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1. Quadro normativo
L’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro per i quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità, le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali sono già state adeguate, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, alle finalità declinate all’articolo 26, comma 1, sono applicabili le disposizioni contenute nel medesimo articolo 27, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi”.
Dette finalità, nello specifico, sono volte ad assicurare ai lavoratori una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di intervento previste dalle disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, concernente i trattamenti di integrazione salariale.
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al citato articolo 27 sono il “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato” e il “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione”. Tali fondi, a differenza della generalità dei fondi di solidarietà, non sono istituiti presso l’INPS. Pertanto per la regolamentazione, le modalità di finanziamento e le peculiarità dei medesimi si rinvia ai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con i quali è stata disciplinata la relativa attività (cfr. rispettivamente D.I. 95581/2016 e D.I. 95074/2016), agli Statuti, agli accordi, nonché alle disposizioni applicative rese note dagli organi gestori dei suddetti fondi a favore dei soggetti rientranti nel loro ambito di applicazione.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai suddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi, esterni all’Istituto.
2. Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato
Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell’Artigianato (di seguito denominato FSBA), in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. nota prot. n. 8178 del 11/4/16 e n. 14241 del 9/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Si evidenzia altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell’ambito di applicazione di FSBA anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.
3. Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione è stato istituito allo scopo di garantire ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro.
Nello specifico, tale fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori in somministrazione, alle dipendenze delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le causali di intervento previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
4. Contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 148/2015
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario previsto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015;
b) l’assegno di solidarietà previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 148/2015, eventualmente limitandone il periodo massimo di corresponsione previsto dalla medesima norma.
È prevista altresì la possibilità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, che gli stessi fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, può essere prevista l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
L’articolo 34 del citato D.Lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di erogazione dell’assegno ordinario o dell’assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni è versata all’INPS dal datore di lavoro. Tale previsione fa ricadere in capo al datore di lavoro l’onere dell’anticipo del versamento all’INPS della contribuzione correlata, sebbene l’accredito della stessa sia, in punto di diritto, una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro, infatti, potrà successivamente richiedere agli stessi il rimborso della contribuzione correlata.
L’articolo 34 dispone inoltre che il versamento e l’accredito della contribuzione correlata possa essere previsto dai decreti istitutivi dei fondi anche in relazione alle prestazioni integrative di cui al citato articolo 32. In tal caso, i fondi de quibus provvedono direttamente a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
L’impianto generale delle norme disciplinanti l’accredito della contribuzione correlata in relazione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi risulta, pertanto, il medesimo di quello previsto per l’accredito della contribuzione correlata per la generalità dei fondi di solidarietà bilaterali, fatto salvo, come sopra segnalato, l’aspetto relativo all’anticipazione da parte del datore di lavoro del versamento della contribuzione correlata alla prestazione, limitato peraltro alla sola erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.
A tal riguardo, la suddetta previsione di carattere operativo, che prevede l’anticipo all’Istituto della contribuzione correlata alla prestazione da parte del datore di lavoro, può influire sulla corretta alimentazione del conto assicurativo individuale presso la gestione di iscrizione dei lavoratori beneficiari delle prestazioni erogate dai fondi in oggetto. Nello specifico, infatti, i lavoratori interessati, in presenza di eventuali inadempienze, anche di natura informativa, da parte del datore di lavoro, si espongono al rischio di non vedersi accreditata correttamente la contribuzione correlata sul proprio estratto conto assicurativo.
Pertanto, allo scopo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà de quibus, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto.
A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all’INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall’Istituto medesimo.
Tale impostazione, oltre a consentire un significativo consolidamento della posizione assicurativa dei soggetti che fruiscono delle tutele a sostegno del reddito previste dai fondi di solidarietà in commento, rappresenta altresì una forma di semplificazione delle operazioni di assolvimento degli adempimenti informativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.
5. Modalità di determinazione della contribuzione correlata
La contribuzione correlata è computata in base alle modalità previste dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo le quali il valore retributivo da considerare “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”. La suddetta contribuzione, versata dal fondo di solidarietà e riferita ai periodi nei quali vi è l’intervento delle prestazioni erogate dai medesimi, è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal D.lgs. n. 148/2015, si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per la corretta determinazione della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n. 148/2015.
Infatti, allo scopo di assicurare le tutele previste dalla legge ai lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. In particolare, per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.
Tanto rappresentato sul piano generale, si forniscono di seguito le istruzioni operative concernenti la gestione della contribuzione correlata alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni concernenti il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione.
6. Istruzioni operative - Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato
6.1 Codifica aziende
Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. “7B” che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.
Sono escluse da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale CIGO e/o CIGS, identificate con i seguenti c.s.c.:
Per le matricole già presenti in archivio, il suddetto c.a. verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende; per le aziende di nuova costituzione, il medesimo c.a. verrà attribuito dalle Strutture territoriali competenti su richiesta del datore di lavoro.
In riferimento agli ulteriori beneficiari delle tutele fornite dal FSBA (Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento), l’attribuzione del c.a. in argomento avverrà su richiesta del datore di lavoro, da presentare tramite il Cassetto previdenziale aziende, inviando una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari.
6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento Per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo - Ticket (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce “Uniemens”, e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all’Istituto le domande con l’indicazione del Ticket associato e, successivamente, l’esito relativo all’istruttoria della domanda.
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), identificante l’intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato, come sopra specificato, dall’apposita applicazione o prelevato in servizio web.
Analogamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
Si forniscono, di seguito, i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato.
Tali codici possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi il codice di autorizzazione identificante l’iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale alternativo in trattazione.
Per i periodi relativi ai trattamenti a sostegno del reddito riferiti a domande già autorizzate al 30/04/2019 – ovvero presentate al fondo entro la predetta data ed in corso di autorizzazione – verrà fornito dall’Istituto, alle aziende interessate ed al comitato amministratore del fondo, il relativo codice identificativo – Ticket. Il medesimo dovrà essere utilizzato per la presentazione delle variazioni ai flussi Uniemens precedentemente presentati da parte delle aziende.
Fatta salva la diversa modalità di attribuzione del codice identificativo – Ticket, la compilazione delle denunce di variazione dei flussi Uniemens seguirà le medesime regole indicate nell’ambito del presente paragrafo.
6.3 Pagamento della contribuzione correlata
Allo scopo di consentire al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato il versamento alla gestione previdenziale dei lavoratori interessati della contribuzione correlata alla prestazione, l’Istituto effettua mese per mese il calcolo della predetta contribuzione riferita alla retribuzione persa esposta dalle aziende nell’elemento <DifferenzeACredito> e trasmette al fondo gli elementi informativi idonei a consentire il versamento della predetta contribuzione.
Il fondo, cui sarà attribuita dall’Istituto – con decorrenza 1° maggio 2019 – apposita matricola contraddistinta dal codice di autorizzazione “7E”, avente il nuovo significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata art. 27, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015”, riceverà, entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, il modello F24 precompilato con il calcolo del dovuto determinato in base ai dati denunciati dalle aziende interessate. Successivamente, il fondo medesimo effettua il pagamento della contribuzione correlata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di competenza della denuncia contributiva delle aziende i cui lavoratori beneficiano delle prestazioni a carico del fondo, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’INPS. Pertanto, a titolo di esempio, il versamento della contribuzione correlata relativo ai trattamenti esposti nella denuncia contributiva di gennaio 2020 va effettuato entro il 16 aprile 2020.
Per i trattamenti di integrazione del reddito già erogati al 30 aprile 2019, l’ammontare della contribuzione correlata è calcolato dall’Istituto sulla base delle denunce di variazione presentate dalle aziende che hanno già fruito dei relativi trattamenti. Lo stesso ammontare è inglobato nella misura complessiva della contribuzione correlata relativa ai trattamenti del mese corrente e comunicato al fondo attraverso il predetto modello F24 precompilato e segue le regole di versamento sopra illustrate. Analoghe modalità saranno seguite per la regolazione della contribuzione correlata derivante da denunce di variazione per periodi successivi al 30 aprile 2019.
Si evidenzia che, all’atto del versamento attraverso il modello F24, il campo “Causale contributo” del modello medesimo sarà valorizzato con l’utilizzo della causale “DM10” in corrispondenza esclusivamente della colonna “Importi a debito versati”.
Il versamento con il modello di pagamento F24 rende necessaria l’indicazione del dato anche sul flusso Uniemens. Pertanto, effettuato il versamento, entro la fine del terzo mese di riferimento, il fondo provvederà alla trasmissione della denuncia Uniemens compilata esclusivamente nella parte aziendale secondo le seguenti modalità: valorizzerà nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M406”, avente il significato di “Contribuzione correlata art. 27, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015”; indicherà nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.
Per effetto dell’avvenuto pagamento e della trasmissione della denuncia aziendale, per i periodi di erogazione delle prestazioni in trattazione, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010 (cfr. precedente paragrafo 5) risulterà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore.
A tal proposito, si evidenzia che, preliminarmente all’accredito della suddetta contribuzione correlata, l’Istituto verificherà l’avvenuto versamento della stessa da parte del fondo di solidarietà in argomento. Analogamente, verrà verificato, altresì, che il lavoratore interessato sia dipendente dell’azienda per la quale il fondo ha comunicato all’Istituto il provvedimento di concessione e che il lavoratore medesimo non risulti beneficiario di altre prestazioni incompatibili.
6.4 Flusso di gestione delle prestazioni deliberate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, come previsto dall’articolo 27 del D.lgs. n. 148/2015, non sono istituiti presso l’INPS. Pertanto, i medesimi sono gestioni autonome che si fanno carico sia dell’autorizzazione che dell’erogazione della prestazione.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato, allo scopo di assicurare un corretto accredito della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà erogati dal fondo, di seguito si illustra il flusso di gestione attraverso il quale attuare lo scambio dei dati inerenti le prestazioni deliberate dal fondo medesimo.
Il comitato amministratore del fondo invierà all’Istituto la domanda e l’autorizzazione alla prestazione con il Ticket associato, utilizzando una procedura che sarà resa disponibile tra le funzioni “CIG e Fondi” nei servizi delle aziende e consulenti. Si precisa che ad ogni domanda dovrà corrispondere una sola autorizzazione.
Il comitato provvederà a comunicare all’Istituto anche le delibere di reiezione, con le relative informazioni e con l’indicazione del Ticket associato: in questi casi, permanendo l’obbligo retributivo in capo ai datori di lavoro, questi dovranno provvedere alla correzione dei flussi Uniemens.
Attraverso apposita funzione sull’applicativo “Cig-Fondi”, le sedi potranno monitorare gli eventi esposti in Uniemens, associati ad una domanda rigettata.
Tale invio dovrà essere comprensivo dei seguenti elementi essenziali:
6.5 Controlli da parte dell’Istituto
Al fine di procedere all’accredito della contribuzione correlata per i lavoratori beneficiari delle prestazioni deliberate dal Fondo bilaterale dell’Artigianato, l’Istituto effettuerà dei controlli sull’autorizzazione e dei controlli di compatibilità al momento dell’invio dei flussi Uniemens. Si precisa che i controlli non saranno applicati sulle delibere di reiezione del fondo.
In particolare, l’Istituto effettuerà controlli sulle delibere emesse dal fondo, verificando che le stesse siano presentate da datori di lavoro che rientrino tra i soggetti destinatari delle prestazioni garantite dal fondo in argomento, così come identificate nella presente circolare.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile, in quanto le delibere riguardano aziende con inquadramento previdenziale non rientrante nell’ambito di intervento della presente circolare, la domanda verrà scartata dal sistema e non si darà luogo all’accredito della contribuzione correlata. Verrà inoltre fornito al fondo un report delle domande scartate, per consentire l’eventuale annullamento dell’autorizzazione da parte del fondo.
Successivamente, le delibere che hanno superato positivamente i controlli sopra descritti entrano sulla piattaforma “Digiweb” e verranno trasferite automaticamente su “Sistema Unico”, che comunicherà all’azienda, per il tramite del Fascicolo aziendale, gli estremi dell’autorizzazione.
7. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile della contribuzione correlata, prevista dall’articolo 34, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015, versata direttamente dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato, tramite il modello F24, con codice tributo “DM10” e valorizzato in Uniemens al codice causale “M406”, verrà effettuata dalla procedura di ripartizione dei DM ai conti già in uso della contribuzione obbligatoria al fondo di iscrizione dei lavoratori.
Il Direttore generale vicario Vincenzo Damato |