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900220
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
Circolare n. 4377 A.G.O./170
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Indennita' giornaliera di malattia gia' erogata dal disciolto
I.N.A.M.
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
Roma, 6 agosto 1981               AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 4377 A.G.O./170         e, per conoscenza,
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Indennita' giornaliera di malattia gia' erogata dal disciolto
         I.N.A.M.
         In relazione ai quesiti formulati in ordine alla circolare n.
134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 integrata dal messaggio numero 5716
del 2 marzo 1981 si forniscono le seguenti precisazioni.
1 - Aventi diritto all'indennita' dei settori credito, assicurazione,
    servizi tributari appaltati.
         Per i lavoratori dei settori sopra indicati il datore di lavoro e'
generalmente tenuto per contratto alla corresponsione della retribuzione
anche durante i periodi di malattia; hanno pertanto titolo alle indennita'
economiche a carico dell'I.N.P.S., i soli lavoratori denunciati ai fini
contributivi quali salariati, per i quali viene versato il contributo
(base) di malattia nella misura del 6,20% della retribuzione (1).
2 - Periodo massimo di malattia indennizzabile.
         I criteri I.N.A.M. richiamati nella nota 13 del paragrafo 6 della
precitata circolare devono essere resi inoperanti anche per gli aventi di
malattia in corso alla data del 1  gennaio 1981 e per quelli insorti
successivamente a tale data.
3 - Operai dell'edilizia: festivita' nazionali ed infrasettimanali cadenti
    in periodi di malattia coincidenti con lo stato di disoccupazione o di
    sospensione.
         Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini, innovando la precedente
normativa, fa obbligo ai datori di lavoro di retribuire le festivita'
nazionali ed infrasettimanali anche ai lavoratori con qualifica di operai
attraverso la corresponsione del trattamento economico giornaliero anziche'
mediante una maggiorazione percentuale del salario.
         In dipendenza di cio' ed a modifica di quanto precisato al
paragrafo 7.3.2 della menzionata circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28
gennaio 1981 agli operai dell'edilizia ed affini che versano in stato di
disoccupazione o di sospensione le festivita' nazionali ed infrasettimanali
devono essere indennizzate, in caso di malattia, secondo i criteri
enunciati al punto 7.3.1 della circolare stessa per gli operai appartenenti
agli altri settori di lavoro.
4. - Sanzioni per mancata certificazione.
         Come gia' precisato al paragrafo 8.2 della circolare 134368
A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 in presenza di successivi episodi morbosi
intervallati dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica
in caso di settimana corta) deve presumersi, ai fini della applicazione
della carenza e del computo del 20  giorno di malattia oltre il quale la
misura dell'indennita' e' elevata ai 2/3, che i diversi periodi
costituiscano un unico episodio morboso. Qualora, viceversa, esistano
elementi obiettivi che possano dimostrare la mancanza di collegamento tra i
singoli periodi, questi devono essere considerati, ai fini anzidetti, quali
distinti episodi morbosi sempreche', ovviamente, il secondo di essi non
costituisca ricaduta o malattia conseguenziale del precedente.
         Resta fermo che, nel caso in cui si configuri un unico episodio
morboso, non deve essere corrisposta l'indennita' di malattia per le
giornate che, secondo i criteri illustrati al paragrafo 4 della menzionata
circolare, non risultino debitamente certificate.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
(1) Il contributo complessivo di malattia comprende, come e' noto, altre
    aliquote (solidarieta' - 0,58%, pensionati - 3,80%; maternita' - 0,20%;
    fondo ospedaliero - 1,65%).