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Versione Testuale
900320
Servizio Personale  7841
Circolare n. 269
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987.
Parziale illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Servizio Personale  7841
Roma, 23 novembre 1987     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                           e, per conoscenza
Circolare n. 269           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987.
         Parziale illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre
         1977, n. 903.
         Con la sentenza indicata in oggetto, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' dell'art. 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (1) nella parte in cui non ha
previsto il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro durante
i tre mesi dopo il parto e il diritto a riposi giornalieri -
attribuiti alla sola madre rispettivamente dagli artt. 4 lett. c) e
10 della legge n. 1204/1971 - a favore del padre lavoratore nel
caso di decesso della madre o di sua grave infermita' che renda
impossibile l'assistenza materna al minore nei primi mesi di vita.
         Conseguentemente, a seguito dell'anzidetta sentenza:
1) l'astensione obbligatoria di cui all'art. 4, lett. c), legge
   n.1204/1971, compete anche al padre lavoratore, prescindendo
   dalla circostanza che la madre sia titolare di un rapporto di
   lavoro subordinato, nel caso in cui il bambino rimanga privo di
   assistenza per decesso della madre, durante o dopo il parto o di
   grave infermita' della madre medesima. Per fruire
   dell'astensione in questione, il padre lavoratore deve
   presentare apposita domanda corredata, a seconda dei casi:
   -     del certificato di morte della madre del bambino;
   - del certificato medico legale, rilasciato dalla U.S.L.,
     attestante lo stato di grave infermita' della madre e
     l'impossibilita' per la stessa di accudire al minore.
     In quest'ultimo caso si rammenta che in presenza di dubbi
     sulla "gravita'" della malattia della madre puo' essere
     richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi
     dell'art. 30, quarto comma, Legge n. 1204/1971, per un
     definitivo parere.
2) i periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del
   bambino, di cui all'art. 10, legge n. 1204 citata, competono
   anche al padre lavoratore alle stesse condizioni e con le stesse
   modalita' previste per fruire, da parte di quest'ultimo,
   dell'astensione obbligatoria.
         Nel far rinvio alle disposizioni gia' emanate per la
completa cognizione della materia si ritiene utile con l'occasione
riepilogare di seguito le assenze previste dalla legislazione
vigente, in favore della lavoratrice madre o del padre lavoratore,
connesse all'assistenza e alla cura del bambino.
Assenze obbligatorie
1) Due mesi prima della
   nascita:                 diritto all'assenza esclusivo della
                            madre.
2) Dalla nascita fino a
   tre mesi di vita del
   bambino:                 diritto all'assenza della madre ovvero
                            del padre lavoratore, indipendentemente
                            dall'esistenza di un rapporto di lavoro
                            della madre, in caso di decesso della
                            madre stessa o di sua grave infermita'
                            che impedisca l'assistenza al bambino.
                            Il principio anzidetto trova
                            applicazione anche nei casi di adozione
                            o affidamento di un bambino, che non
                            abbia superato i sei anni di eta', fino
                            a tre mesi dall'effettivo ingresso
                            nella famiglia adottiva o affidataria.
                     Assenze non obbligatorie
3) Dal 4 mese ad un  anno
   di eta' del bambino:      congedo fino ad un massimo di sei
                             mesi spettante in alternativa alla
                             madre ovvero al padre lavoratore a
                             condizione che la madre sia
                             lavoratrice dipendente.
                             Il principio anzidetto trova
                             applicazione anche nei casi di
                             adozione o affidamento di un bambino,
                             che non abbia superato i sei anni di
                             eta', fino a un anno dall'effettivo
                             ingresso nella famiglia adottiva o
                             affidataria.
4) Fino a tre anni per
   malattia  del bambino,
   anche adottato o
   affidato, di carattere
   acuto o non cronico:     congedo spettante in alternativa alla
                            madre o al padre lavoratore sempreche'
                            la madre sia lavoratrice subordinata.
5) Fino ad un anno di vita
   del bambino anche
   adottato o affidato:     riposo giornaliero spettante alla
                            madre ovvero al padre lavoratore,
                            indipendentemente dall'esistenza di un
                            rapporto di lavoro della madre, in caso
                            di decesso della madre stessa o di sua
                            grave infermita' che impedisca
                            l'assistenza al bambino.
                              o o o o o
         Considerato che l'anzidetta sentenza comporta la
necessita' di modificare il paragrafo 10 del "Riepilogo delle
disposizioni relative alla materia delle assenze dal servizio del
personale" (circolare 7 dicembre 1984, n. 9078 P./264, in "Atti
ufficiali" pag. 3694), si e' provveduto a predisporre il nuovo
paragrafo - sostitutivo dell'anzidetto come allegato alla presente
circolare (allegato 1).
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                            FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924
.
.
                                                   ALLEGATO 1
.
.
"10 - ASSENZE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLE
      LAVORATRICI MADRI E DEI MINORI
10.1. Periodi di assenza spettanti alla lavoratrice madre o, in
      determinate circostanze al padre lavoratore in occasione
      della nascita del bambino e per l'assistenza del medesimo.
10.1.1. Astensione obbligatoria dal lavoro:
a) da due mesi prima della data presunta del parto, fino alla data
   effettiva del parto. L'astensione obbligatoria e' anticipata a
   tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
   sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
   gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (52).
   L'assenza in questione compete esclusivamente alla madre
   lavoratrice;
b) dal giorno seguente a quello del parto fino al terzo mese
   successivo (53). Nei casi di adozione o affidamento, a decorrere
   dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia
   adottiva o affidataria in base ad atto della competente
   autorita', a condizione che il bambino stesso, alla data
   medesima, non abbia superato i sei anni di eta' (55).
         L'assenza di cui al punto b) compete anche al padre
lavoratore prescindendo dalla circostanza che la madre sia titolare
di un rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il bambino
rimanga privo di assistenza per decesso della madre, durante o dopo
il parto o di grave infermita' della madre medesima.
         L'anzidetta assenza compete, ovviamente, alla sola madre
lavoratrice nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
terapeutica, successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione.
Al riguardo per il computo del periodo di cui innanzi si presume
che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data
presunta del parto (54).
10.1.2. Assenze non obbligatorie connesse alla gravidanza e al
        parto
a) sei mesi entro il primo anno di vita del bambino (56) o,
   nell'ipotesi di bambino affidato o adottato di eta' non
   superiore ai tre anni, entro un anno dall'effettivo ingresso del
   bambino nella famiglia (57). Tale facolta' e' concessa al padre
   lavoratore, anche se adottivo o affidatario, in alternativa alla
   madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo
   padre. L'esercizio del diritto da parte del padre lavoratore e'
   subordinato alla condizione che la madre presti la sua opera in
   qualita' di lavoratrice dipendente (58);
b) per malattia, di carattere acuto e non cronico, del bambino
   anche adottato o affidato di eta' inferiore a 3 anni (59);
c) periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del
   bambino (60). Gli anzidetti periodi spettano al padre lavoratore
   nel caso di decesso o grave infermita' della madre;
d) periodi di assenza per malattia determinata da gravidanza o da
   puerperio (61);
e) assenza a seguito di interruzione della gravidanza prima del
   180 giorno dall'inizio della gestazione (62).
10.2. Disposizioni riguardanti le singole assenze
a) Astensione obbligatoria di cui al precedente punto 10.1.1.
         Durante i periodi di gravidanza e puerperio e' fatto
divieto di adibire al lavoro la dipendente interessata. Pertanto i
dirigenti le unita' funzionali dovranno richiedere alla dipendente
l'esibizione della documentazione sanitaria occorrente per il
rispetto del divieto.
         I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro sono
computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi
quelli relativi alla tredicesima mensilita' e alle ferie (63).
Durante tali periodi sono corrisposti tutti gli assegni, escluse le
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per
prestazioni di lavoro straordinario (64).
         I dipendenti assunti ai sensi dell'art. 6 della legge 20
marzo 1975, n. 70, i quali iniziano a fruire di un periodo di
astensione obbligatoria per maternita' prima del termine del
rapporto di lavoro, non hanno diritto alla proroga del rapporto
rispetto alla sua naturale scadenza per effetto dello stato di
gravidanza o puerperio ne' alla corresponsione di alcun trattamento
per il periodo successivo alla cessazione del rapporto medesimo
(65).
         La lavoratrice madre deve produrre entro 15 giorni dallo
evento il certificato di nascita del figlio (66).
         Le lavoratrici adottive o affidatarie per poter esercitare
i diritti innanzi menzionati debbono produrre l'atto di adozione o
di affidamento, il certificato di nascita del bambino e idonea
documentazione comprovante la data di effettivo ingresso del
bambino stesso nella famiglia adottiva o affidataria.
         Come ricordato innanzi, l'astensione in questione compete
al padre lavoratore anche adottivo o affidatario nel caso di
decesso della madre del minore o di sua grave infermita'.
         Per fruire dell'astensione in questione, il padre
lavoratore deve presentare apposita domanda corredata, a seconda
dei casi:
-        del certificato di morte della madre del bambino;
- del certificato medico legale, rilasciato dalla U.S.L.,
  attestante lo stato di grave infermita' della madre e
  l'impossibilita' per la stessa di accudire al minore.
         In quest'ultimo caso si rammenta che in presenza di dubbi
sulla "gravita'" della malattia della madre puo' essere richiesto
l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 4,
quarto comma, L. n. 120/1971, per un definitivo parere.
b) Altre assenze di cui al precedente punto 10.1.2.
         Le assenze di cui al precedente punto 10.1.2. lett. a) e
b), sono considerate a titolo di congedo straordinario (67).
         La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di
assentarsi per un massimo di sei mesi (v. punto 10.1.2. a)) deve
indicare il periodo dell'assenza, che e' frazionabile. Essa puo',
tuttavia, rientrare in servizio prima dell'esaurimento del periodo
richiesto, purche' - considerati tra l'altro, gli effetti che
l'anticipato rientro puo' comportare per il personale eventualmente
assunto in sostituzione - ne dia congruo preavviso al dirigente
l'unita' funzionale di appartenenza.
         Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di
assentarsi allo stesso titolo, deve presentare una dichiarazione
dalla quale risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi
del diritto sopraindicato (68) e di quello di cui alla successiva
lettera c) (periodi di riposo orario entro il primo anno di vita
del bambino), nonche', entro dieci giorni dalla presentazione della
dichiarazione sopraccennata, una dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta
rinuncia (69).
         Qualora quest'ultima dichiarazione non sia presentata
entro il prescritto termine di dieci giorni, il dipendente gia'
autorizzato ad assentarsi dovra' essere richiamato in servizio, e
le assenze effettuate sono da ritenersi ingiustificate.
         La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di
assentarsi nei casi di cui al punto 10.1.2. lett. b) deve
presentare un certificato medico dal quale risulti la malattia del
bambino (69).
         Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di
assentarsi allo stesso titolo deve presentare una dichiarazione da
cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi del
medesimo diritto e di quello di cui alla successiva lettera c) ove
il bambino sia di eta' inferiore ad un anno, oltre al certificato
medico attestante la malattia del bambino (69).
         La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta sia dal
padre lavoratore che la presenta sia dall'altro genitore che
esercita la facolta' di rinuncia e deve recare l'indicazione
dell'ufficio, ente o azienda presso cui quest'ultimo presta la sua
opera.
         Le dichiarazioni di rinuncia non hanno efficacia
permanente nei confronti di tutte le situazioni che si dovessero
verificare in diversi periodi temporali e, pertanto, devono essere
rinnovate ogni qualvolta che, sussistendo le condizioni previste
dalla legge, il padre lavoratore intenda assentarsi dal lavoro in
alternativa all'altro genitore.
         Nei periodi di astensione facoltativa nel corso del primo
anno di vita del bambino (sei mesi) compete un trattamento pari al
30% della retribuzione (70), costituita dagli stessi emolumenti
presi in considerazione per i periodi di astensione obbligatoria
(cioe' tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni straordinarie). Il
trattamento di cui trattasi deve essere assoggettato alle
trattenute previste per i casi di attribuzione di trattamento
economico ridotto.
         Per le assenze per malattia del bambino di eta' inferiore
a tre anni, non spetta alcuna retribuzione.
         I periodi di assenza entro il primo anno di vita del
bambino, ovvero per malattia del bambino di eta' inferiore a tre
anni, sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' (71).
c) Periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del
   bambino (punto 10.1.2. lett. c)
         Le lavoratrici madri hanno diritto durante il primo anno
di vita del bambino, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno ,
fruibili anche congiuntamente durante la giornata; il riposo e' uno
solo, di un'ora di durata, quando l'orario di lavoro e' inferiore a
6 ore (72).
         I periodi di riposo comportano il diritto delle donne ad
uscire dal luogo di lavoro (73).
         I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e non
comportano il diritto ad uscire dal luogo di lavoro nell'ipotesi in
cui fossero istituiti, nelle dipendenze dei locali di lavoro, la
camera di allattamento o l'asilo nido, di cui la lavoratrice
intenda usufruire (74).
         I periodi di riposo in questione spettano - sino al
compimento del primo anno di eta' del bambino - anche alle
lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti
in affidamento.
         Fermo restando che i riposi di cui sopra devono assicurare
alla lavoratrice la possibilita' di provvedere all'assistenza
diretta del bambino, la loro distribuzione nell'orario di lavoro
deve essere concordata tra la medesima e il dirigente l'unita'
funzionale, tenendo anche conto delle esigenze di servizio. In caso
di mancato accordo, la distribuzione dei riposi verra' determinata
dall'ispettorato del lavoro. Non e' consentito alcun trattamento
economico sostitutivo (75).
         Si fa presente che per determinare la durata del riposo in
questione deve prendersi a base l'arco di tempo effettivo e non
quello teorico della giornata di lavoro della dipendente.
         Pertanto non sono utili ai fini di cui trattasi tutte le
assenze orarie (escluse ovviamente quelle in esame) che abbiano
influito sulla durata complessiva dell'orario di lavoro di ciascuna
giornata, quali ad esempio, permessi orari, astensioni dal lavoro,
ecc.
         I periodi di riposo debbono essere fruiti giornalmente e,
quindi, in nessun caso possono essere cumulati fra giornate
diverse.
         Per i riposi e' dovuta una indennita' a carico dell'ente
che assicura il trattamento di malattia. Per le dipendenti
dell'INPS, l'indennita' e' a carico dell'INPS stesso in quanto, per
effetto della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto deve
provvedere ai rimborsi della suddetta indennita', in misura pari
all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi
(76).
         Per determinare l'ammontare dell'indennita' dovranno
essere considerati tutti gli elementi della retribuzione che
vengono corrisposti in forma continuativa, con esclusione,
pertanto, degli emolumenti la cui spettanza e' direttamente
collegata alla presenza in servizio (es. lavoro straordinario).
         I periodi di riposo in questione competono anche al padre
lavoratore alle stesse condizioni e con le stesse modalita'
previste per fruire, da parte del medesimo, della astensione
obbligatoria.
         In nessun caso e' possibile che mentre un genitore fruisce
dell'assenza dal servizio ai sensi dell'art. 7, primo o secondo
comma, legge n. 1204/1971 o dell'art. 7, primo comma, legge n.
903/1977 o dell'art. 10 legge n. 1204/1971, l'altro genitore possa
assentarsi per alcuno dei motivi di cui alle menzionate norme di
legge.
         Il genitore che intenda avvalersi del diritto di
assentarsi ai sensi delle norme innanzi richiamate deve produrre,
oltre alla documentazione di rito, anche una dichiarazione
dell'altro genitore dalla quale risulti che quest'ultimo non si
assentera' - nello stesso tempo - per alcuno dei motivi di cui alle
citate disposizioni.
d) Periodi di malattia determinata da gravidanza o da puerperio
   (punto 10.1.2. lett. d)
         I periodi di assenza per malattia determinata da
gravidanza o da puerperio non sono computabili agli effetti del
limite massimo dei permessi straordinari retribuiti per malattia di
breve durata o dell'aspettativa per infermita' (61).
e) Assenze a seguito di interruzione della gravidanza (punto
   10.1.2. lett. e)
         L'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza,
ove si verifichi prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione,
viene considerata aborto e non attribuisce alle dipendenti il
diritto a fruire di periodi di astensione obbligatoria dopo il
parto (62).
         Tuttavia, nel caso in cui le condizioni di salute non
consentano una ripresa del servizio, l'assenza sara' considerata
come dovuta a malattia prodotta dallo stato di gravidanza (62).
         Qualora l'interruzione sia successiva al 180 giorno
dall'inizio della gestazione, sara' considerata "parto" a tutti gli
effetti: le dipendenti conseguentemente nei tre mesi successivi non
potranno essere adibite al lavoro (54).
         Per il computo dei predetti periodi si ricorre alla
presunzione secondo cui il concepimento e' avvenuto 300 giorni
prima della data del parto indicata nel certificato medico di
gravidanza (54).
         In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice
dovra' produrre, entro 15 giorni dall'evento, un certificato medico
attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella
che sarebbe stata la data presunta del parto (77).
10.2.1. Rapporto tra assenze per maternita' ed altri tipi di
assenze
         Le assenze, sia per astensione obbligatoria che
facoltativa, non fanno venir meno, per la loro autonoma disciplina,
il diritto dei dipendenti alle altre forme di assenza per permessi,
congedi e aspettative cui abbiano titolo ai sensi della normativa
vigente.
         Le assenze per maternita' non concorrono a determinare la
durata massima delle assenze spettanti ad altro titolo. Esse sono
da considerare eventi sospensivi e non interruttivi delle
aspettative per infermita' o comunque di assenze ad altro titolo.
         Ai fini delle interruzioni tra i vari periodi di
aspettativa per infermita' e per motivi di famiglia, le assenze per
maternita' non sono da considerare come servizio, ma come periodi
neutri.
         Ovviamente le ferie e le assenze eventualmente spettanti
ai lavoratori ad altro titolo non possono essere disposte nei
confronti dei dipendenti interessati contemporaneamente ai periodi
di astensione obbligatoria dal lavoro nonche' a quelli di assenza
facoltativa (78)".