Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 28 del 9-2-2000.htm

  
Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dell'1,6 per cento.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 febbraio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 28

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2000. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 1999 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.

SOMMARIO:

Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dell’1,6 per cento.

 

Con circolare n.217 del 15 dicembre 1999 è stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.281 del 30 novembre 1999 che fissa nella misura dell’1,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire provvisoriamente alle pensioni in via previsionale per l'anno 2000.

L’ISTAT con nota del 27 gennaio 2000 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1998 – dicembre 1998 e il periodo gennaio 1999 – dicembre 1999 è risultata pari all’1,6 per cento.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2000 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2001, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,6 per cento (lire 721.600 mensili), si e’ proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n.638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n.389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2000 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del1’1,5 per cento stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 1999, salvo conguaglio in sede di perequazione per l ‘anno 2001.

Sono stati infine rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2000 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che sarà effettuato in sede di perequazione automatica per l’anno 2001, unitamente alle operazioni di conguaglio degli aumenti di perequazione per la generalità delle pensioni perequate in via provvisoria per l’anno 2000.

Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell’1,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2000

Nel trasmettere le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione dell’1,6 per cento, in sostituzione degli allegati I, J, K e L alla circolare n. 217 del 15 dicembre 1999, si allegano nuovamente tutte le tabelle già trasmesse con la circolare n. 217, in quanto quelle di cui all’allegato G contenevano talune imprecisioni. E’ stata inoltre inserita la tabella I.2 relativa al massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI

 

 

 

 

 

 

VALORI DEFINITIVI PER L’ANNO 1999

VALORI PREVISIONALI PER L’ANNO 2000

 

 

 

Decreto ministeriale del 20 novembre 1999,

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999

 

 

 

Indice

 

 

 

Importi delle pensioni per l’anno 1999. Valori definitivi

Trattamenti minimi, pensioni sociali e assegni sociali

A.1

Aumenti per costo vita

A.2

Importi delle pensioni per l’anno 2000 Valori previsionali

Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali

B.1

Aumenti per costo vita

B.2

Disposizioni legislativi per aumenti costo vita

B.3

Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali

(per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

Fondo Clero

C.1

Fondo Addetti Imposte di consumo

C.2

Fondo Dipendenti Aziende del Gas

C.3

Fondo Dipendenti Aziende Elettriche

C.4

Fondo Esattoriali

C.5

Fondo Addetti Servizi di Trasporto

C.6

Fondo Telefonici

C.7

Fondo per il Personale di Volo

C.8

Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni

Fondo lavoratori dipendenti

D.1

Gestioni dei lavoratori autonomi

D.2

Gestioni dei lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia

D.3

Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994

D.4

Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994

D.5

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantacinquenni

E.1

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantenni

E.2

Integrazione degli assegni di invalidità

Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione

F.1

Pensioni sociali - assegni sociali

Limiti di reddito e determinazione dell’importo mensile della pensione sociale

G.1

Aumento della pensione sociale

G.2

Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti

G.3

Assegni sociali

G.4

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS

G.5

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS

G.6

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS

G.7

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Scaglioni annui d’imposta

H.1

Scaglioni mensili d’imposta

H.2

Detrazione per lavoro dipendente

H.3

Ulteriore detrazione per lavoro dipendente

H.4

Detrazione per coniuge a carico

H.5

Detrazione per altre persone a carico

H.6

Minimale retributivo

Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche

I.1

Massimale di retribuzione imponibile

Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995

I.2

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

Limiti di reddito

J.1

Importi dei limiti

J.2

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario

Limiti di reddito

K.1

Importi dei limiti

K.2

Fasce di retribuzione e reddito pensionabili

Anzianità maturate al 31 dicembre 1992

L.1

Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993

L.2

Pensioni ed indennità degli invalidi civili

Pensione

M.1

Pensione

M.2

Assegno di assistenza

M.3

Indennità di accompagnamento

M.4

Indennità di accompagnamento

M.5

Speciale indennità

M.6

Assegno a vita

M.7

Indennità di comunicazione

M.8

Indennità di frequenza

M.9

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 1999

Valori definitivi

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

Pensioni sociali

Assegni sociali

1° gennaio 1999

710.250

404.800

504.800

616.350

IMPORTI ANNUI

9.233.250

5.262.400

6.562.400

8.012.550

 

2 – AUMENTI PER COSTO VITA

Dal 1° gennaio 1999:

aumento del 1,8 %

fino a lire 1.395.400

 

aumento del 1,62 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100

aumento del 1,35 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500

 

aumento del 0,54 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600

 

nessun aumento

sulla parte di pensione eccedente lire 5.581.600

 

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2000

Valori previsionali

 

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

Pensioni sociali

Assegni sociali

1° gennaio 2000

720.900

410.850

530.350

643.600

IMPORTI ANNUI

9.371.700

5.341.050

6.894.550

8.366.800

 

2 – AUMENTI PER COSTO VITA

Dal 1° gennaio 2000:

aumento del 1,5 %

fino a lire 1.420.500

aumento del 1,35 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750

aumento del 1,125 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250

 

aumento del 0,45 %

sulla parte di pensione compresa tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000

 

nessun aumento

sulla parte di pensione eccedente lire 5.682.000

 

 

 

 

 

 

3 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

  • A norma dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.

  • A norma dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

  • A norma dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

  • L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

  • L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento

minimo.

  • Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.

Per i trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

  • La legge 27 dicembre 1999 n.488 di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L’aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, "in misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale".

 

 

Tabella C

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000

Valori definitivi

1 - Fondo Clero

decorrenza

Fondo Clero

Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell’articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903

Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo

importo

1.1.1995

626.450

130.655

7.190

1.1.1996

660.300

137.710

7.580

1.1.1997

686.050

143.080

7.875

1.1.1998

697.700

145.510

8.010

1.1.1999

710.250

148.130

8.155

1.1.2000

720.900

150.350

8.275

2 - Fondo Addetti Imposte di consumo

decorrenza

Importo

1.1.1995

556.385

1.1.1996

586.430

1.1.1997

609.300

1.1.1998

619.660

1.1.1999

630.815

1.1.2000

640.275

3 - Fondo Dipendenti Aziende del Gas

decorrenza

Importo

1.1.1995

626.450

1.1.1996

660.300

1.1.1997

686.050

1.1.1998

697.700

1.1.1999

710.250

1.1.2000

720.900

4 - Fondo Dipendenti Aziende Elettriche

decorrenza

Pensioni con decorrenza

anteriore al 1° dicembre 1996

Pensioni con decorrenza

dal 1° dicembre 1996 in poi

importo

1.1.1995

689.095

---

1.1.1996

726.330

---

1.1.1997

754.655

686.050

1.1.1998

767.470

697.700

1.1.1999

781.280

710.250

1.1.2000

793.000

720.900

 

Segue Tabella C

 

5 - Fondo Esattoriali

decorrenza

Importo

1.1.1995

436.545

1.1.1996

460.120

1.1.1997

478.065

1.1.1998

486.190

1.1.1999

494.940

1.1.2000

502.360

 

6 - Fondo Addetti Servizi di Trasporto

decorrenza

Importo

1.1.1995

626.450

1.1.1996

660.300

1.1.1997

686.050

1.1.1998

697.700

1.1.1999

710.250

1.1.2000

720.900

 

7 - Fondo Telefonici

decorrenza

Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997

Pensioni con decorrenza

dal 1° febbraio 1997 in poi

Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile

Importo

1.1.1995

892.535

 

624.775

1.1.1996

940.730

 

658.510

1.1.1997

977.420

686.050

684.190

1.1.1998

994.035

697.700

695.820

1.1.1999

1.011.930

710.250

708.345

1.1.2000

1.027.110

720.900

718.970

 

8 - Fondo per il Personale di Volo

decorrenza

Pensioni con decorrenza

anteriore al 1° agosto 1997

Pensioni con decorrenza

dal 1° agosto 1997 in poi

1.1.1995

Non sono previsti trattamenti minimi

---

1.1.1996

---

1.1.1997

686.050

1.1.1998

697.700

1.1.1999

710.250

1.1.2000

720.900

 

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI

Anno

Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione

1983

Oltre L. 7.177.300

Fino a L. 3.364.300

Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300

1984

Oltre L. 8.325.200

Fino a L. 4.006.900

Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200

1985

Oltre L. 8.988.200

Fino a L. 4.253.950

Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200

1986

Oltre L. 9.776.000

Fino a L. 4.776.700

Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000

1987

Oltre L. 10.332.400

Fino a L. 5.041.250

Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400

1988

Oltre L. 10.877.100

Fino a L. 5.307.000

Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100

1989

Oltre L. 11.759.800

Fino a L. 5.680.100

Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800

1990

Oltre L. 12.597.000

Fino a L. 6.085.650

Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000

1991

Oltre L. 13.508.300

Fino a L. 6.496.150

Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300

1992

Oltre L. 14.640.600

Fino a L. 7.188.450

Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600

1993

Oltre L. 15.021.500

Fino a L. 7.407.550

Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500

1994

Oltre L. 15.661.100

Fino a L. 7.758.250

Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100

1995

Oltre L. 16.287.700

Fino a L. 8.143.850

Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700

1996

Oltre L. 17.167.800

Fino a L. 8.583.900

Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800

1997

Oltre L. 17.837.300

Fino a L. 8.918.650

Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300

1998

Oltre L. 18.140.200

Fino a L. 9.070.100

Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200

1999

Oltre L. 18.466.500

Fino a L. 9.233.250

Da L. 9.233251 a L. 18.466.500

2000

Oltre L. 18.743.400

Fino a L. 9.371.700

Da L. 9.371.701 a L. 18.743.400

 

Segue Tabella D

2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Anno

Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione

1983

Oltre L. 7.177.300

Fino a L. 3.983.100

Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300

1984

Oltre L. 8.325.200

Fino a L. 4.713.450

Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200

1985

Oltre L. 8.988.200

Fino a L. 5.071.600

Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200

1986

Oltre L. 9.776.000

Fino a L. 5.390.800

Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000

1987

Oltre L. 10.332.400

Fino a L. 5.709.600

Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400

 

3 – PENSIONI DI INVALIDITA’ EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO

COMPIUTO L’ETA’ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Anno

Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione

1983

Oltre L. 7.177.300

Fino a L. 4.322.750

Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300

1984

Oltre L. 8.325.200

Fino a L. 5.097.750

Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200

1985

Oltre L .8.988.200

Fino a L. 5.487.950

Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200

1986

Oltre L. 9.776.000

Fino a L. 6.094.550

Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000

1987

Oltre L.10.332.400

Fino a L. 6.451.750

Da L .6.451.751 a L. 10.332.400

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

 

Segue Tabella D

4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994

Anno

Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione

1994

Oltre L. 39.152.750

Fino a L. 31.249.900

Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750

1995

Oltre L. 40.719.250

Fino a L. 32.575.400

Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250

1996

Oltre L. 42.919.500

Fino a L. 34.335.600

Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500

1997

Oltre L. 44.593.250

Fino a L. 35.674.600

Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250

1998

Oltre L. 45.350.500

Fino a L. 36.280.400

Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500

1999

Oltre L. 46.166.250

Fino a L. 36.933.000

Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250

2000

Oltre L. 46.858.500

Fino a L. 37.486.800

Da L. 37.486.801 a L. 46.858.500

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

 

5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994

Anno

Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero

Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione

1995

Oltre L. 32.575.400

Fino a L. 24.431.550

Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400

1996

Oltre L. 34.335.600

Fino a L. 25.751.700

Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600

1997

Oltre L. 35.674.600

Fino a L. 26.755.950

Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600

1998

Oltre L. 36.280.400

Fino a L. 27.210.300

Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400

1999

Oltre L. 36.933.000

Fino a L. 27.699.750

Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000

2000

Oltre L. 37.486.800

Fino a L. 28.115.100

Da L. 28.115.101 a L. 37.486.800

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

 

Tabella E

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

 

1 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI

Anno

Pensionato solo (A)

Pensionato coniugato (B)

Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note)

1997

9.958.650

16.441.750

80.000

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

1998

10.110.100

16.703.700

80.000

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

1999

10.273.250

18.285.800

80.000

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

2000

10.411.700

18.778.500

80.000

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

  • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

  • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

  • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

  • P: importo della pensione spettante nell’anno.

  • Lire 9.958.650

somma del trattamento minimo annuo 1997 pari a lire 8.918.650 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 1.040.000.

  • Lire 16.441.750

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale, pari a lire 6.483.100.

  • Lire 10.110.100

somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.

  • Lire 16.703.700

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale, pari a lire 6.593.600.

  • Lire 10.273.250

somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.

  • Lire 18.285.800

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale, pari a lire 8.012.550

  • Lire 10.411.700

somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.

  • Lire 18.778.500

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale, pari a lire 8.366.800

 

Segue Tabella E

2 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI

ULTRASESSANTENNI

Anno

Pensionato solo (A)

Pensionato coniugato (B)

Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note)

1997

9.308.650

15.791.750

30.000

[A – (RP + P)] / 13

[B – (RF + RP + P)] / 13

1998

9.460.100

16.053.700

30.000

[A – (RP + P)] / 13

[B – (RF + RP + P)] / 13

1999

9.623.250

17.635.800

30.000

[A – (RP + P)] / 13

[B – (RF + RP + P)] / 13

2000

9.761.700

18.128.500

30.000

[A – (RP + P)] / 13

[B – (RF + RP + P)] / 13

  • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

  • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

  • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

  • P: importo della pensione spettante nell’anno.

  • Lire 9.308.650

somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.918.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.

  • Lire 15.791.750

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale pari a lire 6.483.100.

  • Lire 9.460.100

somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.

  • Lire 16.053.700

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale pari a lire 6.593.600.

  • Lire 9.623.250

somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.

  • Lire 17.635.800

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale pari a lire 8.012.550.

  • Lire 9.761.700

somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.

  • Lire 18.128.500

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale pari a lire 8.366.800.

 

 

 

Tabella F

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI

ASSEGNI DI INVALIDITA’

Anno

Pensionato solo

Pensionato coniugato

1984

Oltre lire 5.170.500

Oltre lire 7.755.750

1985

Oltre lire 5.607.200

Oltre lire 8.410.800

1986

Oltre lire 5.898.200

Oltre lire 8.847.300

1987

Oltre lire 6.217.400

Oltre lire 9.326.100

1988

Oltre lire 6.545.300

Oltre lire 9.817.950

1989

Oltre lire 6.956.400

Oltre lire 10.434.600

1990

Oltre lire 7.450.200

Oltre lire 11.175.300

1991

Oltre lire 8.022.700

Oltre lire 12.034.050

1992

Oltre lire 8.492.400

Oltre lire 12.738.600

1993

Oltre lire 8.677.200

Oltre lire 13.015.800

1994

Oltre lire 9.007.000

Oltre lire 13.510.500

1995

Oltre lire 9.282.000

Oltre lire 13.923.000

1996

Oltre lire 12.480.000

Oltre lire 18.720.000

1997

Oltre lire 12.966.200

Oltre lire 19.449.300

1998

Oltre lire 13.187.200

Oltre lire 19.780.800

1999

Oltre lire 16.025.100

Oltre lire 24.037.650

2000

Oltre lire 16.733.600

Oltre lire 25.100.400

 

 

Tabella G

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

  1. PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO

MENSILE

Decorrenza

Reddito annuo del pensionato (RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale

Importo mensile pensione sociale

1.1.95

ZERO

> 4.641.000

< 4.641.000

< 4.641.000

< 4.641.000

< 14.654.800

qualunque

>19.295.800

< 14.654.800

>14.654.800 e < 19.295.800

Zero

357.000

357.000

RP / 13 (*)

(RT-14.654.800) / 13 (*)

357.000

zero

zero

1.1.96

ZERO

> 4.891.900

< 4.891.900

< 4.891.900

< 4.891.900

< 15.446.150

qualunque

> 20.338.050

< 15.446.150

>15.446.150 e < 20.338.050

Zero

376.300

376.300

RP / 13 (*)

(RT-15.446.150) / 13 (*)

376.300

zero

zero

1.1.97

ZERO

> 5.083.000

< 5.083.000

< 5.083.000

< 5.083.000

< 16.048.550

qualunque

> 21.131.550

< 16.048.550

>16.048.550 e < 21.131.550

Zero

391.000

391.000

RP / 13 (*)

(RT-16.048.550) / 13 (*)

391.000

zero

zero

1.1.98

ZERO

> 5.169.450

< 5.169.450

< 5.169.450

< 5.169.450

< 16.321.350

qualunque

> 21.490.800

< 16.321.350

>16.321.350 e < 21.490.800

Zero

397.650

397.650

RP / 13 (*)

(RT-16.321.350) / 13 (*)

397.650

zero

zero

1.1.99

ZERO

> 6.562.400

< 6.562.400

< 6.562.400

< 6.562.400

< 16.615.150

qualunque

> 23.177.550

< 16.615.150

>16.615.150 e < 23.177.550

Zero

504.800

504.800

RP / 13 (*)

(RT-16.615.150) / 13 (*)

504.800

zero

zero

 

 

1.1.2000

ZERO

> 6.894.550

< 6.894.550

< 6.894.550

< 6.894.550

< 16.864.400

qualunque

> 23.758.950

< 16.864.400

>16.864.400

e < 23.758.950

Zero

530.350

530.350

RP/13

RP / 13 (*)

(RT-16.864.400) / 13 (*)

530.350

zero

zero

(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato

derivante dalle due operazioni di calcolo

 

Segue Tabella G

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

2 – AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO

ALL’AUMENTO

Anno

Pensionato solo (A)

Pensionato coniugato (B)

Importo mensile aumento spettante

1997

6.708.000

15.626.650

125.000

[ A - (RPMS+PS)] / 13

[ B – (RFMS+RPMS+PS)] / 13

1998

6.794.450

15.864.550

125.000

[ A - (RPMS+PS)] / 13

[ B – (RFMS+RPMS+PS)] / 13

1999

8.187.400

17.420.650

125.000

[ A - (RPMS+PS)] / 13

[ B – (RFMS+RPMS+PS)] / 13

2000

8.519.550

17.891.250

125.000

[ A - (RPMS+PS)] / 13

[ B – (RFMS+RPMS+PS)] / 13

NOTE

  • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

  • RPMS: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.

  • RFMS: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.

  • PS: Importo della pensione sociale, spettante nell’anno, al netto del "ticket" di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima.

Lire 6.708.000:

somma dell’importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.083.000 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.

Lire 15.626.650:

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 del trattamento minimo pari a lire 8.918.650.

Lire 6.794.450:

somma dell’importo annuo 1998 della pensione sociale, pari a lire 5.169.450 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.

Lire 15.864.550:

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 del trattamento minimo pari a lire 9.070.100.

Lire 8.187.400

somma dell’importo annuo 1999 della pensione sociale, pari a lire 6.562.400 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.

Lire 17.420.650

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 del trattamento minimo pari a lire 9.233.250.

Lire 8.519.550

somma dell’importo annuo 2000 della pensione sociale, pari a lire 6.894.550 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.

Lire 17.891.250

somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 del trattamento minimo pari a lire 9.371.700.

Segue Tabella G

3 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI

MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI

Decorrenza

Mutilati ed invalidi civili parziali

Mutilati ed invalidi civili totali

Sordomuti

1.7.80

2.500.000

5.200.000

5.200.000

1.1.81

2.927.500

6.089.200

6.089.200

1.1.82

2.927.500

7.246.150

7.246.150

1.1.83

2.927.500

8.412.780

8.412.780

1.1.84

2.927.500

9.742.000

9.742.000

1.2.85

2.927.500

10.930.525

10.930.525

1.1.86

2.927.500

11.914.270

11.914.270

1.5.86

3.190.975

11.914.270

11.914.270

1.1.87

3.411.150

12.736.355

12.736.355

1.1.88

3.602.175

13.449.590

13.449.590

1.1.89

3.789.490

14.148.970

14.148.970

1.1.90

4.035.430

15.067.240

15.067.240

1.1.91

4.313.875

16.106.880

16.106.880

1.1.92

4.246.200

17.374.490

17.374.490

1.1.93

4.338.600

18.446.495

18.446.495

1.1.94

4.503.500

19.136.395

19.136.395

1.1.95

4.641.000

20.026.235

20.026.235

1.1.96

6.240.000

21.103.645

21.103.645

1.1.97

6.483.100

22.310.775

22.310.775

1.1.98

6.593.600

22.846.235

22.846.235

1.1.99

8.012.550

23.211.775

23.211.775

1.1.2000

8.366.800

23.583.165

23.583.165

Segue Tabella G

ASSEGNI SOCIALI

4 - ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE

DELL’IMPORTO MENSILE

Anno

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Reddito annuo (RP)

Importo mensile assegno sociale

Reddito annuo (RC)

Importo mensile assegno sociale

1997

Zero

> 6.483.100

< 6.483.100

498.700

Zero

(6.483.100 – RP) / 13

Zero

> 12.966.200

< 12.966.200

498.700

Zero

(12.966.200 -RC) / 13

1998

Zero

> 6.593.600

< 6.593.600

507.200

Zero

(6.593.600– RP) / 13

Zero

> 13.187.200

< 13.187.200

507.200

Zero

(13.187.200 -RC) / 13

1999

Zero

> 8.012.550

< 8.012.550

616.350

Zero

(8.012.550 – RP) / 13

Zero

> 16.025.100

< 16.025.100

616.350

Zero

(16.025.100 - RC) / 13

2000

Zero

> 8.366.800

< 8.366.800

643.600

Zero

(8.366.800 – RP) / 13

Zero

> 16.733.600

< 16.733.600

643.600

Zero

(16.733.600 - RC) / 13

 

 

Segue Tabella G

 

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

 

 

5 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV

(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

 

REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO

(A)

REDDITO ANNUO CUMULATO

(B)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

1999

< 5.262.400

< 21.877.550

100.000

>5.262.400 e < 6.562.400

> 21.877.550 e < 23.177.550

(6.562.400 – A) / 13 (*)

(23.177.550 – B) / 13 (*)

>6.562.400

Qualunque

0

Qualunque

> 23.177.550

2000

< 5.341.050

< 22.205.450

119.500

>5.341.050 e < 6.894.550

> 22.205.450 e < 23.758.950

(6.894.550 – A) / 13 (*)

(23.758.950 – B) / 13 (*)

> 6.894.550

Qualunque

0

Qualunque

> 23.758.950

 

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

 

 

 

Segue Tabella G

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

 

 

6 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV

(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

ANNO

PENSIONATO NON CONIUGATO

PENSIONATO CONIUGATO

REDDITO ANNUO (A)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

REDDITO ANNUO

(B)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

1999

< 6.712.550

100.000

< 14.725.100

100.000

> 6.712.550 e < 8.012.550

(8.012.550 - A) / 13

> 14.725.100 e < 16.025.100

(16.025.100 – B) / 13

>8.012.550

0

>16.025.100

0

2000

< 6.813.300

119.500

< 14.946.100

119.500

> 6.813.300e< 8.366.800

(8.366.800- A) / 13

> 15.180.100 e < 16.733.600

(16.733.600 – B) / 13

> 8.366.800

0

>16.733.600

0

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

Segue Tabella G

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67

DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

 

7 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1931

ANNO

REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO

(A)

REDDITO ANNUO CUMULATO

(B)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

1999

< 5.262.400

< 21.877.550

100.000

> 5.262.400

< 6.562.400

< 21.877.550

(6.562.400 – A) / 13

> 5.262.400

< 6.562.400

> 21.877.550

< 23.177.550

(6.562.400 – A) / 13 (*)

(23.177.550 – B) / 13 (*)

> 6.562.400

Qualunque

0

Qualunque

> 23.177.550

2000

< 5.341.050

< 22.205.450

101.500

> 5.341.050

< 6.660.550

< 22.205.450

(6.660.550 – A) / 13

> 5.341.050

< 6.660.550

> 22.205.450

<23.524.950

(6.660.550 – A) / 13 (*)

(23.524.950 – B) / 13 (*)

> 6.660.550

Qualunque

0

Qualunque

> 23.524.950

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

 

Segue Tabella G

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67

DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

 

8 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930

ANNO

PENSIONATO NON CONIUGATO

PENSIONATO CONIUGATO

REDDITO ANNUO (A)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

REDDITO ANNUO (B)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

1999

< 6.712.550

100.000

< 14.725.100

100.000

> 6.712.550 e < 8.012.550

(8.012.550 - A) / 13

> 14.725.100 e < 16.025.100

(16.025.100 – B) / 13

>8.012.550

0

>16.025.100

0

2000

< 6.813.300

101.500

< 14.946.100

101.500

> 6.813.300 e< 8.132.800

(8.132.800 - A) / 13

> 14.946.100 e < 16.265.600

(16.265.600 – B) / 13

> 8.132.800

0

>16.265.600

0

 

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

 

 

Tabella H

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2000

Tabelle da utilizzare per il rinnovo per l’anno 2000

1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA

Reddito

Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

 

fino a 15.000.000

18,5

-

da 15.000.001

fino a 30.000.000

25,5

1.050.000

da 30.000.001

fino a 60.000.000

33,5

3.450.000

da 60.000.001

fino a 135.000.000

39,5

7.050.000

da 135.000.001 in poi

 

45,5

15.150.000

 

 

2 - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA

Reddito

Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

 

fino a 1.250.000

18,5

-

da 1.250.001

fino a 2.500.000

25,5

87.500

da 2.500.001

fino a 5.000.000

33,5

287.500

da 5.000.001

fino a 11.250.000

39,5

587.500

da 11.250.001 in poi

 

45,5

1.262.500

 

 

Segue Tabella H

3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

 

Fino a 9.100.000

1.750.000

145.833

Da 9.100.001

Fino a 9.300.000

1.650.000

137.500

Da 9.300.001

Fino a 15.000.000

1.550.000

129.166

Da 15.000.001

Fino a 15.300.000

1.400.000

116.666

Da 15.300.001

Fino a 15.600.000

1.300.000

108.333

Da 15.600.001

Fino a 15.900.000

1.200.000

100.000

Da 15.900.001

Fino a 30.000.000

1.050.000

87.500

Da 30.000.001

Fino a 40.000.000

950.000

79.166

Da 40.000.001

Fino a 50.000.000

850.000

70.833

Da 50.000.001

Fino a 60.000.000

750.000

62.500

Da 60.000.001

Fino a 60.300.000

650.000

54.166

Da 60.300.001

Fino a 70.000.000

550.000

45.833

Da 70.000.001

Fino a 80.000.000

450.000

37.500

Da 80.000.001

Fino a 90.000.000

350.000

29.166

Da 90.000.001

Fino a 90.400.000

250.000

20.833

Da 90.400.001

Fino a 100.000.000

150.000

12.500

Da 100.000.001 in poi

 

100.000

8.333

 

4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all’età e al periodo di pensione nell’anno.

La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

< 75

 

Fino a 9.400.000

190.000

15.833

< 75

Da 9.400.001

Fino a 18.000.000

120.000

10.000

> 75

 

Fino a 9.400.000

430.000

35.833

> 75

Da 9.400.001

Fino a 18.000.000

360.000

30.000

> 75

Da 18.000.001

Fino a 18.500.000

180.000

15.000

> 75

Da 18.500.001

Fino a 19.000.000

90.000

7.500

 

Segue Tabella H

 

 

5 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

 

Fino a 30.000.000

1.057.552

88.129

Da 30.000.001

Fino a 60.000.000

961.552

80.129

Da 60.000.001

Fino a 100.000.000

889.552

74.129

Da 100.000.001 in poi

 

817.552

68.129

 

 

6 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO

 

Importo annuo

Importo mensile

Figli o altre persone a carico di un solo contribuente

408.000

34.000

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio (non gestita per il momento dalle procedure INPS)

 

 

 

Tabella I.1

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno

Importo mensile del trattamento minimo di pensione

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

1984

320.200

30

96.060

4.995.120

1985

345.700

30

103.710

5.392.920

1986

376.000

30

112.800

5.865.600

1987

397.400

30

119.220

6.199.440

1988

418.350

30

125.505

6.526.260

1989

452.300

40

180.920

9.407.840

1990

484.500

40

193.800

10.077.600

1991

519.550

40

207.820

10.806.640

1992

563.100

40

225.240

11.712.480

1993

577.750

40

231.100

12.017.200

1994

602.350

40

240.940

12.528.880

1995

626.450

40

250.580

13.030.160

1996

660.300

40

264.120

13.734.240

1997

686.050

40

274.420

14.269.840

1998

697.700

40

279.080

14.512.160

1999

710.250

40

284.100

14.773.200

2000

721.600

40

288.640

15.009.280

Aggiornata per l’anno 2000 con la perequazione dell’1,6 %

 

Tabella I.2

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 18, legge n. 335/1995

 

Anno

Massimale di retribuzione pensionabile

1996

132.000.000

1997

137.148.000

1998

139.480.000

1999

141.991.000

2000

144.263.000

 

 

 

Tabella J

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1- LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo della pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

40 per cento dell'importo della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo della pensione

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

1995

fino a lire 24.431.550

Nessuna

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400

25 per cento

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

40 per cento

da lire 40.719.251 in poi

50 per cento

1996

fino a lire 25.751.700

Nessuna

da lire 25.751.701 a lire 34.335.600

25 per cento

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

40 per cento

da lire 42.919.501 in poi

50 per cento

1997

fino a lire 26.755.950

Nessuna

da lire 26.755.951 a lire 35.674.600

25 per cento

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

40 per cento

da lire 44.593.251 in poi

50 per cento

1998

Fino a lire 27.210.300

Nessuna

da lire 27.210.301 a lire 36.280.400

25 per cento

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

40 per cento

da lire 45350501 in poi

50 per cento

1999

Fino a lire 27.699.750

Nessuna

da lire 27.699.751 a lire 36.933.000

25 per cento

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

40 per cento

da lire 46.166.251 in poi

50 per cento

 

2000

Fino a lire 28.142.400

Nessuna

da lire 28.142.401 a lire 37.523.200

25 per cento

da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

40 per cento

da lire 46.904.001 in poi

50 per cento

Aggiornato per l’anno 2000 con il coefficiente di 1,6 %

Tabella K

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1- LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo dell'assegno.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo dell'assegno.

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

1995

fino a lire 32.575.400

Nessuna

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

25 per cento

da lire 40.719.251 in poi

50 per cento

1996

fino a lire 34.335.600

Nessuna

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

25 per cento

da lire 42.919.501 in poi

50 per cento

1997

fino a lire 35.674.600

Nessuna

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

25 per cento

da lire 44.593.251 in poi

50 per cento

1998

Fino a lire 36.280.400

Nessuna

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

25 per cento

da lire 45.350.501 in poi

50 per cento

1999

Fino a lire 36.933.000

Nessuna

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

25 per cento

da lire 46.166.251 in poi

50 per cento

2000

Fino a lire 37.523.200

Nessuna

da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

25 per cento

da lire 46.904.001 in poi

50 per cento

Aggiornato per l’anno 2000 con il coefficiente di 1,6 %

Tabella L

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2000

1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo settimanale

Annua per 40 anni di anzianità contributiva

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a lire 66.324.000

1.275.462

80

0,00153846

53.059.162

4.081.474

Oltre lire 66.324.000

Fino a lire 88.210.920

(fascia di L. 21.886.920)

1.275.462

1.696.364

420.902

60

0,0011538

13.131.612

1.010.124

Oltre lire 88.210.920

Fino a lire 110.097.840

(fascia di L. 21.886.920)

1.696.364

2.117.266

420.902

50

0,000961538

10.943.452

841.804

Oltre lire 110.097.840

2.117.266

40

0,00076923

   

Aggiornato il 2000 con la perequazione dell’1,6 %

2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo settimanale

Annua per 40 anni di anzianità contri-butiva

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a lire 66.324.000

1.275.462

80

0,00153846

53.059.162

4.081.474

Oltre lire 66.324.000

Fino a lire 88.210.920

(fascia di L. 21.886.920)

1.275.462

1.696.364

420.902

64

0,001230769

14.007.617

1.077.509

Oltre lire 88.210.920

Fino a lire 110.097.840

(fascia di L. 21.886.920)

1.696.364

2.117.266

420.902

54

0,001038461

11.818.924

909.148

Oltre lire 110.097.840

Fino a lire 126.015.600

(fascia di L. 15.917.760)

2.117.266

2.423.376

306.110

44

0,000846153

7.003.789

538.753

Oltre lire 126.015.600

2.423.376

36

0,000692307

   

Aggiornato il 2000 con la perequazione dell’1,6 %

Tabella M

 

1 - PENSIONE

Categoria

Fascia

Tipologia

1

06

ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione

08

ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione

11

ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità

12

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale

13

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

16

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13

2

20

sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

21

sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

22

sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione

26

sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

3

30

invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione

31

invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

32

invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione

33

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento

39

invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione

43

invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

22.846.235

388.460

1.1.99

23.211.775

395.450

1.1.2000

23.583.165

401.380

     

 

 

2 - PENSIONE

Categoria

Fascia

Tipologia

1

07

ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione

10

ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

22.846.235

420.080

1.1.99

23.211.775

427.640

1.1.2000

23.583.165

434.050

     

 

3 - ASSEGNO DI ASSISTENZA

Categoria

Fascia

Tipologia

3

34

invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno

35

invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno

36

invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

40

invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

5.169.450

388.460

1.1.99

6.562.400

395.450

1.1.2000

6.894.550

401.380

     

 

 

4 - INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Categoria

Fascia

Tipologia

3

33

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento

38

invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 - 41

41

invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento

42

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento

44

invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

45

invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle condizioni

783.190

1.1.99

economiche, ma solamente a titolo della

795.970

1.1.2000

minorazione

808.130

     

 

5 - INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Categoria

Fascia

Tipologia

1

10

ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità

11

ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità

15

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento

18

ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento

19

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 - 11 - 15

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

1.093.100

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente

1.124.690

1.1.2000

a titolo della minorazione

1.155.620

     

 

 

6 - SPECIALE INDENNITA’

Categoria

Fascia

Tipologia

1

09

ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale

12

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale

13

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

16

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

90.915

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente

92.360

1.1.2000

a titolo della minorazione

93.740

     

 

7 - ASSEGNO A VITA

Categoria

Fascia

Tipologia

1

14

ciechi parziali, con solo assegno a vita

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

10.983.760

288.240

1.1.99

11.159.500

293.430

1.1.2000

11.338.050

297.830

 

 

8 - INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

Categoria

Fascia

Tipologia

2

20

sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

21

sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

22

sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione

23

sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

24

sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 - 21 - 22 - 25

25

sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

318.660

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente

324.440

1.1.2000

a titolo della minorazione

329.940

 

9 - INDENNITA’ DI FREQUENZA

Categoria

Fascia

Tipologia

3

47

invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)

 

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

5.169.450

388.460

1.1.99

6.562.400

395.450

1.1.2000

6.894.550

401.380

 

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