920308 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n.48 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori Generali e Primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti Dei Comitati Provinciali Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 19 febbraio 1992 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Circolare n.48 Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori Generali e Primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti Dei Comitati Provinciali OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. In attesa della risoluzione di talune problematiche interpretative all'esame degli Organi ministeriali, anche ai fini di una omogenizzazione dei criteri nel settore pubblico ed in quello privato, le Sedi sono state, a suo tempo, interessate a soprassedere al rilascio delle autorizzazioni per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relative a situazioni di separazione legale o divorzio nonche' di quelle relative a figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori richieste dal coniuge o ex coniuge non affidatario dei figli o dal genitore non convivente con il figlio naturale riconosciuto. La necessita' di definire la questione e l'obiettivo di evitare situazioni di incertezza hanno indotto questa Sede Centrale, con il concorde avviso del Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, a fornire istruzioni che valgano a sciogliere la riserva accennata e consentano di evadere le domande in sospeso, sia pure tenendo presente l'eventualita' di un diverso futuro orientamento ministeriale. Quanto a tali istruzioni vanno, comunque, premesse alcune considerazioni. I) Figli di coniugi separati legalmente o divorziati Il "nucleo familiare" di cui all'accennata norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, va considerato il destinatario dell'assegno stabilito dalla stessa legge, in una visione normativa che innova la precedente disciplina sugli assegni familiari e vede il lavoratore (o pensionato ecc.) richiedente, nell'esercitare il diritto all'assegno, come agente per la realizzazione di tale finalita'. La norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, che non puo' non essere applicata anche alla nuova prestazione, subisce, pertanto, gli adattamenti resi necessari dalla diversita' della disciplina in cui e' destinata ad operare. Nella nuova realta' applicativa deve ritenersi che, in rapporto al diritto attribuito dal citato art. 211 al coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari, questi sia l'unico soggetto legittimato a chiedere l'assegno per il nucleo sia come soggetto direttamente tutelato (lavoratore, pensionato, ecc.) sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all'altro coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria posizione protetta, agendo, come gia' detto, nell'uno e nell'altro caso, per consentire al nucleo il conseguimento della prestazione. Per effetto della separazione coniugale viene infatti a costituirsi un "nucleo familiare" autonomo che fa capo al coniuge affidatario sia che questi vanti una posizione tutelata sia che la possa acquisire dalla posizione dell'altro coniuge. Realizzatasi la condizione giuridica per la titolarita' dell'assegno nel nucleo dell'affidatario, in quel nucleo dovranno verificarsi i richiesti requisiti di fatto (reddito familiare, percentuale di reddito da lavoro dipendente) concorrenti nel loro insieme alla attuazione dei previsti criteri di proporzionalita' tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito. Nell'uno e nell'altro caso le situazioni di affidamento tutelate, direttamente o indirettamente, sono regolamentate in maniera omogenea nel senso che debbono essere valutati sempre i redditi del nucleo dell'affidatario e l'assegno va rapportato oltre che a tale reddito anche al numero dei relativi componenti. Ne consegue che ove i figli non siano tutti affidati ad un solo coniuge, ma alcuni anche all'altro, ciascuno dei coniugi esercita il diritto nella sua qualita' di affidatario relativamente ai figli affidatigli. Cio' premesso, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare nelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo i seguenti punti: 1) il coniuge affidatario titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro, pensione, ecc. ) e' l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'assegno per il proprio nucleo familiare di cui e' componente insieme ai figli affidati; 2) il coniuge affidatario che non e' titolare di una posizione protetta esercita il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge a norma dell'art. 211 della legge n. 151/1975. Il nucleo e' costituito dall'affidatario e dai figli affidati (1) ed il reddito familiare e' quello corrispondente a tale composizione. Naturalmente l'assegno non potra' essere percepito ove non si realizzino le previste condizioni ed in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato (in questa categoria rientra l'assegno di mantenimento dell'affidatario corrisposto dall'altro coniuge) sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo. Dal canto suo l'altro coniuge o ex coniuge avra' diritto a percepire l'assegno solo se avra' un suo nucleo (ad esempio, se i figli non sono stati affidati ad un solo genitore, ma alcuni anche all'altro) ed in rapporto alla composizione del nucleo stesso ed al relativo reddito complessivo. 3) In caso di nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato, viene meno il diritto per l'affidatario stesso di avvalersi del citato art. 211 al fine di ottenere l'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge. Infatti, con il matrimonio il coniuge affidatario costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo che puo' divenire oggetto della tutela prevista al 6 comma dell'art. 2 della legge n. 153/1988, laddove stabilisce che del nucleo fanno parte, in virtu' delle norme di equiparazione, i figli nati da precedente matrimonio di uno dei coniugi. Percio', quando l'affidatario non sia tutelato direttamente dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare ed il nuovo coniuge si trova in una posizione che da' diritto all'assegno, questo verra' corrisposto in relazione al numero dei componenti il nuovo nucleo nel suo complesso (compreso quindi il coniuge affidatario e i figli nati dal precedente matrimonio di quest'ultimo) ed i redditi relativi. Se invece il nuovo coniuge non si trova nella predetta posizione giuridica, cosi' come non vi si trova il coniuge affidatario, l'assegno non potra' essere corrisposto. Autorizzazioni Le domande di autorizzazione formulate dai coniugi non affidatari, sospese per effetto della disposizione di cui al punto 3.1 della circolare n. 39 del 23 febbraio 1989 devono essere respinte. Le autorizzazioni rilasciate ai coniugi affidatari restano comunque condizionate dal definitivo orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Sedi terranno, quindi, in apposita evidenza le autorizzazioni rilasciate facendo presente agli interessati e ai datori di lavoro la possibilita' di recupero di quanto percepito ove la prestazione dovesse risultare non dovuta per effetto di interpretazione definitiva di segno diverso. II) Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori Il criterio interpretativo enunciato per le situazioni regolate dall'art. 211 della legge 151/1975, secondo il quale il "nucleo familiare" deve essere considerato destinatario dell'assegno e, quindi il lavoratore, il pensionato ecc., agiscono ai fini della corresponsione al nucleo della prestazione, impone un'attenta valutazione dei nuclei nei quali sono compresi figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. Mentre, infatti, i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarita' rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio - salvo quella che non puo' essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiche' non riveste la qualifica di coniuge - i nuclei costituiti intorno ad un solo genitore, ancorche' i figli siano stati riconosciuti anche dall'altro, presentano caratteristiche loro proprie da valutare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno. Quest'ultima situazione (nella quale l'esercizio della potesta' di genitore, ai sensi dell'art. 317 bis c.c, spetta solo al genitore con il quale il figlio convive) puo' essere considerata in certo senso analoga alla separazione legale (o al divorzio) in quanto, analogamente al nucleo formato dall'affidatario e dai figli affidati, in tale caso esso e' costituito dal genitore naturale e dai figli che dalla documentazione anagrafica risultano conviventi. L'altro genitore naturale che ha riconosciuto il figlio non puo' essere autorizzato alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare, se tale figlio sia compreso nel nucleo dell'altro genitore che pure l'abbia riconosciuto, in quanto non costituisce nucleo familiare con quel figlio. Del pari l'autorizzazione non puo' essere rilasciata a favore del genitore coniugato che non abbia nel proprio nucleo familiare il figlio naturale, ancorche' lo abbia riconosciuto. Per il genitore coniugato, il diritto sorge solo nei casi nei quali il figlio naturale fa parte del nucleo familiare per esservi stato immesso secondo quanto disposto dall'art. 252 c.c. (2) che disciplina l'immissione dei figli naturali nel nucleo familiare formato "dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati", cioe' nella famiglia legittima. Diversamente i figli naturali non fanno parte di tale nucleo che non puo' essere considerato equivalente a quello naturale determinato dal semplice rapporto di filiazione. Ai fini pratici anche in tali casi e' quindi sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge. Ove cio' non si riscontri, potra' essere prodotto, se esistente, il provvedimento con il quale il giudice ha inserito nel nucleo legittimo tale figlio. Diversa e', invece, la situazione del genitore naturale coniugato che sia separato legalmente ed effettivamente dal proprio coniuge: in tale ipotesi, in cui il separato non fa piu' parte del nucleo originato dal matrimonio, e' possibile che venga a costituirsi un nucleo, comprendente il genitore stesso ed il figlio, per il quale compete la prestazione. Autorizzazioni Le domande di autorizzazione formulate dai genitori naturali non conviventi con i figli riconosciuti anche dall'altro genitore nonche' quelle dei genitori naturali coniugati i cui figli naturali non siano stati immessi nel nucleo sorto con il matrimonio devono essere pertanto respinte. Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro, degli Enti di patronato e delle Organizzazioni sindacali i chiarimenti e le istruzioni contenute nella presente circolare, con la massima sollecitudine. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA ------------------------ (1) Per quanto riguarda i figli ultradiciottenni inabili, che a suo tempo furono affidati, il richiedente che ne era affidatario deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che con la maggiore eta' non si e' familiare preesistente, permanendo tra genitore e figlio le condizioni che hanno determinato l'affidamento (circ, n. 6301 G.S. dell'8 novembre 1982). (2) Si chiarisce che, a norma dell'art. 252 c.c.: - per il figlio naturale di genitore coniugato riconosciuto durante il matrimonio, il giudice (Tribunale dei minorenni) decide in ordine all'affidamento e puo' autorizzarne l'inserimento nella famiglia legittima del genitore coniugato previo consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi ultrasedicenni conviventi, nonche' dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In tal caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore; - quando il figlio naturale sia stato riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge ne conoscesse l'esistenza. Deve altresi' essere dato il consenso anche dall'altro genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio.