Direzione Centrale Entrate
L’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, - cd Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).
Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
A modifica di quanto illustrato con circolare n. 27 del 5 febbraio u.s., per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:
Ne consegue che l’accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della predetta circolare n.27, è così calcolato:
Il Direttore Generale Cioffi
Note Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (GU n. 49 del 28-2-2015) Art. 10-bis Proroga di termini in materia previdenziale 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».
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