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INDICE
1. Premessa 2. La modifica introdotta dal comma 700 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 3. Riflessi sull’inquadramento previdenziale 4. Modalità di compilazione del modello D.A.
1. Premessa
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. L’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto, al citato articolo 4, dopo il comma 1, il seguente comma 1-bis: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse e che per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
2. La modifica introdotta dal comma 700 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, nel confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, ha modificato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 specificando, al comma 1-bis, che i suddetti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda ovvero che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato. Lo stesso comma 700 pone tuttavia le seguenti due condizioni:
Per quanto attiene la prima condizione è, dunque, necessaria l’assenza di qualsivoglia attività di intermediazione commerciale. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli. Relativamente alla seconda condizione, il concetto di prevalenza, nel caso di specie, è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Pertanto, qualora quest’ultima sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la condizione di cui alla precedente lettera b) è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.
3. Riflessi sull’inquadramento previdenziale
Per quanto descritto nei paragrafi precedenti, con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 700, della legge n. 145/2018, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, con la specificazione ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 2, non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda. Pertanto, le aziende che svolgono, unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, alle condizioni descritte, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.
4. Modalità di compilazione del modello D.A.In relazione alla novità normativa introdotta dall’articolo 1, comma 700, della legge n. 145/2018, si illustra di seguito la modalità di compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.), relativamente ai campi che interessano tale casistica. Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, secondo il dettato normativo, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A. Per ciò che attiene alla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., si evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non sono ricomprese quelle relative all’attività di vendita al dettaglio. Queste ultime sono invece inserite nel campo “NOTE” del modello D.A.
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