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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 44 del 25-2-1999.htm

  
Prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato relative al 1998. Salari di riferimento.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25 febbraio 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 44

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato relative al 1998. Salari di riferimento.

 

SOMMARIO:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per i quali la contrattazione collettiva ha stabilito, in relazione alla qualifica di assunzione, una retribuzione contrattuale giornaliera superiore al salario medio convenzionale provinciale rilevato nel 1995, le prestazioni temporanee devono essere calcolate sulla base di tale retribuzione contrattuale.

 

1) PREMESSA

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n.146, ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo, per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superiore a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative .A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1° del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389 e successive modificazioni e integrazioni".

2) SALARI DI RIFERIMENTO

2.1 Individuazione del salario per il calcolo delle prestazioni.

In relazione a quanto stabilito dalla norma di cui trattasi, il salario da prendere a base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola sarà quello "congelato" rilevato nel 1995 fino a quando, nella singola provincia - per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore – non venga superato dalla retribuzione stabilita dal contratto collettivo.

Da tale momento cessa il riferimento alle retribuzioni convenzionali e le prestazioni dovranno essere erogate sulla base della retribuzione effettiva più favorevole per l’interessato tra:

a)salario previsto dalla contrattazione collettiva della provincia che tenga conto della categoria di appartenenza tra le seguenti:

- agricoli e florovivaisti

- addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

- dipendenti dalle cooperative e dai consorzi agrari

- dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento

- dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione

prodotti alimentari,

nonché della qualifica professionale di appartenenza e del livello di inquadramento.

b) salario effettivo di importo superiore a quello contrattuale collettivo.

2.2 Calcolo della media ponderata tra salari diversi

Qualora il lavoratore abbia svolto attività presso aziende e/o province diverse con diversa qualifica e/o con diverso tipo o livello di contratto, il salario di riferimento dovrà essere quello ottenuto calcolando la media ponderata tra i diversi salari in relazione alle giornate prestate.

(N1 Giornate x S1 salario + N2 Giornate x S2 salario +...)

(N1 giornate + N2 giornate +....)

 

3) PROCEDURE AUTOMATIZZATE

In fase di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola verrà visualizzato a terminale il salario determinato così come previsto al precedente punto 2).

Nel caso vengano individuati ulteriori periodi di lavoro, non acquisiti precedentemente, il liquidatore dovrà variare il dato calcolando la media ponderata, come indicato al precedente punto 2.2 , tra il numero di giornate e l’importo risultanti in maschera e quelli di nuova acquisizione.

4) DICHIARAZIONE DI MOD.SAL OTD.

In relazione a quanto precede non sarà necessario da parte dei richiedenti rispondere alla domanda di cui al punto 1 del quadro D del modello Prest.Agr.21 TP, né, ovviamente produrre il modello SAL OTD citato.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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