Direzione Centrale Entrate
Premessa
Come illustrato con circolare n.17 dell’8 febbraio 2006, il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (s.m.i.). A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.
La prestazione lavorativa può essere resa a tempo indeterminato o determinato e può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili. I periodi di lavoro intermittente svolto da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sono rispettivamente identificati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0. Le prestazioni lavorative rese dai sopra indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono, rispettivamente identificate dai codici “tipo contribuzione” G1 e H1.
Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo: - nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta; - nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata.
Come indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del 10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applica il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Consegue che, limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni. Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
1. Anzianità contributiva del lavoro intermittente
Nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale, ferma l’esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di prestazione lavorativa.
In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0 vengono perciò indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno. Laddove il lavoratore sia interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza dei relativi periodi.
2. Retribuzione convenzionale
L’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore a detto valore convenzionale.
Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n.276/2003, ha definito il parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dall’art. 7, comma 1, primo periodo della legge n. 638/1983 (limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi), richiamato nella premessa.
3. Requisiti per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003
I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.
Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004.
Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all’Ente impositore la determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati.
4. Termini di presentazione della domanda
Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.
Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
- attraverso intermediari abilitati.
Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”: - “Cittadino OnLine”; - “Contact Center”; - “Patronato”.
Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.
Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di decadenza.
5. Importo del contributo integrativo dovuto
Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.638/1983 e successive modifiche. L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto. Per ciascun periodo da integrare si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato. Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita. Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione.
Nella tabella sotto riportata sono riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le aliquote contributive IVS in vigore nel FPLD nei rispettivi anni.
6. Modalità e termini di versamento
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
7. Lavoratori intermittenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria
Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità. Come detto, per i periodi di disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e per gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo valore retributivo, qualora inferiore all’importo della retribuzione convenzionale.
Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita all’interessato.
È appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).
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