Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 44 del 15-03-2021


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Ufficio Responsabile della Protezione dei Dati
Roma, 15/03/2021
Circolare n. 44
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 e relativi adempimenti dell’INPS  

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le attività svolte annualmente dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998. Si specificano, inoltre, i canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della predetta Certificazione Unica 2021.

INDICE

 

1. Premessa

2. Certificazione Unica 2021

2.1 Conguaglio fiscale 2020

2.2 Termini e modalitàdi rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

2.3 Rettifica della Certificazione Unica

3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2021

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2021

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata e mediante Posta Elettronica Ordinaria

4.3 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale

4.4 Spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero

4.6 Servizio di “Sportello mobile”

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 al soggetto non titolare

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa

 

 

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno, ed entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

 

 

 

Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l’Istituto mette a disposizione dell’utenza la Certificazione Unica 2021.

 

 

 

 

 

 

2. Certificazione Unica 2021

 

 

L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13088/2021, la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte dall’Istituto.

 

 

 

 

 

2.1 Conguaglio fiscale 2020

 

 

Come indicato in premessa, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:

 

 

  • effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2020, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

 

  • determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2020), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2021).

 

 

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

 

 

 

 

 

2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

 

 

L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

 

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno, sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2021, la Certificazione Unica 2021 è resa disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi e sarà contestualmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

 

 

 

 

 

2.3 Rettifica della Certificazione Unica

 

 

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, a partire dal 29 marzo 2021, l’Istituto consentirà alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, già trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2021. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

 

 

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).

 

 

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica.

 

 

 

 

 

 

3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2021

 

 

Gli utenti già in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi”> “Servizi”> “Certificazione unica 2021 (Cittadino)”> (codice fiscale e PIN). Si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN.

 

 

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite:

 

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;

- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- la Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0.

 

È inoltre possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

 

 

 

 

 

 

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2021

 

 

L’Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2021.

 

 

 

 

 

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto

 

 

Tenuto conto delle varie disposizioni governative emanate, a livello nazionale e locale, per contenere il rischio epidemiologico da COVID-19, l’accesso ai servizi informativi presso tutti gli sportelli delle Strutture territoriali è consentito, da luglio 2020, esclusivamente su prenotazione, attraverso i vari canali messi a disposizione dell’utenza:

 

 

  • App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
  • Portale internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).

 

 

Anche il servizio di rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2021 può, pertanto, essere erogato soltanto a seguito di una prenotazione di accesso alla Struttura territorialmente competente.

 

 

 

 

 

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata e mediante Posta Elettronica Ordinaria

 

 

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2021 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

 

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

 

 

I titolari di pensione che effettuano l’accesso all’area “MyINPS” - esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.

 

 

 

 

 

4.3 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale

 

 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2021 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

 

L’accesso ai servizi INPS è consentito mediante le seguenti modalità:

 

  • per i professionisti: PIN dispositivo dell’INPS, credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0;

 

 

  • per i CAF e i Patronati: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0.

 

L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.

 

 

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 5, l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

 

 

• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;

• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;

• data di conferimento della delega.

 

 

La visualizzazione della Certificazione Unica 2021 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2021, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi: 

 

  • posizione previdenziale (numero pensione);
  • numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
  • inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica. 

 

 

 

 

4.4 Spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare

 

 

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

 

 

- Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita al domicilio del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

 

 

- Canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

 

 

In particolare, il rappresentante dovrà richiedere la Certificazione Unica 2021, corredando la comunicazione della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del rappresentato, entrambi in corso di validità legale. La Certificazione Unica sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo di residenza del rappresentato risultante dagli archivi dell’Istituto.

 

 

Nel caso di richiesta presentata dagli eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale. La Certificazione Unica sarà trasmessa all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.

 

 

 

 

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero

 

 

I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

 

 

 

 

  

4.6 Servizio di “Sportello Mobile”

 

 

In considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, da tempo, è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.

 

 

Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa, possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione al proprio domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

 

 

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2021 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 al soggetto non titolare

 

 

 

Si ricorda che la Certificazione Unica 2021 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 4.3) ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

 

 

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni.

 

 

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. il messaggio n. 7107/2013).

 

 

Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 sopra descritte sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele