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INDICE
1. Introduzione e definizione 2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem 3. I requisiti 3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio A) I requisiti di residenza B) I requisiti economici 3.2. I requisiti di compatibilità A) Le ulteriori indennità Covid B) Le prestazioni pensionistiche C) I rapporti di lavoro dipendente D) Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza 4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca 5. La concessione del beneficio 6. Il calcolo del beneficio economico 7. Finanziamento e monitoraggio 8. Regime fiscale 9. Istruzioni contabili
1. Introduzione e definizione
Il Reddito di emergenza (d’ora in poi Rem) istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Ai sensi dell’articolo 82, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; - gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; - i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. I requisiti
In base a quanto previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di residenza. B) I requisiti economici
A) I requisiti di residenza
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.
B) I requisiti economici
I requisiti economici, descritti dal medesimo articolo 82, comma 2, lettere b), c) e d), sono relativi all’intero nucleo familiare.
Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020.
Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem:
*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
**la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, all’atto della presentazione della domanda, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
3.2. I requisiti di compatibilità
Il Rem non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:
- con le indennità COVID-19 di cui al seguente paragrafo a); - con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo b); - con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente paragrafo c); - con il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo d).
A) Le ulteriori indennità Covid
Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID e viene erogato – in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.
Nel dettaglio, l’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 stabilisce che il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; - liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; - lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; - lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; - lavoratori settore agricolo; - lavoratori dello spettacolo; - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori intermittenti; - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - incaricati alle vendite a domicilio; - lavoratori domestici.
B) Le prestazioni pensionistiche
Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Tale requisito è verificato al momento di presentazione della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.
Sono pertanto incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale.
Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui al punto d) (ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984).
C) I redditi di lavoro dipendente
Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Per la verifica della soglia di incompatibilità si fa riferimento alla tabella del paragrafo 3, lettera B), della presente circolare.
Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
Ad esempio, in un nucleo monocomponente, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.
Ugualmente, in caso di nucleo composto da due adulti e due minorenni, con soglia di compatibilità pari a 720 euro (400*1.8), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a euro 720.
D) Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza
Il Rem è infine incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di Rem, un’altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili introdotte con i decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della/e domanda/e presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.
Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell’istruttoria sugli altri requisiti e determina l’accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare.
È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità Covid:
- nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha già beneficiato dell’indennità ai sensi all’articolo 28 del decreto-legge n. 18/2020 sopra richiamato, che presenta domanda di Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020: l’accoglimento e la liquidazione della seconda domanda ostano all’accoglimento della domanda di Rem;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l’indennità per liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata: l’accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano all’accoglimento della domanda di indennità per i liberi professionisti.
Si rappresenta, in ogni caso, che, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante.
Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i seguenti esempi:
- nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una pensione di vecchiaia), che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà accolta.
In merito alla incompatibilità con RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:
- nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali: la domanda di Rem viene accolta.
4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che l’articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che ai fini della verifica del possesso dei requisiti, relativi al patrimonio mobiliare di cui al comma 2, lettera c), l’Inps e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
5. La concessione del beneficio
In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Si precisa che, nelle ipotesi in cui l’Iban indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.
In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.
6. Il calcolo del beneficio economico
L’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce che il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.
L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2.1, come di seguito meglio specificato nella tabella cui si fa rinvio.
Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
La presenza di un componente che si trova in tali condizioni viene autodichiarato in domanda.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:
* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
7. Finanziamento e monitoraggio
Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.
Pertanto, l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel rispetto del sopra menzionato limite di spesa.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF di cui all’articolo 82, comma 7, per la presentazione della domanda, è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
8. Regime fiscale
Il beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/ 1973.
9. Istruzioni contabili
L’onere per la misura di sostegno al reddito, prevista per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e denominata Reddito di emergenza, di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tale prestazione verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati” con i consueti schemi di contabilizzazione.
A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30174 per la rilevazione dell’onere relativo al Reddito di emergenza - art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU10174 per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari del Reddito di emergenza - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3230 – Somme non riscosse dai beneficiari – “Reddito di emergenza” – art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:
GAU24174 - per il recupero e il rentroito del “Reddito di emergenza” – art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, N. 34;
contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio:
“1180 – Recupero del Reddito di emergenza - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.
Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
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