Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 41 del 01-03-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Roma, 01/03/2017
Circolare n. 41
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016. Incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016, prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione” nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

 

INDICE

 

 

1.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

2.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

3.

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo.

4.

Rapporti incentivati.

 

4.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante.

5.

Assetto e misura dell’incentivo.

6.

Condizioni di spettanza dell’incentivo.

7.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

 

7.1 L’incremento occupazionale netto.

8.

Coordinamento con altri incentivi.

9.

Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimentidei datori di lavoro.

10.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.

11.

Fruizione dell’incentivo.

 

11.1 Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

 

11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.

12.

Istruzioni contabili.

PREMESSA

 

Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, con il decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 (all. n. 1), rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 (all. n. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l’altro – che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

 

1. Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo.

 

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

 

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale (cfr. sul punto paragrafo 6).

 

2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

 

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

 

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni - intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione[1].

 

La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

 

Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo.

 

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

 

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00 (cfr. allegato 1 del decreto direttoriale n. 367/2016).

 

Come espressamente previsto all’art. 3 del suddetto decreto, nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

 

Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

 

4. Rapporti incentivati.

 

L’esonero, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

 

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

 

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016).

 

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

4.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante.

 

Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

Al riguardo, si fa presente che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

 

Il bonus massimo riconoscibile per tale ultima tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.

 

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante al datore di lavoro è pari ad euro 4.030,00.

 

5. Assetto e misura dell’incentivo.

 

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

 

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

 

Il suddetto incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale n. 367/2016;

- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui all'art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;

- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

 

Vanno ulteriormente escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 

Pertanto, non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’agevolazione. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Per questo motivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.060,00 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

 

Poiché l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

 

Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

 

Con riferimento all’ambito di applicazione dell’esonero, considerata la sostanziale equiparazione ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

 

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall’art. 6 del decreto direttoriale n. 367/2016, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

 

6. Condizioni di spettanza dell’incentivo.

 

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
    • all’adempimento degli obblighi contributivi;
    • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

 

Con riferimento alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 si rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati dall’Istituto e si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

 

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:

 

1)   l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);

2)   l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

3)   l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

4)   l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

5)   ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);

6)   l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

 

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

 

  • l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
  • l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
  • l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi.

 

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

 

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

 

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

 

Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.

 

7.1. L’incremento occupazionale netto.

 

L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

 

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

 

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

 

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.

 

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

 

Si precisa, sul punto, che l’agevolazione, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

-       dimissioni volontarie;

-       invalidità`;

-       pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

-       riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-       licenziamento per giusta causa.

 

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuata per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

 

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

 

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

 

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

 

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

 

8. Coordinamento con altri incentivi.

 

L’incentivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 367/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

 

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

 

9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

 

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).

 

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell’Istituto.

Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall’Istituto dal momento in cui saranno resi disponibili i moduli telematici.

 

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

 

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

 

Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata, il datore di lavoro avrà, inoltre, l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

 

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

 

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

 

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
  • la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
  • il codice fiscale del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l’ammontare di 8.060 euro.

 

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

 

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato ed appositamente incrementato del 5%. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

 

A seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e gli organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

 

10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.

 

L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

 

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

 

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

 

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

 

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

 

Si precisa, al riguardo, che per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

 

11. Fruizione dell’incentivo.

 

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e ad eccezione dell’ipotesi, descritta al precedente punto 4.1., di rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

 

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).

 

11.1. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

 

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BSUD” avente il significato di “Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”.
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L462” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • con il codice “L463” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

 

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L704” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M312” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “D367” avente il significato di Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis)”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L464” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis)”;
  • con il codice “L465” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

 

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L705” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M313” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di fattibilità dell’operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda), all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:

 

  • indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
  • valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

 

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

 

11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.

 

A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2017.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) BS avente il significato di “Incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016“.

 

Il codice di autorizzazione BS sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA BS consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

 

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

  • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
  • nel campo CODAGIO il C.A. BS;
  • nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

 

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2017, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

 

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

 

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

 

L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo “Note”, che si tratta di “Incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016“.

 

12. Istruzioni contabili.

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per la fruizione degli incentivi, a carico dello Stato, da parte dei datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015, si istituiscono nuovi conti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

 

GAW32156 -Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione” nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione (PON SPAO)” e nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

 

GAW32157 -Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione” nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione (PON SPAO)” oltre i limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

 

Al conto GAW32156, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici “L462”, “L463” e “L704”. Similmente, al conto GAW32157 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici “L464”, “465” e “L705”.

 

Inoltre, per la rilevazione contabile delle restituzioni di incentivi, nei limiti e oltre i limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”, che risultino non spettanti ai datori di lavoro, si istituiscono i nuovi conti GAW24156 da abbinare al codice “M312” e GAW24157 da associare al codice “M313”.

 

Per la rilevazione dell’onere relativo all’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro agricoli, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

 

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.

 

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato



[1] Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.