900220 SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. Circolare n. 4377 A.G.O./170 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Indennita' giornaliera di malattia gia' erogata dal disciolto I.N.A.M. SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. Roma, 6 agosto 1981 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 4377 A.G.O./170 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Indennita' giornaliera di malattia gia' erogata dal disciolto I.N.A.M. In relazione ai quesiti formulati in ordine alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 integrata dal messaggio numero 5716 del 2 marzo 1981 si forniscono le seguenti precisazioni. 1 - Aventi diritto all'indennita' dei settori credito, assicurazione, servizi tributari appaltati. Per i lavoratori dei settori sopra indicati il datore di lavoro e' generalmente tenuto per contratto alla corresponsione della retribuzione anche durante i periodi di malattia; hanno pertanto titolo alle indennita' economiche a carico dell'I.N.P.S., i soli lavoratori denunciati ai fini contributivi quali salariati, per i quali viene versato il contributo (base) di malattia nella misura del 6,20% della retribuzione (1). 2 - Periodo massimo di malattia indennizzabile. I criteri I.N.A.M. richiamati nella nota 13 del paragrafo 6 della precitata circolare devono essere resi inoperanti anche per gli aventi di malattia in corso alla data del 1 gennaio 1981 e per quelli insorti successivamente a tale data. 3 - Operai dell'edilizia: festivita' nazionali ed infrasettimanali cadenti in periodi di malattia coincidenti con lo stato di disoccupazione o di sospensione. Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, innovando la precedente normativa, fa obbligo ai datori di lavoro di retribuire le festivita' nazionali ed infrasettimanali anche ai lavoratori con qualifica di operai attraverso la corresponsione del trattamento economico giornaliero anziche' mediante una maggiorazione percentuale del salario. In dipendenza di cio' ed a modifica di quanto precisato al paragrafo 7.3.2 della menzionata circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 agli operai dell'edilizia ed affini che versano in stato di disoccupazione o di sospensione le festivita' nazionali ed infrasettimanali devono essere indennizzate, in caso di malattia, secondo i criteri enunciati al punto 7.3.1 della circolare stessa per gli operai appartenenti agli altri settori di lavoro. 4. - Sanzioni per mancata certificazione. Come gia' precisato al paragrafo 8.2 della circolare 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 in presenza di successivi episodi morbosi intervallati dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi, ai fini della applicazione della carenza e del computo del 20 giorno di malattia oltre il quale la misura dell'indennita' e' elevata ai 2/3, che i diversi periodi costituiscano un unico episodio morboso. Qualora, viceversa, esistano elementi obiettivi che possano dimostrare la mancanza di collegamento tra i singoli periodi, questi devono essere considerati, ai fini anzidetti, quali distinti episodi morbosi sempreche', ovviamente, il secondo di essi non costituisca ricaduta o malattia conseguenziale del precedente. Resta fermo che, nel caso in cui si configuri un unico episodio morboso, non deve essere corrisposta l'indennita' di malattia per le giornate che, secondo i criteri illustrati al paragrafo 4 della menzionata circolare, non risultino debitamente certificate. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) Il contributo complessivo di malattia comprende, come e' noto, altre aliquote (solidarieta' - 0,58%, pensionati - 3,80%; maternita' - 0,20%; fondo ospedaliero - 1,65%).