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INDICE
1. Premessa 2. Modalità di presentazione della domanda 3. Destinatari della norma 4. Requisiti reddituali 5. Contenuto della domanda 6. Procedura di emersione
1. Premessa
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.
Con la presenta circolare si forniscono le prime istruzioni operative limitatamente agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”. (20A03026) (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020) che si allega (Allegato n.1), con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.
Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative alle modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 2 e all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020.
2. Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, possono presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Il contenuto della domanda è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .
3. Destinatari della norma
Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2).
In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Non rientrano invece in tali ipotesi:
Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.
4. Requisiti reddituali
In applicazione del comma 6 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l’art. 9 del decreto 27 maggio 2020 ha stabilito che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; - a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.
I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quanto precisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.
5. Contenuto della domanda
I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Si precisa che l’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari”.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all’Istituto è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .
A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) il settore di attività del datore di lavoro;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
g) l’importo della retribuzione convenuta;
h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data di pagamento;
j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
6. Procedura di emersione
Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020, l’INPS e l’INL definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.
I datori di lavoro, in caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita circolare.
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione - avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate - sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.
La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale.
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