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INDICE:
1. Versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Regime prescrizionale delle domande di rimborso
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, considerate le peculiarità della disposizione in commento, il datore di lavoro può essere indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che nell’anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla citata norma della legge n. 335/1995. Ciò può avvenire per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro. In tali situazioni l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile, del termine prescrizionale a dieci anni. Inoltre, in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’Inps e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali. A tale proposito si evidenzia, infatti, che all’eccedenza di contribuzione di cui si tratta non si applica l’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, il cui regime – ancorché limitato alle sole gestioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – prevede l’acquisizione alla gestione previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Ciò in quanto il legislatore, nell’opera di riforma del sistema previdenziale, con il citato articolo 2, comma 18, ha inteso fissare, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, un “massimale annuo”, che costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; pertanto, con riferimento al regime delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, ogni misura retributiva eccedente il predetto massimale non assume alcuna rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile. La stessa circolare n. 282 del 15 novembre 1995, con la quale l’Istituto ha fornito precisazioni in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali indebiti ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957 - adottata dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 - non annovera i versamenti di contribuzione eccedenti il massimale nell’ambito delle contribuzioni computabili ai sensi del citato D.P.R. n. 818/1957.
2. Corretta rilevazione del regime contributivo. Recupero della contribuzione indebita non prescritta. Istruzioni operative
La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell’immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell’anno civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all’Istituto. Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’1/1/1996, etc.). Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo. Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:
Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione. Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento e con le modalità sopra illustrate.
3. Indicazioni in merito alla corretta gestione nel flusso Uniemens dell’indennità sostitutiva del preavviso
Per consentire il corretto assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003, nella parte in cui si precisa che il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto. La quota di indennità, che temporalmente ricade nell’annualità successiva, dovrà essere assoggettata al massimale dell’anno successivo.
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