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890623
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
CIRCOLARE N. 48
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Articolo 10 della legge 1204/1971 - Riposi giornalieri.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
ROMA, 7 marzo 1989                     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 48                        e, per conoscenza:
                                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
ALLEGATO
OGGETTO: Articolo 10 della legge 1204/1971 - Riposi giornalieri.
    Come e' noto, con circolare n. 134378 AGO del 31 agosto 1981 vennero
formite precisazioni circa la interpretazione e pratica applicazione
dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il quale, nel
prescrivere che "il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice
madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo
anche cumulabili durante la giornata" precisa che "il riposo e' uno solo
quanto l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore".
    In tale occasione, veniva reso noto che, ai fini della determinazione
della durata del riposo da riconoscersi alla lavoratrice madre nell'ipotesi
in cui l'orario giornaliero di lavoro risultasse inferiore alle sei ore a
causa di eventi particolari e occasionali - quali ad esempio uno sciopero o
un breve permesso retribuito o meno - pur essendo contrattualmente previsto
un orario giornaliero superiore alle sei ore, occorreva aver riguardo al
lavoro effettivamente prestato e non, astrattamente, a quello
contrattualmente  stabilito.
    Con le predette istruzioni veniva, quindi, ulteriormente sottolineato
che, esclusa la fruibilita' di alcun riposo nei casi di assenza per l'intera
giornata, il trattamento di maggior favore (e cioe' la concessione di due
periodi di riposo giornaliero) non poteva essere riconosciuto, a
prescindere dalla causa determinante la riduzione dell'orario contrattuale
di lavoro, allorquando non fosse stata effettivamente espletata la prevista
durata della attivita' lavorativa.
    Corre, peraltro, l'obbligo di informare che la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenze n. 7800 del 20 dicembre 1986 e n. 3187 del 2
aprile 1987, ha sancito che i riposi di cui trattasi, come convenuto tra le
parti, "non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a
particolari evenienze che in determinati giorni riducono la durata
dell'orario di lavoro. Pertanto il diritto a tali riposi, mentre non e' ne'
escluso ne' limitato quantitativamente dal fatto che la lavoratrice madre
abbia partecipato ad uno sciopero effettuato in ore diverse da quelle
stabilite per i riposi stessi, viene, invece, meno allorche' queste
coincidono con lo sciopero, cui abbia aderito detta lavoratrice".
    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sollecitato da
diversi Organismi sindacali (dei lavoratori e datoriali) ha reso noto, con
lettera n. 4256/1204/10 del 16 maggio 1988, che ad ogni buon fine si allega
in copia, di condividere tale orientamento, invitando gli Ispettorati del
lavoro ad attenersi all'orientamento stesso nel corso della loro azione di
VIGILANZA.
    Piu' precisamente il Ministero medesimo ha testualmente articolato le
proprie disposizioni secondo i seguenti punti:
a) I riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del
   bambino: a questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base
   ad un accordo tra la lavoratrice e datore di lavoro o mediante
   l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro volto a contemperare le
   esigenze proprie del regime biologico del bambino e quella della
   PRODUZIone;
b) In caso di sciopero che comporti l'astensione dal lavoro per l'intera
   giornata non spettano alla lavoratrice i riposi giornalieri e nemmeno la
   relativa indennita';
c) In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice
   interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di
   riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la
   relativa indennita' da parte dell'INPS;
d) In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente
   con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avra'
   diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa
   indennita' da parte dell'INPS;
e) In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida
   parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la
   lavoratrice avra' diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi ed
   alla relativa indennita';
f) I suddetti orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi
   per i quali si verifichi la sospensione temporanea (totale o parziale)
   della prestazione lavorativa e della retribuzione.
    Tutto cio' premesso, appare, quindi, chiaro che, secondo tale
orientamento, ai fini gia' esplicitati in premessa deve prendersi a
riferimento l'orario contrattuale e non quello effettivamente svolto,
considerando pertanto, in via estensiva, utili (compresi, cioe', nell'orario
giornaliero contrattuale), anche i permessi, retribuiti o meno, i permessi
sindacali, le ore di riposo per mensa, e simili.
    Poiche' l'orientamento di cui trattasi e' praticamente diventato
operativo nei confronti delle aziende e degli Ispettorati del Lavoro, al
fine di evitare conflitti di competenze o difformita' di applicazione della
legge, si dispone che nei songoli casi di specie le SAP dell'Istituto si
adeguino ai suesposti criteri, considerando superate, per quanto
incompatibili, le disposizioni precedentemente impartite in materia da
parte di questa Direzione Generale.
                                       IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                                 BILLIA
                                                           ALLEGATO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA                          Roma, 16.5.1988
    PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI        Al FISAC-CGIL - Coordinamento CGIL
DI LAVORO - DIVISIONE VI                  di Roma e del Lazio
Prot.n. 4256/1204/10                      Via del Corso n.307
                                                                ROMA
                                          (Riferimento 7/3/1988)
                                       Alla CONFINDUSTRIA
                                            Via.le dell'Astronomia n.30
                                                                ROMA
                                            (Rif.1/8/1985)
                        e, p.c.:       Agli ISPETTORI REGIONALI DEL LAVORO
                                                           LORO SEDI
                                            All'INPS
                                            Direzione Generale
                                            Area Prestazioni di Maternita'
                                            Via Ciro il Grande
                                                                ROMA
OGGETTO: Art.10 legge 1204/71. Riposi giornalieri in occasioni di scioperi
         o altri eventi che comportino l'assenza dal lavoro per tutto o
         parte dell'orario di lavoro
    La FISAC-CGIL - Coordinamento donne di Roma e del Lazio - e la
Confindustria, hanno posto sotto differenti angolature il quesito relativo
al trattamento spettante alle lavoratrici aventi diritto ai riposi
giornalieri di cui all'articolo 10 L. 1204/71, in caso di partecipazione a
sciopero, in particolare a sciopero di durata inferiore all'intera giornata
LAVORATIVA.
    L'articolo citato, come e' noto, stabilisce che le lavoratrici, durante
il primo anno di vita del bambino, hanno diritto a due riposi giornalieri
di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, il riposo e' unico
quando l'orario giornaliero e' inferiore alle sei ore.
    Cio' premesso, la soluzione del quesito proposto, comporta l'esigenza di
determinare a quale orario di lavoro debba farsi riferimento per stabilire
la ricorrenza o meno del diritto ai riposi, ad entrambi o ad un solo: se
all'orario "tabellare" vale a dire quello normalmente praticato
dall'impresa, ovvero a quello "effettivo", cioe' le ore di lavoro realmente
prestate nella giornata di riferimento.
    Questo secondo orientamento e' suffragato da numerose sentenze della
giurisprudenza di merito che prevedono il diritto ai riposi e la
corresponsione dell'indennita' in rapporto al lavoro prestato.
    Peraltro con alcune recenti sentenze la Corte di Cassazione ha
consolidato, in contrasto con la giurisprudenza di merito, un differente
orientamento che riconosce alla lavoratrice il diritto a riposo ex art.10
in relazione all'orario giornaliero normale e non gia' al numero di ore di
lavoro effettivamente prestato nelle singole giornate. La Suprema Corte
rileva che i riposi di cui all'art.10 sono fissati con accordo tra la
lavoratrice ed il datore di lavoro, ovvero, in mancanza d'intesa,
dall'Ispettorato del Lavoro.
    Tali riposi cosi' determinati non devono subire spostamenti o
soppressioni in relazione ad evenienze particolari che modifichino  o
riducano la durata dell'orario normale. La Cassazione afferma dunque in
modo incontestabile il principio secondo cui i riposi sono deputati alla
cura del bambino, e pertanto una volta fissati, determinano fasce orarie
rigide che non possono subire modifiche pena la compromissione
dell'equilibrio alimentare del bambino. La modulazione temporale dei
permessi deve quindi prescindere dalle concrete evenienze attinenti
all'orario giornaliero di lavoro.
    Consegue che in caso di sciopero per alcune ore dell'orario giornaliero
normale la lavoratrice ha diritto a godere del riposo e della relativa
indennita' qualora questi non coincidono in concreto con il periodo di
volontaria astensione dal lavoro (Cass.Sez. Lav. 20.12.1986, n.7800).
    Con la piu' recente sentenza n.3187 del 2.1.1987 la Cassazione Sez.Lav.
ha ribadito integralmente quanto precedentemente affermato, stabilendo
altresi' che spetta all'INPS provare il fatto estintivo della propria
obbligazione assistenziale in casi in cui le lavoratrici abbiano
partecipato ad uno sciopero svoltosi nell'orario comprendente i riposi.
    Per concludere si ritiene di poter esprimere i seguenti orientamenti.
a) I riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del
   bambino: a questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base
   ad un accordo tra lavoratrici e datori di lavoro o mediante l'intervento
   dell'Ispettorato del Lavoro volto a contemperare le esigenze proprie del
   regime biologico del bambino e quello della produzione;
b) In caso di sciopero che comporti l'astensione dal lavoro per l'intera
   giornata non spettano alla lavoratrice i riposi giornalieri e nemmeno la
   relativa indennita';
c) In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice
   interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di
   riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la
   relativa indennita' da parte dell'INPS;
d) In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente
   con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avra'
   diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa
   indennita' da parte dell'INPS;
e) In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida
   parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la
   lavoratrice avra' diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi e
   della relativa indennita';
f) I suddetti orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi
   per i quali si verifica la sospensione temporanea (totale o parziale)
   della prestazione lavorativa e della retribuzione.
    Si invitano gli Ispettori del Lavoro, cui la presente e' diretta per
conoscenza, ad attenersi all'orientamento suesposto nel corso della loro
azione di vigilanza.
                                       f.to IL DIRETTORE GENERALE