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In data 29 dicembre 2015 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale Associazione Lavoratori Italiani (ALI – CONFSAL), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:
ESONERO DA RESPONSABILITA'.
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è AL
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’Associazione sindacaleAssociazione Lavoratori Italiani (ALI – CONFSAL)si istituiscono i seguenti conti:
GPA25529 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA27529 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
Con l’occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto:
GPA11529– per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso: GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
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