Direzione Centrale Pensioni
INDICE
Premessa
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali 1.1 Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d) 1.2 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e) 1.3 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f) 2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 34 del citato decreto-legge, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”, dispone che “1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai relativi criteri applicativi.
Con successiva circolare saranno forniti ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative in merito alla citata disposizione.
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, si chiarisce che i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria (es. articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 etc.), ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
La disposizione di legge trova applicazione con riferimento ai termini di decadenza, come sopra individuati, che non essendo decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1° giugno 2020, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi della presente circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma in esame i termini di decadenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione delle seguenti domande:
a) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, di cui all’articolo 1, comma 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
b) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
c) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
d) riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
e) pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
f) conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1.1. Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d)
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (lett. a) e all’indennità c.d. APE sociale (lett. b), presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.
Al riguardo si rappresenta che, fermo restando il termine previsto del 30 giugno 2020 per l’invio dell’esito delle domande presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020, a seguito dell’inclusione nel c.d. primo scrutinio anche delle domande presentate rispettivamente oltre tali ultimi termini - per effetto della sospensione disposta dal citato articolo 34 - l’invio dell’esito delle domande in argomento – successivamente alla verifica relativa alla capienza dello stanziamento da parte della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sarà effettuato, anche successivamente al 30 giugno 2020, in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, per l’annualità 2020, si considerano rientranti nel c.d. secondo scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e all’indennità c.d. APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. c), presentate dopo il 31 marzo 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.
Le domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. d), presentate dopo il 1° maggio 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, si considerano presentate entro il 1° maggio 2020.
1.2. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e)
Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione, indicati nell’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini.
1.3. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f)
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
L’articolo 34 del menzionato decreto-legge n. 18/2020 esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.
In tali ipotesi, il differimento stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Peraltro, considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
In tale contesto si precisa che l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, tenuto conto che sono attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’Istituto.
Nell’ipotesi suddetta sarà disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di un mandato aggiuntivo di importo pari al netto corrisposto nell’ultimo mese di validità dell’assegno.
Ove l’assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell’assegno stesso.
Restano salve le azioni di recupero nel caso di corresponsione di ratei eventualmente non dovuti.
2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, sono sospesi.
Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui al presente paragrafo già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, con riferimento agli iscritti al Cassa ex INADEL, sono sospesi i termini di decadenza che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020 per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR (legge 6 dicembre 1965, n. 1368, legge 8 marzo 1968, n. 152).
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui al presente punto già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
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