Direzione Centrale Pensioni
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 295 a 297, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali (Allegato n. 1).
Il comma 295 stabilisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera g), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297. Il comma 296 dispone che per le finalità di cui al comma 295 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il comma 297 dispone che i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di sottoscrizione dell’ accordo di procedura, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296 l’Istituto non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in parola. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in ordine ai destinatari della norma ed al termine di presentazione delle domande di prepensionamento.
2. Destinatari della norma
La norma in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (cfr. circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011) successivamente alla predetta data. A tali lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013. Al riguardo, l’art. 11, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 157 del 2013 - in deroga all’articolo 3 dello stesso D.P.R. che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha previsto per i lavoratori poligrafici un graduale innalzamento del requisito contributivo richiesto per il diritto al prepensionamento – aveva già stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013 (v. circolare n. 86 del 2014, punto 2). In base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, i destinatari della norma in oggetto hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di trentacinque. I trattamenti pensionistici sono erogati in favore dei lavoratori che intendono avvalersi della norma in esame entro il limite di spesa previsto dal comma 296 sopra richiamato. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del sopra menzionato limite di spesa, l’Istituto provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento sulla base dell'ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura. Raggiunto il predetto limite di spesa non possono essere prese in esame ulteriori domande di prepensionamento volte ad ottenere l’applicazione della norma in oggetto.
3. Termine di presentazione delle domande di prepensionamento
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della citata legge n. 416 del 1981 e s.m.i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali devono presentare domanda di prepensionamento entro 60 giorni: - dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale; - dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento; - dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo; - dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni ( cfr. punto 5 della circolare n. 107 del 2002).
Inoltre, tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in esame, nel caso in cui a tale ultima data il termine di 60 gg. di cui sopra risulti essere scaduto, gli interessati possono presentare domanda di prepensionamento ai sensi della predetta norma entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero, entro e non oltre il 1° marzo 2016.
Con riferimento all’istruttoria delle domande di prepensionamento le sedi dovranno:
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori chiarimenti anche in ordine al monitoraggio delle domande di pensionamento ed alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Allegato N.1 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
Art.1.
c. 295. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo.
c. 296. Per le finalità di cui al comma 295 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
c. 297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 295 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo comma 295. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 295.
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