione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di
trattamento minimo.
Il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, una
volta venuto meno, non puo' piu' rinascere, indipendentemente
dalla situazione reddituale dell'interessato negli anni succes-
sivi, dovendo trovare piena applicazione il regime generale
previsto dall'articolo 6 della legge n. 638.
Con l'occasione si richiama l'attenzione sulla necessita' di
eccepire comunque le decadenze eventualmente verificatesi, nelle
singole fattispecie, con riferimento alle sentenze della Corte
Costituzionale che hanno riconosciuto la possibilita' di plurima
integrazione al minimo anteriormente al 1  ottobre 1983, sentenze
che costituiscono il presupposto per l'applicazione della sen-
tenza n. 240.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                              TRIZZINO