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Circolare numero 74 del 22-06-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/06/2020
Circolare n. 74
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo. Articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo a misure straordinarie, derivanti dalla diffusione del COVID-19, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai predetti soggetti collocati in quiescenza

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza nei confronti dei quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza da COVID-19. La disposizione in esame modifica il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 41 del 2020.

 

 

 

INDICE

 

1. Premessa e quadro normativo

2. Ambito di applicazione

3. Comunicazione all’INPS

 

 

 

  

 

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62, ed entrato in vigore il 10 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, ha previsto misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario.

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge citato ha disposto che per gli incarichi conferiti al personale medico e a quello infermieristico collocato in quiescenza non trova applicazione, qualora siano titolari di trattamento pensionistico c.d. quota 100, l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Con la circolare n. 41 del 19 marzo 2020 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative.

 

Nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante, tra l’altro, misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il provvedimento è entrato in vigore il 30 aprile 2020.

 

L’articolo 1, comma 2, della legge in esame ha abrogato, tra gli altri, il decreto-legge n. 14 del 2020, specificando che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. 

 

La medesima legge, in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, ha inserito l’articolo 2-bis che, al comma 5, amplia la platea dei soggetti, già collocati in quiescenza, ai quali può essere conferito un incarico di lavoro autonomo, prevedendo altresì una diversa tipologia di incarico quale quella di collaborazione coordinata e continuativa.  

 

Per effetto dell’ultimo periodo del medesimo comma, ai compensi relativi ai predetti incarichi non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui al citato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.   

 

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni relative alle misure introdotte, in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, dalla legge n. 27 del 2020 in materia di cumulabilità della pensione c.d. quota 100 con i redditi derivanti dagli ulteriori incarichi conferiti e connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

2. Ambito di applicazione

 

L’articolo 2-bis, comma 5, entrato in vigore il 30 aprile 2020, prevede che “Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano […] possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, […] nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. […] Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” 

 

L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede che la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.2).

 

Per effetto del citato articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza e titolari di trattamento pensionistico c.d. quota 100, ai quali a decorrere dal 30 aprile 2020 sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo.

 

Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa prevista dal citato articolo 2-bis, comma 5, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

 

Nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 6321 del 16 giugno 2020, resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100, prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico.

 

 

 

 

 

3. Comunicazione all’INPS

 

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti in virtù di quanto disposto dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture territoriali competenti , attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.  

 

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione allegando il modello “AP139”[1], compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa, unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.

 
 
 
 
 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  
 
 
 


[1] Il modulo è disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato”