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INDICE
Premessa
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi 2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi 3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. 4. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mmi.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 5. Modalità di sospensione 5.1 Aziende con dipendenti 5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria 5.1.2Quote a carico dei lavoratori 5.2 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 5.3. Aziende agricole assuntrici di manodopera 5.4 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 6. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020 7. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. 8. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020 e ss.mm.ii. 9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020). Attività di formazione degli avvisi di addebito e di notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito 11. Istruzioni contabili
Premessa
I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23, hanno introdotto alcune misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica in trattazione, con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020.
Ciò premesso, si rappresenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Suppl. Ordinario n. 16) è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il comma 2 dell’articolo 1 della predetta legge di conversione ha abrogato, tra gli altri, il decreto-legge, disponendo espressamente che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (Suppl. Ordinario n. 21) è stato pubblicato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entrato in vigore in pari data, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I decreti da ultimo citati hanno dettato ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Al contempo, i medesimi hanno introdotto una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in trattazione e dei termini di ripresa dei versamenti sospesi.
Pertanto, con la presente circolare si illustrano le fattispecie di sospensione introdotte dalle disposizioni in epigrafe, nonché gli adeguamenti alle istruzioni amministrative già emanate dall’Istituto, da ultimo con le circolari n. 52/2020 e 59/2020, che si richiamano integralmente per tutti gli aspetti non oggetto dei citati adeguamenti.
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi
Le disposizioni di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 hanno esteso la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – ad una platea di soggetti, annoverati, dalla lettera a) alla lettera r), nel medesimo comma 2 (cfr. la circolare n. 52/2020).
A seguito della conversione in legge del predetto decreto-legge n. 18/2020, è stato modificato il comma 1 dell’articolo 61, eliminando il rinvio al citato articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e prevedendo espressamente che, per i soggetti del successivo comma 2 del medesimo articolo, “sono sospesi: […] b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020”.
In sede di conversione è stato novellato, inoltre, il comma 2 dell’articolo 61 in trattazione. In particolare, è stato introdotto, specificatamente, alla lettera a) il riferimento alle “imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator”, già menzionate dal previgente decreto-legge n. 9/2020.
Si segnala altresì che sono stati previsti, ex novo, nell’alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi in argomento, ulteriori destinatari – indicati nella lettera s)dell’elencazione contenuta nel comma 2 dell’articolo 61 – coincidenti, nello specifico, con gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni normative di cui sopra, che hanno apportato le predette integrazioni nell’ambito dell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 61, sono state ridenominate le lettere degli alinea componenti lo stesso. Pertanto, si riporta, di seguito, la medesima elencazione, come articolata nella sua nuova formulazione:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Con riferimento alla sospensione dei termini, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali prevista per i soggetti di cui alla precedente elencazione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si rappresenta quanto segue, in applicazione del disposto di cui all’articolo 61, comma 4, del citato decreto-legge n. 18/2020, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo (cfr. al riguardo il paragrafo 2 della presente circolare).
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, dalle disposizioni del predetto comma 4, alla data del 31 maggio 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Al riguardo l’articolo 127, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge n. 34/2020,ha modificato le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 in trattazione, disponendo che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 61, vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi
Gli organismi sportivi (cfr. “federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche” di cui al sopraccitato articolo 61, comma 2, lettera b), primo periodo) erano destinatari di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del predetto articolo 61, che aveva previsto un più lungo termine di sospensione, ossia dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. la circolare n. 52/2020).
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato – dalle medesime previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 – alla data del 30 giugno 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il citato articolo 127 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 1, lett. a), n. 2), ha modificato il dettato dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., prevedendo, preliminarmente, l’estensione della sospensione contributiva in trattazione fino al 30 giugno 2020.
Conseguentemente, per effetto della novella normativa, gli organismi sportivi di cui sopra beneficiano della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (anziché dal 2 marzo al 31 maggio 2020).
Si evidenzia, inoltre, sempre in relazione ai predetti soggetti, che la medesima disposizione contenuta nel citato articolo 127 ha previsto, anche, la proroga della ripresa degli adempimenti sospesi che “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”. Nel dettaglio, gli adempimenti e versamenti contributivi sospesi verranno, quindi, effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii.
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.
Si sottolinea che, per espressa previsione normativa, nelle fattispecie in esame, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Infine si rammenta, che entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
4. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020
L’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, ha previsto che: “I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. […] I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Per le imprese del settore florovivaistico, per la cui individuazione si rinvia a quanto specificato nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, il combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/20, introduce la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.
La ripresa degli adempimenti e dei versamenti è fissata entro il 31 luglio 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione, senza applicazioni di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2020.
Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.
Per espressa previsione normativa non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Si rammenta infine che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
5. Modalità di sospensione
5.1 Aziende con dipendenti
In considerazione di quanto sopra esposto, in relazione alle fattispecie di sospensione dei termini introdotte dalle disposizioni citate, con la presente circolare si intendono richiamate integralmente le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto, da ultimo con le circolari n. 52/2020 e n. 59/2020.
In particolare, si rammenta che sono stati previsti, ex novo, nell’alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi in argomento, ulteriori destinatari – indicati nella lettera s) dell’elencazione contenuta nel comma 2 dell’articolo 61 (cfr. il paragrafo 1 della presente circolare) – coincidenti, nello specifico, con gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.
Alle posizioni contributive così individuate sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito per gli ulteriori destinatari a cura della Direzione generale.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza aver indicato il codice di sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni all’invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.
Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
5.1.2 Quote a carico dei lavoratori
Con riferimento alle quote a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, “in considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l’imponenza dell’emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l’Unione europea e da questa autorizzato”, ha affermato che la sospensione contributiva debba essere riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.
Pertanto, al fine di favorire la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle varie norme emergenziali, disciplinate dall’Istituto con le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020, comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti (16 settembre 2020) in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.
Nella sospensione deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e articolo 18, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 23/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
5.2 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Ad integrazione delle specifiche già fornite con circolare n. 59 del 16 maggio 2020, si forniscono le seguenti indicazioni relative alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inseriti nella platea dei destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dalla legge di conversione n. 27/2020, ed “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”. Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla modifica dei flussi Uniemens.
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, interessati alla sospensione di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - sono sospesi gli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020).
Per i soggetti di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020”.
Per i soggetti di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (imprese del settore florovivaistico) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 31, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020” (compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020).
5.3 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione introdotta dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 18/2020, concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 51/2020), è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.
Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020).
I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE” del Cassetto previdenziale.
Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020 si rende noto infine, ai contribuenti che intendono avvalersi della sospensione dei versamenti ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell’anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020) che nel cassetto previdenziale è disponibile l’istanza telematica da trasmettere all’Istituto.
5.4 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Considerati i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali cui sono tenuti i contribuenti in esame, la sospensione introdotta dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione corrente. La sospensione può essere richiesta, tuttavia, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto per la quale è necessario presentare l’istanza che avrà effetti per la sola sospensione delle rate.
Analoga richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i versamenti rateali della sospensione, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell’anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020).
Rimane ferma, in entrambi i casi, la ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, come precisato al precedente paragrafo 4. Le istanze sono disponibili nel Cassetto previdenziale.
6. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020
L’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, ha previsto, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi dovevano essere effettuati, in applicazione del citato articolo 5, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il sopra richiamato decreto-legge n. 9/2020, come anticipato in premessa, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 27/2020, che ne ha fatti salvi, tuttavia, gli effetti prodotti.
A tal riguardo, si rappresenta che l’articolo 126, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 ha integrato il dettato dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 27/2020, aggiungendo il seguente periodo “Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Ne consegue che, per effetto della novella normativa, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
7. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii.
L’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. ha stabilito in relazione ai “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato” con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Il termine per la ripresa dei versamenti sospesi era stato fissato, dalla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 62 del medesimo decreto-legge, alla data del 31 maggio 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
A tal proposito, l’articolo 127, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 34/2020 ha modificato, altresì, il citato comma 5 dell’articolo 62, disponendo che i versamenti sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi), con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
In considerazione di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
8. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020 e ss.mm.ii. L’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 ha previsto, ai commi 1 e 2, che: “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 dispongono, analogamente, che: “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, infine, sono sospesi, analogamente, i versamenti, per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020, anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso la relativa attività in data successiva al 31 marzo 2019 e, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del sopra declinato articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 (versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020) era stato fissato – dalle previsioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 18 – alla data del 30 giugno 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
In ordine al disposto dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, si precisa che le disposizioni contenute nel dettato dell’articolo 126 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 1, hanno introdotto, anche in reazione ai predetti versamenti contributivi sospesi, una proroga della ripresa dei pagamenti.
Nello specifico, l’articolo 126, comma 1, ha disposto che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Pertanto, anche nella fattispecie in trattazione, la ripresa dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
Le istruzioni per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa in applicazione delle norme richiamate nella presente circolare saranno fornite con successivo messaggio.
Infine, si rammenta che, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020). Attività di formazione degli avvisi di addebito e di notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983
L’articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020, ha introdotto una serie di modifiche all’articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, in relazione alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Il comma 1, lett. a), ha differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione, statuendo che sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito previsti dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Lo stesso articolo, al comma 1, lett. b), ha stabilito che, in relazione ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti della decadenza dalla rateazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché di cinque.
La lett. c) del comma 1 dell’articolo 154 ha interamente sostituito il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, disponendo che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, in relazione alla “definizione agevolata” (c.d. rottamazione ter) e al “saldo e stralcio” (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), non determina l’inefficacia delle stesse misure agevolative se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119/2018.
In relazione agli stessi istituti, la lett. d) del comma 1 dell’articolo 154 in esame ha inserito all’articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020 il comma 3-bis, che stabilisce, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119/2018, la possibilità di accordare nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 anche per i debiti per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si sia determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate per mancato pagamento di quanto dovuto.
Inoltre, resta sospesa fino alla data del 31 agosto 2020 l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010. Tuttavia, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere comunque al trasferimento dei crediti contribuivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali.
Resta fermo che la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel recupero dei crediti dell’Istituto, tenuto conto anche di quanto precisato al successivo paragrafo 10. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.
Restano altresì sospese fino alla data del 31 agosto 2020 le attività di notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. Tuttavia, la previsione della sospensione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione all’esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica della diffida. In tal caso, dovrà essere effettuata specifica segnalazione alla casella istituzionale supporto.gilda@inps.it inserendo in oggetto “richiesta sblocco notifica diffide”.
10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito
L’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell’Istituto è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giungo 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Se l’atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l’allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l’atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell’atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020.
Ove, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020), l’inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l’effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). Resta fermo l’effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta ad ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere.
Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.
Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta.
La previsione normativa è pertanto destinata a produrre effetti che si esauriranno solo al compimento di un quinquennio dalla data del 30 giugno 2020 quando l’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020) sarà divenuto irrilevante ai fini di qualsivoglia computo.
11. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N973”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 5.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00141.
Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi
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