900209 SERVIZIO PRESTAZIONI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Circolare n. 36 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti alle Sedi. SERVIZIO PRESTAZIONI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Roma, 9 febbraio 1990 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 36 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti alle Sedi. Si fa seguito alla circolare n. 165 del 25 luglio 1989 per comunicare il testo delle risposte fornite agli ulteriori quesiti posti in materia di prestazioni pensionistiche. 1 - PENSIONE AI SUPERSTITI 1.1 - CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE. Art. 22, 8 comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903. - Quesito - Possibilita' di riconoscere il diritto alla pensione ai superstiti in favore del figlio divenuto inabile successivamente alla morte del dante causa e dopo aver compiuto il 18 anno di eta'. - Chiarimenti - Tutte le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' debbono sussistere alla data della morte dell'assicurato o del pensionato. La norma di cui all'art. 22, 8 comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone, in deroga al predetto principio, che il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e quella del compimento del 18 anno di eta' conserva il diritto alla pensione di reversibilita' anche dopo il compimento di tale eta'. La formulazione della predetta norma non consente di attribuire rilevanza, ai fini della permanenza del trattamento di reversibilita', allo stato di inabilita' sorto successivamente al compimento del 18 anno di eta' del figlio. 1.2 - RIPRISTINO DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE. Circolare n. 53484 Prs. del 3 agosto 1972. - Quesito - Data dalla quale deve essere rispristinato il pagamento della pensione ai superstiti nel caso di iscrizione a scuola di istruzione secondaria superiore successivamente al compimento del 18 anno di eta'. - Chiarimenti - Secondo il principio fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, illustrato con la circolare n.53484 Prs. del 3 agosto 1972, la interruzione degli studi non comporta il venir meno del diritto alla pensione di reversibilita', ma soltanto la sospensione dello stesso. Conseguentemente, ove con la ripresa degli studi vengano nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, il pagamento della pensione deve essere ripristinato, a domanda dell'interessato, con effetto dal mese successivo a quello nel corso del quale sono tornati a sussistere i requisiti per il diritto alla pensione. 1.3 - RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SUPERSTITE. - Quesito - Criteri di rideterminazione dell'importo della pensione in caso di cessazione del diritto da parte di uno dei contitolari. - Chiarimenti - La pensione spettante al restante o ai restanti contitolari deve essere ricalcolata "ab origine" sulla base della pensione diretta spettante al dante causa. In tale modo viene garantito al restante o ai restanti contitolari lo stesso importo di pensione che sarebbe loro spettato nel caso in cui fossero stati, al momento del decesso del dante causa, i soli titolari della pensione ai superstiti. Ove si procedesse diversamente, l'importo della pensione spettante al restante o ai restanti contitolari verrebbe determinato non gia', come prescritto dalla legge, in percentuale della pensione diretta spettante al dante causa, bensi' sulla base della pensione ai superstiti in pagamento alla data di cessazione dal diritto del contitolare. Il che arrecherebbe indebiti vantaggi o ingiustificati pregiudizi al restante o ai restanti contitolari della pensione. 1.4 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI NATURALI. - Quesito - Decorrenza da attribuire alla pensione ai superstiti nel caso di intervenuta dichiarazione giudiziale dello stato di figlio naturale. - Chiarimenti - La dichiarazione giudiziale di figlio naturale ha natura dichiarativa e, di conseguenza, efficacia retroattiva. Pertanto, la pensione ai superstiti gia' liquidata deve essere ricostituita secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria,includendo tra i contitolari anche il minore riconosciuto come figlio naturale del dante causa. Per quanto concerne gli arretrati,al figlio naturale compete l'eventuale differenza tra la pensione complessiva spettante al nuovo nucleo superstite e quella gia' corrisposta nel periodo considerato. 1.5 - AUMENTO DI LIRE 100.000 MENSILI ALLE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO SUCCESSIVAMENTE ASSORBITE NEL MINIMO STESSO. Art. 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140. - Quesito - Modalita' di applicazione, nei confronti delle pensioni ai superstiti, dell'aumento di lire 100.000, previsto a favore dei titolari di pensioni di importo superiore al trattamento minimo successivamente assorbite nel minimo stesso. - Chiarimenti - Le pensioni indirette o di reversibilita', all'origine di importo superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite nel minimo stesso, sono da ricomprendersi nella previsione normativa di cui al 1 comma dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Su dette pensioni, quindi, l'aumento di lire 100.000 mensili spetta nella misura intera e non in quella ridotta rapportata alle aliquote di reversibilita', prevista dal successivo 2 comma per le pensioni di reversibilita' derivanti da pensioni dirette assorbite nel trattamento minimo. 1.6 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DEL SECONDO MATRIMONIO. - Quesito - Possibilita' di ripristinare la pensione ai superstiti nei confronti del coniuge a seguito della dichiarazione di nullita' del matrimonio contratto successivamente. - Chiarimenti - Premesso che il provvedimento ecclesiastico di annullamento del matrimonio deve essere stato dichiarato efficace nell'ordinamento giuridico italiano con ordinanza della competente Corte d'Appello, si osserva che, una volta intervenuta la prescritta annotazione di annullamento sull'atto di matrimonio, di cui dovra' essere fornita la relativa documentazione probatoria, gli effetti giuridici della sentenza di annullamento debbono considerarsi retroattivi ed il matrimonio dichiarato nullo deve ritenersi come mai esistito. Pertanto la pensione ai superstiti deve essere ripristinata dalla data della revoca, fermi restando gli effetti della prescrizione decennale ed il recupero dell'assegno corrisposto al coniuge a seguito del matrimonio successivamente annullato. 2 - INVALIDITA' PENSIONABILE 2.1 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA. - Quesito - Criteri di valutazione dei periodi di lavoro eccedenti le settimane accreditabili ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia. - Chiarimenti - Le settimane del periodo di lavoro eccedenti quelle accreditabili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 devono essere utilizzate integralmente ai fini della trasformazione dell'assegno d'invalidita' in pensione di vecchiaia, fermo restando che le settimane accreditate devono essere valutate sia ai fini del diritto che della misura della pensione,mentre le restanti settimane del periodo lavorato devono essere valutate ai soli fini del conseguimento del diritto. 2.2 - PENSIONE DI INABILITA'.IRRILEVANZA DELLE CAUSE OSTATIVE SOPRAVVENUTE DOPO IL DECESSO DEL RICHIEDENTE. Art. 2, 2 comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222. - Quesito - Possibilita' di considerare non ostativa, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di inabilita', la sussistenza del diritto al pagamento della indennita' di malattia in epoca successiva alla morte dell'assicurato. - Chiarimenti - Nell'indicare la percezione dei trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione quali cause ostative alla concessione della pensione di inabilita', la legge contempla contestualmente la possibilita' di rinuncia,quale strumento offerto all'inabile per la rimozione della causa ostativa. Pertanto, ove il mancato esercizio della facolta' di rinuncia alla indennita' di malattia non sia imputabile all'interessato, nel frattempo deceduto, deve ritenersi che non sussista preclusione ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di inabilita'. 2.3 - PENSIONE DI INABILITA'. MODALITA' DI COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA. Art. 2, 3 comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 5, 11 comma, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Circ.n.53631 AGO - n. 818 R.C.V./246 del 24 dicembre 1986. - Quesito - Criteri di determinazione della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva per il periodo compreso fra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'eta' pensionabile nei confronti di assicurati con contratto di lavoro a tempo parziale. - Chiarimenti - Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale sono configurabili le seguenti ipotesi: a) rapporto di lavoro svolto a tempo parziale ed estinto come tale alla data del pensionamento; b) rapporto di lavoro trasformato da rapporto a tempo pieno a rapporto a tempo parziale e cessato come tale alla data del pensionamento; c) rapporto di lavoro trasformato da tempo parziale a tempo pieno e cessato come tale alla data del pensionamento. Premesso che l'anzianita' contributiva convenzionale puo' essere configurata quale proiezione del rapporto di lavoro cessato, il meccanismo di computo proporzionale dell'anzianita' contributiva trova applicazione, per espressa disposizione di legge, "nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa". Conseguentemente, devono essere esclusi dal campo di operativita' del predetto meccanismo i rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali. Pertanto, nei casi di cui alle lettere a) e c) la predetta anzianita' deve essere determinata in misura integrale. Viceversa, nella fattispecie di cui alla lettera b), l'anzianita' contributiva convenzionale deve essere determinata in misura contratta ed il numero delle settimane da accreditare convenzionalmente deve essere calcolato sulla base delle ore a tempo parziale lavorate nel corso dell'ultimo anno. 2.4 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA DIFFERITA. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI. - Quesito - Criteri di individuazione della data alla quale deve essere verificata la sussistenza del requisito contributivo nei casi di ripristino della pensione con decorrenza successiva a quella della revoca. - Chiarimenti - Ai fini del ripristino con decorrenza differita delle pensioni di invalidita' revocate,il requisito contributivo deve sussistere alla data di proposizione del primo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di revoca della pensione. 3 - INTEGRAZIONE AL MINIMO 3.1 - INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI ALTRA PENSIONE RILIQUIDATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140. Art. 6, 3 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638. - Quesito - Integrabilita' al trattamento minimo di pensione inferiore a tale trattamento in caso di titolarita' di altra pensione riliquidata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140. - Chiarimenti - La pensione riliquidata in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 140/1985 perde la natura di pensione integrata al minimo, dalla data da cui ha effetto la riliquidazione. Pertanto, qualora il titolare benefici anche di altra pensione inferiore al trattamento minimo, quest'ultima puo' essere integrata, totalmente o parzialmente, al minimo, dalla medesima data, sempreche' la situazione reddituale del pensionato lo consenta. 3.2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO IN APPLICAZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. - Quesito - Possibilita' di equiparare le domande giudiziali proposte successivamente alle sentenze della Corte Costituzionale alle domande amministrative intese ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione in applicazione di tali sentenze. - Chiarimenti - La domanda di prestazione rivolta all'Istituto rappresenta un presupposto indispensabile ai fini dell'instaurazione del procedimento accertativo delle prescritte condizioni per il diritto alla prestazione stessa, mentre,ai fini dell'applicazione della declaratoria di incostituzionalita', l'onere della presentazione della domanda da parte degli interessati e' finalizzato piu' propriamente alla evidenziazione delle pratiche definite in difformita' della norma di legge soppressa dall'ordinamento. Pertanto, la presentazione della domanda, di integrazione al minimo in applicazione di sentenze di incostituzionalita' non si configura come impulso all'azione amministrativa di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'originario e generico diritto alla prestazione assicurativa gia' in essere, ma piu' propriamente come onere per la corretta riconducibilita' concreta della prestazione stessa alle norme di legge, cui l'Ente pubblico e' tenuto. Cio' premesso, poiche' i ricorsi giudiziali sono, in definitiva, volti al riesame dei casi gia' definiti, in quanto influenzati dalle sentenze della Corte Costituzionale e sono notificati all'Ente previdenziale, si ritiene possibile riconoscere agli stessi atti la funzione di domande amministrative. In relazione a tali domande, quindi, le SAP verificheranno la sussistenza della condizione pregiudiziale di pendenza del rapporto previdenziale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 60117 AGO del 9 marzo 1987 e, per le domande accoglibili, disporranno la corresponsione delle differenze dovute a titolo di integrazione nei limiti prescrizionali. Quanto alla regolarizzazione delle spese giudiziarie, sara' cura dell'Ufficio Legale delle SAP rappresentare al Magistrato giudicante l'opportunita' e necessita' di disporre la compensazione integrale delle spese processuali e dei diritti e onorari conseguenti, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere per copia certificata autentica dei provvedimenti di accoglimento delle avverse richieste. La richiesta compensazione delle spese processuali trova giustificazione nella prontezza e immediatezza del riconoscimento delle spettanze stesse. 4 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI. Art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. - Quesito - Possibilita' di procedere al riesame, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 6 della legge n. 544/1988, di una istanza che, presentata per ottenere la maggiorazione di cui all'art. 6 della legge n. 140/1985, e' stata respinta in quanto presentata da richiedente che risultava titolare di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. In particolare, possibilita' di procedere al riesame di una domanda presentata da un pensionato deceduto prima della emanazione della legge n. 544/1988, in modo da liquidare, in aliquota di reversibilita', in favore dei superstiti aventi diritto, la maggiorazione di lire 30.000 mensili prevista con decorrenza dall'1.1.1989 dall'art. 6 della legge in parola. - Chiarimenti - Considerata la espressa previsione contenuta nella norma di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 circa la presentazione di una formale domanda per poter conseguire il beneficio previsto, deve escludersi la possibilita' di considerare quale domanda validamente presentata a tal fine quella inoltrata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma istituitiva del beneficio stesso. 5 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUZIONE I.V.S. ALL'INPADAI. RESTITUZIONE DEI RATEI GIA' PERCEPITI SULLA PENSIONE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA. Art. 5, 2 comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44. - Quesito - Possibilita' per l'interessato di restituire all'INPS i ratei di pensione solo dopo aver ottenuto la pensione dall'INPDAI. - Chiarimenti - E' da escludere ogni ipotesi di rimborso diversa da quella espressamente prevista dall'art. 5 della legge n. 44/1973, la cui formulazione induce a ritenere che il rimborso dei ratei di pensione gia' percepiti costituisca condizione indispensabile ai fini dell'esercizio della facolta' di trasferimento della contribuzione I.V.S. presso l'INPADAI. 6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DIPENDENTI DA AZIENDE TIPOGRAFICHE. ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNIO, FERIE. Art. 24, 2 comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Circolare n. 255 del 7 novembre 1988. - Quesito - Possibilita' di considerare soddisfatta, nei confronti di lavoratori assenti dal lavoro per infortunio, malattia o ferie, la condizione di essere stati adibiti, nelle ultime 52 settimane di lavoro effettivo precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, alla produzione di giornali periodici per almeno 26 settimane. - Chiarimenti - Dal computo delle ultime 52 settimane di lavoro effettivo, da indicare al punto 2 della prescritta dichiarazione del datore di lavoro, devono essere esclusi i periodi durante i quali il dipendente non abbia svolto attivita' lavorativa per malattia,infortunio, ferie, godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ecc. 7 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155. - Quesito - Possibilita' di conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza differita al primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'attivita' di lavoro subordinato. - Chiarimenti - La vigente normativa non consente di dare soluzione positiva al quesito posto. Puo', tuttavia, procedersi alla liquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,ove l'interessato confermi che era sua intenzione differire comunque la decorrenza della pensione oltre la data di compimento dell'eta' pensionabile. 8 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA. - Quesito - Criteri di computo dell'anzianita' contributiva e della retribuzione pensionabile nei casi in cui l'anno sia comprensivo di 53 sabati. - Chiarimenti - Sulla base dei rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dalle disposizioni in materia di retribuzione pensionabile che prendono a riferimento l'anno solare, la trasformazione dei periodi assicurativi avviene in base al parametro secondo cui un anno di contribuzione equivale a 12 contributi mensili o a 52 contributi settimanali. Il fatto che in un anno solare possano essere ricompresi 53 sabati, non puo' consentire una deroga alla legge. Tale criterio deve trovare applicazione in occasione della trattazione di tutte le posizioni assicurative e contributive, compresi, quindi, gli estratti meccanografici provenienti dagli archivi magnetici dei lavoratori domestici o dei prosecutori volontari. Non e' possibile procedere al rimborso della contribuzione relativa alla settimana non presa in considerazione in quanto eccedente il limite delle 52, atteso che non ricorrono i motivi previsti dalla legge, quali il versamento indebito o ricevuto in violazione della normativa vigente,per accogliere una domanda di rimborso. D'altra parte, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, la retribuzione relativa alla 53 settimana viene comunque valutata, in quanto la retribuzione dell'anno solare nel quale e' compresa la 53 settimana viene presa in considerazione nella sua interezza, essendo il 53 sabato escluso solo come numero. 9 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE Art. 76 del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. - Quesito - Persona incapace di intendere e di volere. In mancanza di tutore, possibilita' di considerare validamente presentata la domanda di pensione sottoscritta da altra persona, in nome e per conto dell'interessato. - Chiarimenti - Ancorche' sia previsto che la domanda di pensione debba essere sottoscritta dall'interessato, in caso di sua comprovata impossibilita' e di inesistenza di un legale rappresentante la domanda di pensione, presentata in nome e per conto dell'interessato, puo' essere considerata valida ed efficace subordinatamente alla sussistenza dell'utilita' per lo stesso. 10 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140. - Quesito - Titolare di pensione diretta, riliquidata ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, deceduto prima della corresponsione dell'ultima quota di aumento da erogare in aggiunta all'importo del trattamento minimo in pagamento al 31 dicembre 1984. Possibilita' che la residua quota di aumento, non liquidata sulla pensione diretta, venga erogata in aggiunta all'importo del trattamento minimo della pensione di reversibilita', anziche' in aggiunta all'importo della pensione adeguata. - Chiarimenti - La liquidazione delle quote di aumento di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e' dovuta alle pensioni per le quali ricorrano i presupposti per la riliquidazione ai sensi dello stesso articolo 4, e, pertanto, nel caso in esame, alla pensione diretta del dante causa. La pensione di reversibilita', e' calcolata a norma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 in aliquota della pensione diretta risultante alla data del decesso del titolare a seguito della riliquidazione ex articolo 4 della legge n. 140/1985, e, alla scadenza di legge, alla pensione cosi' determinata e' corrisposta in aliquota anche la residua frazione di aumento dovuta al dante causa, come se a questi fosse stata liquidata, ferma restando, ed a nulla rilevando, la eventuale integrazione al minimo della pensione di reversibilita' in funzione della situazione reddituale e pensionistica del titolare. 11 - RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'INTERESSATO. - Quesito - Possibilita' di riesame, in senso favorevole all'interessato, di una domanda di pensione in ordine alla quale la S.A.P., successivamente al passaggio in giudicato di sentenza del Tribunale di disconoscimento del diritto per mancanza dei requisiti contributivi, abbia, invece, accertato la sussistenza degli stessi alla data della domanda. - Chiarimenti - Si osserva, preliminarmente,che l'art. 26 del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, approvato con delibera n. 68 del 9 marzo 1984, prevede la potesta' dell'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato in senso a lui favorevole allorche' siano emersi nuovi elementi obiettivi, senza che a cio' sia di ostacolo la decisione sfavorevole resa allo stesso , in sede di ricorso, dall'Organo collegiale. Il criterio contenuto in tale norma, che si ispira al principio del buon andamento ed imparzialita' della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione, puo' ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, caratterizzata da una decisione giurisdizionale sfavorevole all'assicurato, in quanto il provvedimento di decisione del ricorso, dopo la riforma introdotta con la legge n. 153 del 30 aprile 1969 e con il D.P.R. n. 639/1970, non e' piu' espressione degli Organi amministrativi dell'Ente, ma una decisione di natura giustiziale assunta da un Organo collegiale che, pur concorrendo a formare la volonta' dell'Ente,si pone, come testualmente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32/1981, in posizione di "terzo" rispetto all'Ente previdenziale e, quindi, in posizione analoga a quella dell'Organo giurisdizionale. Anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, e' da osservare che mentre esistono norme di diritto positivo (art. 37 legge 6.12.1971, n. 1034; art. 27, numero 4, T.U. 26.6.1924, n. 1054; che espressamente sanciscono l'obbligo della P.A. di conformarsi al giudicato, ad essa sfavorevole, dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, non si rinviene invece alcuna norma di legge che preveda un siffatto obbligo nel caso di giudicato favorevole. Conseguentemente, deve ritenersi che la P.A., a fronte di un giudicato a se' favorevole, disponga di un potere discrezionale che, ovviamente, va esercitato in conformita' ai principi di buona amministrazione cui deve essere sempre improntata l'azione amministrativa. Pertanto, come regola generale, la P.A. deve attenersi al giudicato, a se' favorevole, in considerazione della presunzione di legittimita' che assiste, non solo gli atti amministrativi, ma anche quelli emanati dagli Organi giurisdizionali. Tuttavia, quando tale presunzione viene a cadere in presenza di nuovi elementi che non sono stati presi in esame dal Giudice, elementi che, se da lui valutati, avrebbero condotto ad una decisione diversa da quella adottata e favorevole all'assicurato, la P.A. non puo' fare a meno di avvalersi del suindicato potere discrezionale per realizzare il suo obiettivo primario, che e' quello di un'azione improntata ai principi di buona amministrazione. In conformita' a tali principi ed avuto anche riguardo alle finalita' istituzionali dell'Istituto, la richiesta degli interessati, intesa ad ottenere la pensione a termini di legge,e' suscettibile di accoglimento subordinatamente, per le pensioni di invalidita', al parere favorevole del medico di Sede, previo, se del caso, nuovo accertamento sanitario. 12 - PENSIONE PRIVILEGIATA "TABELLARE" PER INFERMITA' CONTRATTE DURANTE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA INAPPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843. - Quesito - Diritto alle quote in cifra fissa sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in caso di titolarita' di pensione ordinaria privilegiata "tabellare" a carico dello Stato,concessa a seguito di infermita' contratte durante il servizio militare di leva. - Chiarimenti - Si precisa che, nell'ambito dei trattamenti pensionistici erogati direttamente dallo Stato, i quali si connotano per elementi di intima connessione con il rapporto di lavoro, si distinguono pensioni ordinarie e pensioni privilegiate, aventi funzione sostitutiva ed integrativa della pensione. A fronte di tali trattamenti pensionistici definiti remuneratori, in quanto prestazioni strettamente collegate al rapporto di pubblico impiego a favore dello Stato, si annoverano le pensioni di guerra e, tra le pensioni privilegiate ordinarie, quelle definite "tabellari",spettanti ai militari di leva per infermita' contratte a causa del servizio obbligatorio. Orbene, mentre le pensioni privilegiate ordinarie partecipano dell'intima connessione con una attivita' di lavoro, le pensioni di guerra e le pensioni militari "tabellari" sono del tutto estranee ad un rapporto di lavoro con lo Stato. Esse derivano il loro titolo diretto nel principio di solidarieta' nazionale e nel riconoscimento creditizio verso la collettivita', connesso con l'adempimento del servizio militare costituzionalmente imposto come obbligo (art. 52 della Costituzione); hanno natura essenzialmente indennitaria o riparatoria,e non previdenziale,e non possono partecipare dello schema legale tassativamente indicato dall'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n.843. Pertanto, analogamente a quanto gia' previsto con circolare n. 190 del 22 agosto 1989 in materia di accreditabilita' nell'assicurazione I.V.S. dei periodi di servizio militare obbligatorio che abbiano dato luogo a pensione ordinaria "tabellare", la titolarita' di tale trattamento non costituisce motivo ostativo alla attribuzione delle quote fisse sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, stante l'inapplicabilita' dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 13 - CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED IN UNA DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. - Quesito - Possibilita' di liquidare la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. - Chiarimenti - La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, puo', in effetti, risultare piu' vantaggiosa per l'interessato, rispetto al trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in quanto piu' favorevole. Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e' indispensabile che il trattamento piu' favorevole sia liquidato soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi, da ritenersi irrevocabile. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA = I N D I C E = 1 - PENSIONI AI SUPERSTITI 1.1. Condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione pag. 1.2. Ripristino del pagamento della pensione pag. 1.3. Ricostituzione della pensione a seguito di variazione del nucleo familiare superstite pag. 1.4. Diritto alla pensione da parte dei figli naturali pag. 1.5. Aumento di lire 100.000 mensili alle pensioni di importo superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite nel minimo stesso pag. 1.6. Ripristino della pensione ai superstiti a seguito di annullamento del secondo matrimonio pag. 2 - INVALIDITA' PENSIONABILE pag. 2.1. Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia pag. 2.2. Pensione di inabilita'. Irrilevanza delle cause ostative sopravvenute dopo il decesso del richiedente pag. 2.3. Pensione di inabilita'. Modalita' di computo della maggiorazione convenzionale della anzianita' contributiva pag. 2.4. Ripristino della pensione di invalidita' con decorrenza differita.Accertamento dei requisiti contributivi. pag. 3 - INTEGRAZIONE AL MINIMO pag. 3.1. Integrazione al minimo nel caso di titolarita' di altra pensione riliquidata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 pag. 3.2. Integrazione al minimo in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale pag. 8 4 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI pag. 9 5 - TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI IVS ALL'INPADAI.RESTITUZIONE DEI RATEI GIA' PERCEPITI SULLA PENSIONE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA. pag. 1 6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DIPENDENTI DA AZIENDE TIPOGRAFICHE ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNIO, FERIE. pag. 1 7 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA pag. 1 8 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA pag. 1 9 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE pag. 1 10 - CRITERI APPLICATIVI DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140. pag. 1 11 - RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'INTERESSATO pag. 1 12 - PENSIONE PRIVILEGIATA "TABELLARE" PER INFERMITA' CONTRATTA DURANTE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA.INAPPLICABILITA' DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843. pag. 1 13 - CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED IN UNA DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI pag.16