Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Premessa
La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 ha introdotto, all’articolo 18 (allegato 1), la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.
La disposizione è stata introdotta al fine di ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12) in materia di cumulo dei periodi assicurativi svolti alle dipendenze di organismi internazionali.
Com’è noto, il personale dipendente da organismi internazionali viene ammesso a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale. Pertanto, i predetti lavoratori sono esclusi dall’assoggettamento alle legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati nel cui territorio prestano attività lavorativa (si rinvia al messaggio n. 000036 del 03/03/2000 – allegato 2).
La citata sentenza (allegato 3), ha affermato che è illegittimo il mancato riconoscimento dei periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione Europea ha compiuto presso l’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri, ferma restando la legittimità delle normative nazionali dei Paesi membri che non consentano ai cittadini il trasferimento presso i regimi speciali degli organismi internazionali dei diritti a pensione maturati nel territorio del loro Stato membro d’origine in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale.
La legge comunitaria n. 115/15 ha, pertanto, fornito applicazione al principio affermato dalla Corte, in virtù dell’obbligo di preservare l’uniformità dell’interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie, sovraordinate a quelle nazionali.
1 - Ambito di applicazione
1.1 Soggetti destinatari e organizzazioni internazionali interessate
L’articolo 18, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali”.
Destinatari di tale normativa sono: • i cittadini dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE, i cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale; • i cittadini come sopra individuati, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
Le organizzazioni internazionali sono indicate nella pagina Elenco Organizzazioni Internazionali del sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, aprendo la tendina a destra nella sezione “Inserire i parametri per la ricerca”.
Per trovare, invece, nell’elenco medesimo un’organizzazione internazionale attraverso la sigla, è possibile scrivere la sigla e premere il pulsante RICERCA oppure cliccare sempre sulla tendina a destra, selezionando la sigla e premendo il pulsante RICERCA.
L’elenco fornisce, per ciascuna organizzazione internazionale, informazioni riguardanti il sito istituzionale, l’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, e il numero telefonico.
1.2 Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo
La facoltà di cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015 è esercitabile dai soggetti indicati al punto 1.1 che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali: - fondo pensioni lavoratori dipendenti; - gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995; - gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; - regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.
Si chiarisce, in premessa, che con l’espressione “periodi assicurativi”, ai fini del cumulo di cui all’articolo 18 della legge in esame, devono intendersi i periodi comunque coperti da contribuzione.
Con il cumulo di cui al citato articolo 18, possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le organizzazioni internazionali, che: - siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico; - non siano stati oggetto di rimborso; - non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia. Si precisa, altresì, che al pari di tutti gli istituti di cumulo, anche quello previsto dall’ articolo 18 in argomento deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal richiedente. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale.
I suddetti periodi, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, sono parificati ai fini pensionistici, ai contributi versati/accreditati ai sensi della legislazione italiana.
I periodi assicurativi italiani cumulati con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, non possono essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Agli interessati andrà attribuito il trattamento più favorevole, tra quello calcolato ai sensi dell’art.18 e quello derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione internazionale.
2. Prestazioni conseguibili
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 , il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto “per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti”.
Pertanto, con l’esercizio della predetta facoltà, l’assicurato consegue il diritto ad una delle prestazioni pensionistiche previste nella gestione previdenziale - tra quelle indicate al p. 1.2 - cui contribuisce o ha contribuito.
Nelle ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione in più gestioni previdenziali in Italia, i periodi maturati nell’organizzazione internazionale saranno presi in considerazione ai fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica che cumuli, in base alle disposizioni vigenti, tutti i periodi assicurativi posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Come chiarito dal comma 4 dell’articolo 18 “Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall’applicazione della legislazione italiana”.
Ne consegue che alle prestazioni conseguite cumulando, ai sensi dell’articolo 18, i periodi posseduti negli organismi internazionali, si applicano tutte le disposizioni di carattere generale previste per i trattamenti erogati nella gestione che liquida la pensione o, in caso di prestazione riconosciuta in base a specifiche discipline sul cumulo dei periodi assicurativi, in base alle disposizioni per queste ultime previste dalla legge.
Pertanto, nelle ipotesi in cui i soggetti interessati intendano avvalersi del cumulo di cui all’articolo 18 della legge in argomento al fine di conseguire il diritto a un trattamento pensionistico a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovranno ricorrere le condizioni di cui all’articolo 3 DM 2 maggio 1996, n. 282 previste per la facoltà di computo.
3. Condizioni e requisiti del cumulo
Il comma 2 dell’articolo 18 l. 115/15 prevede che “ Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano”.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 sopra riportato, il cumulo può essere esercitato, ricorrendo le condizioni di seguito indicate, purchè la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue settimane”.
Nelle ipotesi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni, il suddetto requisito andrà verificato tenendo conto della contribuzione non sovrapposta temporalmente posseduta in tutte le gestioni in cui l’assicurato è iscritto.
Il requisito minimo delle “cinquantadue settimane” dovrà essere convertito nell’unità temporale (es. giornate, mesi) prevista, nello specifico, dalla gestione a carico della quale sarà conseguito il trattamento pensionistico richiesto.
In base alla disciplina suddetta, inoltre, condizioni necessarie per l’esercizio del cumulo in parola sono: - che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali, come già detto al par.1.2 non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia; - siano necessari per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta dall’interessato in Italia. Pertanto, come chiarito al comma 3 dell’articolo 18 della legge n.115/15, “nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso di periodi assicurativi in più gestioni in Italia, la valutazione in merito alla “necessità”, ai fini pensionistici, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali andrà operata in astratto considerando tutti gli istituti di cumulo previsti dalla legislazione nazionale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta.
Resta ferma, invece, la rilevanza della domanda dell'assicurato in merito alla tipologia (vecchiaia, invalidità, superstiti) di prestazione richiesta.
Ne discende che la facoltà di cumulo in parola è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 commi da 238 a 248 della legge n 228 del 2012 o di quello dell’articolo 1 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.184 o della totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006 potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni cui è iscritto in Italia.
Il diritto al cumulo ex articolo 18 legge n. 115/2015 è, altresì, precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali come individuate ai par. 1.1 e 1.2 della presente circolare.
Non impedisce, invece, l’esercizio del cumulo in parola l’aver maturato presso gli organismi internazionali un autonomo diritto a pensione; ciò in ragione della specialità del regime previdenziale dell’organizzazione internazionale.
4 Misura e calcolo del trattamento pensionistico
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 18 “L’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”.
Dunque i periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.
Si precisa, in proposito, che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995 necessaria per stabilire il sistema di calcolo, occorre aver riguardo anche della contribuzione posseduta presso gli organismi internazionali.
Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, sarà quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.
Si precisa, altresì, che stante la rilevanza dei periodi assicurativi presso gli organismi internazionali ai soli fini del diritto e non della misura, nel caso di valorizzazione dei relativi periodi ai fini di un trattamento pensionistico in cui si richieda un requisito minimo di importo della rata di pensione da calcolare per l’accesso al trattamento, quest’ultimo andrà valutato tenendo conto della sola contribuzione in Italia.
Resta fermo che, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 240 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei casi di pensione di inabilità la contribuzione maturata presso gli organismi internazionali sarà valutata ai fini della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/95.
5 - Esercizio del diritto
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.
Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
In base a quanto prevede il comma 3 dell’articolo 18 legge n. 115/15, la domanda di cumulo dei periodi assicurativi potrà essere presentata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del diritto al cumulo e ulteriori modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici nel caso in cui il richiedente il cumulo presenti periodi assicurativi nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996, saranno fornite ulteriori determinazioni gestionali e operative conseguenti alla stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
6 - Decorrenza
Il comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa”.
In base a quanto disposto dalla norma, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.
Ne deriva che, in tutte le ipotesi in cui il trattamento pensionistico in Italia sia conseguito usufruendo del cumulo di cui all’articolo 18, trova applicazione la speciale disciplina della decorrenza prevista dal comma 6.
Peraltro relativamente al trattamento di invalidità, qualora il perfezionamento dei requisiti avvenga successivamente alla presentazione della domanda, opera il principio secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti.
Resta ferma la disciplina in materia di differimento della decorrenza previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 42/2006 e dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010.
7 - Riscatto
a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184
La facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è stata fino ad ora riconosciuta per effetto di quanto disposto dall’art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e successive modificazioni, relativo al riscatto dei periodi di lavoro subordinato prestato all’estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. Difatti, con circolare n. 222 C. e V. del 25 luglio 1969, punto 48, è stato chiarito che “…costituiscono località estere anche gli Enti e gli organismi internazionali dislocati in Italia o all’estero”. La citata circolare, al punto 51), ha inoltre precisato che “… ove si tratti di persona che abbia lavorato in un Paese che non ha stipulato con l’Italia alcuna convenzione in materia di assicurazioni sociali, la domanda di riscatto è accoglibile anche se i periodi di lavoro dichiarati abbiano dato luogo alla liquidazione di un trattamento di quiescenza a carico del regime assicurativo obbligatorio eventualmente operante in tale Paese”. In virtù dell’equiparazione tra località estere e organismi internazionali, è stato quindi disposto che il riscatto di cui all’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 poteva essere concesso, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, anche nel caso in cui si trattasse di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale che non avesse stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali, anche nell’ipotesi in cui detti periodi avessero dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dell’organismo internazionale medesimo.
Per la Gestione Dipendenti Pubblici, la facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all’art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato all’estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito rientra anche il riscatto di un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale dislocato in Italia o all’estero.
Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero o presso l’organismo internazionale opera ancorché il relativo versamento contributivo abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dello Stato estero o dell’organismo internazionale.
b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015
A differenza della citata normativa, il comma 5 dell’art.18 della legge n.115/2015 dispone ora che i periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, “in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero”.
A parziale rettifica delle disposizioni amministrative sopra richiamate e con effetto sulle domande di riscatto presentate dal 01/01/2016, data a partire dalla quale è introdotta la facoltà di cumulo di cui alla presente circolare, i periodi di lavoro subordinato prestato presso un organismo internazionale che non abbia stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali possono essere riscattati ai sensi dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni, a condizione che non possano dar diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale.
E’ poi da precisare che il comma 5 dell’art.18 in argomento ammette a riscatto i periodi di lavoro che non possono dare diritto a pensione a carico del fondo pensionistico dell’organizzazione internazionale, secondo la normativa del riscatto dei periodi di lavoro all’estero, e quindi nell’ambito di applicazione dell’art.51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. Quest’ultima disposizione riconosce il riscatto di periodi “…non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana”. Ne consegue che i periodi di lavoro subordinato svolti presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51 della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 115/2015. L’indagine va effettuata considerando la situazione contributiva e previdenziale esistente alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Non è prevista la facoltà di rinunciare al perido legittamamente accreditato a seguito del pagamento totale o parziale del relativo onere.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica. Restano confermati tutti gli altri requisiti previsti dal citato art.51 anche in ordine alla documentazione necessaria a provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro.
Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
Nelle ipotesi di organismi internazionali che abbiano stipulato con l’Italia una convenzione in materia di assicurazioni sociali, la regolamentazione degli effetti derivanti dalla stipulazione dell’accordo sugli istitutiti previdenziali, quali il riscatto o il trasferimento dei contributi, è devoluto all’accordo medesimo e alle relative disposizioni di attuazione.
Nel caso di lavoro subordinato prestato presso uno Stato estero, restano confermate le disposizioni amministrative emanate in attuazione dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Modalità organizzative
Per assicurare un puntuale e professionalizzato presidio nella gestione del “cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”, garantendo nel contempo un miglioramento nell’offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione viene istituto, con decorrenza 1° marzo 2017, presso la Direzione provinciale di Varese, nell’ambito della Linea prodotto servizi “Polo Convenzioni Internazionali”, il Polo nazionale “Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art.18, l. 29 luglio 2015, n. 115”.
Nell’evidenziare che il comma 7 dell’art. 18 della legge 115/2015 prevede che “Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all’espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche”, si precisa che i periodi assicurativi cui si riferisce il cumulo devono essere riconosciuti dall’organizzazione internazionale.
A tale scopo la Sede Polo avvierà, sulla base delle istanze di cumulo pervenute, gli opportuni contatti con le organizzazioni internazionali al fine di acquisire la relativa documentazione e/o certificazione dei relativi periodi, anche attraverso lo scambio e la trasmissione, su piattaforma informatica, del flusso informativo, anagrafico e contributivo e ulteriori dati inerenti il rapporto di lavoro necessari per l’accertamento dell’eventuale diritto a pensione maturato presso il regime speciale delle organizzazioni internazionali.
Il Polo assicurerà, inoltre, i contatti tra l’Istituto e le citate organizzazioni internazionali in merito alla gestione dei riscatti dei periodi lavorati effettuati presso le organizzazioni stesse. Le Strutture territoriali garantiranno, comunque, relativamente alla tipologia di prodotto in questione, la presa in carico di eventuali istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare alla Sede Polo segnalando i riferimenti dell’utente (numero cellulare ed email/PEC).
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