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Circolare numero 88 del 02/07/2010


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Direzione Centrale Pensioni

 

Direzione Centrale Prestazioni a

Sostegno del Reddito

 

Direzione Centrale Bilanci e

Servizi Fiscali

 

Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Pianificazione e

Controllo di Gestione

 

Direzione Centrale Sistemi

Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 02/07/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 88 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 2

 

 

 

 

 

OGGETTO:

regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.

 

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa. 1. Principi generali e disposizioni comuni alle pensioni e ad altre prestazioni. 2. Disposizioni comuni alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti. 3. Pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità (legislazioni tipo B) capitolo 5 del regolamento 883/2004: disposizioni generali. 4. Totalizzazione dei periodi di assicurazione. 5. Liquidazione delle prestazioni. 6. Calcolo della retribuzione, dei redditi pensionabili e del montante contributivo. 7. Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione: periodi di assicurazione volontaria. 8. Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno.  9. Periodi di cura dei figli.  10. Attribuzione di un’integrazione. 11. Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni. 12. Ricostituzione delle pensioni: Decisione della Commissione amministrativa n. 105 del 19 dicembre 1975. 13. Clausole anticumulo. 13.1 Criteri e disposizioni generali. 13.2 Cumulo di prestazioni della stessa natura. 13.3 Cumulo di prestazioni di natura diversa o di altri redditi. 14.  Rinuncia ad una domanda di prestazione. 15. Liquidazione provvisoria e ricalcolo provvisorio di una pensione. 16. Comunicazione delle decisioni al richiedente. 17. Disposizioni particolari relative alle prestazioni di invalidità.  18. Presentazione delle altre domande di prestazioni: pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità per le persone soggette a  legislazione di tipo  B.   Prepensionamenti. 19.  Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni. 20. Applicazione sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS. 21. Prepensionamenti. 22. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.  23. Prestazioni orfanili. 24.  Disposizioni transitorie.

 

 

 

Premessa

 

Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono sostituite dalle norme di coordinamento del  regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  L 284 del 30 ottobre 2009.

 

 

In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

 

Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari – parte generale, alla quale si rimanda integralmente. La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni pensionistiche, di prestazioni per prepensionamenti e di prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo.  

 

Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base”  ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.

 

 

1.  Principi generali e disposizioni comuni alle pensioni e ad altre prestazioni

 

 

Si ritiene utile ricordare che le disposizioni dei regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, dirette alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione delle suddette legislazioni.

 

I nuovi regolamenti continuano ad essere basati sui principi generali della parità di trattamento, unicità della legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni, divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi, di residenza e dei periodi equiparati. 

 

Si ritiene opportuno, invece, richiamare l’attenzione sull’innovazione introdotta, con il principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.

 

In varie occasioni la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Tale principio è stato esplicitato e sviluppato dall’articolo 5 del regolamento n. 883/2004.

 

Per l’applicazione di questa disposizione occorre tenere presente che, secondo i considerando (10), (11) e (12) del regolamento di base, il principio dell’assimilazione non interferisce con quello della totalizzazione dei periodi.

 

Inoltre, l’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro in nessun caso può rendere un altro Stato membro competente ovvero rendere la sua legislazione applicabile, né portare a risultati oggettivamente ingiustificabili oppure al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo  (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari – parte generale, punto 8).

 

 

Sulla base di tale principio, la titolarità di prestazione estera precluderebbe la possibilità di far ricorso al cumulo dei periodi esteri in applicazione delle disposizioni nazionali in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Tuttavia, si sottolinea che la citata legge n. 247/2007 elenca tassativamente le varie gestioni nazionali i cui trattamenti pensionistici ostano alla totalizzazione, mentre non fa alcun riferimento alla titolarità di prestazioni estere. Pertanto, conformemente a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fa salve, nell’applicazione delle disposizioni comunitarie, le norme più favorevoli della legislazione interna, nonché in osservanza del disposto dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), che consente l’applicabilità di vincoli posti dalle legislazioni nazionali solo in presenza di clausole esterne (vedi più avanti al punto 13), si ritiene che si possa procedere alla totalizzazione di cui alla citata legge anche in favore dei titolari di una prestazione estera. In tal senso vanno interpretati i messaggi nn. 30610 del 16 novembre 2006, 5188 del 27 febbraio 2007, 4366 del 27 febbraio 2008, 2336 del 25 gennaio 2010 e 4670 del 15 febbraio 2010.

 

 

2.  Disposizioni comuni alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti  

 

 

Le norme in materia pensionistica del regolamento CEE n. 1408/71 non risultano modificate in modo rilevante dal regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, il testo delle disposizioni risulta più chiaro e sono state inserite alcune nuove definizioni.

 

Nel capitolo relativo all’invalidità, seguendo la terminologia usata dalla Corte di Giustizia, è stata introdotta la definizione di “legislazione di tipo A” e “legislazione di tipo B”.

 

Per “legislazione di tipo A” si intende qualsiasi legislazione in base alla quale l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza.

 

Le “legislazione di tipo B”, tra cui la legislazione italiana, sono, invece, tutte quelle non rientranti nella definizione di “legislazione di tipo A”.

 

Le disposizioni in materia pensionistica sono contenute negli articoli da 44 a 60 del regolamento  di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione. Nel regolamento n. 883/2004 le norme sono raggruppate in due distinti capitoli:

- il capitolo 4 (articoli da 44 a 49) riporta le disposizioni specifiche relative alle prestazioni per invalidità erogate in base alle legislazioni di tipo A;

 - il capitolo 5 (articoli da 50 a 60) contiene le disposizioni relative alle pensioni di vecchiaia, alle pensioni ai superstiti ed alle pensioni di invalidità degli Stati, tra cui l’Italia, che determinano l’importo della prestazione tenendo conto della durata dei periodi di assicurazione (legislazione di tipo B).

 

L’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni in base alle disposizioni contenute nel capitolo 5.

 

Ne consegue che, poiché la legislazione italiana rientra tra le legislazioni di tipo B, le norme contenute in tale capitolo trovano applicazione sia per le pensioni di vecchiaia e superstiti che per le pensioni di invalidità (assegno ordinario e pensione di inabilità) da liquidare a carico dell’assicurazione italiana.

 

 

 

3.  Pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità (legislazioni tipo B), capitolo 5 del regolamento n. 883/2004: disposizioni generali

 

a)   Efficacia della domanda di pensione

 

L’articolo 50 del regolamento di base prevede, in generale, la contemporanea liquidazione della prestazione nei confronti di tutti gli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto. Una deroga è ammessa nell’ipotesi in cui l’interessato chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

 

A tal proposito, l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa che il richiedente che intenda differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, deve indicarlo nella domanda specificando, altresì, ai sensi di quale legislazione chiede il differimento. Inoltre, per permettere all’interessato di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, su sua richiesta, sono tenute a fornirgli tutte le informazioni di cui dispongono per consentire di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.

 

Si ricorda che, considerata la complessità e le continue modifiche dei sistemi pensionistici degli Stati membri, è possibile avere informazioni aggiornate in materia di legislazioni nazionali attraverso la consultazione della pubblicazione MISSOC della Commissione Europea, riportata nella parte “Convenzioni internazionali” del sito Intranet dell’Istituto.

 

b) Calcolo delle prestazioni

 

In base all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, se l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per ottenere la prestazione soltanto ai sensi di uno o più Stati membri alla cui legislazione è stato soggetto, le istituzioni di tali Stati determinano la misura della prestazione da essi dovuta senza tener conto dei periodi maturati in base alle legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte. Tale esclusione opera solo se, prendendo in considerazione tali periodi, si determina una prestazione di importo meno favorevole.

 

Esempio: una persona che ha lavorato nello Stato A, nello Stato B e nello Stato C, presenta una domanda di pensione di vecchiaia, ma  i requisiti per ottenere la prestazione richiesta sono soddisfatti solo nello Stato A. L’istituzione di tale Stato calcola la prestazione senza prendere in considerazione i periodi maturati negli Stati B e/o C, se con l’esclusione di detti periodi si determina una prestazione di importo più elevato.

 

Ovviamente, le disposizioni del citato paragrafo 2 si applicano anche nel caso in cui, pur avendo perfezionato i requisiti richiesti per la prestazione di vecchiaia, l’interessato richieda espressamente di differirne la liquidazione. Ne consegue che, per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni a carico dell’assicurazione italiana, nell’operare la totalizzazione devono essere presi in considerazione i periodi maturati ai sensi delle legislazioni degli Stati che liquidano la prestazione, nonché i periodi accreditati ai sensi delle legislazioni degli altri Stati che siano necessari per il perfezionamento del diritto alla pensione italiana richiesta.

 

 

Peraltro, i periodi maturati ai sensi delle legislazioni nei confronti delle quali non sono soddisfatte le condizioni richieste per ottenere la pensione, ovvero pur essendo perfezionati i requisiti, l’interessato ha manifestato l’intenzione di differirne la liquidazione, devono essere esclusi dalla totalizzazione se il loro computo determina un importo di pensione meno favorevole e sempre che detti periodi non siano necessari per perfezionare il diritto alla pensione italiana.

 

Le Sedi, nel caso di domande di pensione presentate da persone che fanno valere periodi di assicurazione in due o più Stati comunitari, avranno cura di effettuare i due calcoli, il primo con esclusione dei periodi degli Stati che non concedono la prestazione, il secondo includendo detti periodi. A conclusione delle operazioni di calcolo sarà posta in pagamento la prestazione di importo più elevato. Si precisa che la contribuzione estera ai fini del calcolo della prestazione italiana produce effetti, in particolare, ai fini della determinazione del sistema di calcolo (contributivo, misto o retributivo).

 

In ogni caso devono essere tenute in considerazione le disposizioni del messaggio n. 9749 del 30 aprile 2008 che garantiscono la concessione del trattamento più favorevole a favore dell’assicurato  a cui spetta la scelta della prestazione da erogare.

 

Infine, si precisa che la pensione italiana concessa escludendo dal calcolo i periodi esteri degli Stati che non accordano la prestazione, deve intendersi erogata a titolo provvisorio; infatti, la prestazione liquidata in regime comunitario può considerarsi definitiva solo nel momento in cui tutti gli Stati hanno liquidato la prestazione spettante a loro carico.

 

c)   Ricalcolo delle prestazioni

 

Il paragrafo 4 dell’articolo 50 del regolamento di base dispone che le istituzioni degli Stati che hanno già concesso una prestazione procedano ad un nuovo calcolo della stessa man mano che le condizioni per il diritto sono soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni o qualora l’interessato richieda la liquidazione di una pensione di vecchiaia di cui era stato chiesto il differimento.

 

Pertanto, in base ai chiarimenti contenuti nella Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale n. P1 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n.1), l’istituzione che eroga una pensione esegue d’ufficio un nuovo calcolo non appena informata del fatto che il beneficiario soddisfa le condizioni per la concessione di una prestazione ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.

 

Non occorre un nuovo calcolo se i periodi maturati ai sensi della legislazione degli altri Stati membri sono stati già considerati ai fini della concessione della prestazione e non è stato maturato nessun periodo successivo alla decorrenza originaria della prestazione, fatti salvi gli effetti sull’eventuale integrazione al minimo della pensione italiana.

 

Pertanto, in tali ipotesi, le Sedi effettueranno una ricostituzione della pensione già concessa a carico dell’assicurazione italiana esclusivamente per inserire il dato relativo all’importo della pensione estera.

 

 

 

Deve essere eseguito un nuovo calcolo d’ufficio se ricorrono ulteriori condizioni (diverse dal completamento dei periodi assicurativi), come il raggiungimento dell’età richiesta per la concessione della prestazione.

 

L’istituzione che calcola nuovamente una prestazione da essa precedentemente concessa terrà conto, ai fini del calcolo, di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza e di tutte le altre condizioni che il beneficiario soddisfi ai sensi della propria legislazione e di quella di altri Stati membri alla data della concessione della prestazione ricalcolata.

 

La data di riferimento sarà il giorno in cui si è verificato il rischio nello Stato membro in cui per ultimo sono state soddisfatte le condizioni per il diritto.

 

E’ appena il caso di precisare che, per quanto riguarda le prestazioni erogate dall’Istituto, nel caso di ricalcolo della prestazione italiana le operazioni di conguaglio tra l’importo già erogato e l’importo derivante dal nuovo calcolo andranno effettuate dalla data di decorrenza della prestazione estera.

 

d)  Legislazione applicabile per l’accertamento del diritto

 

Si ritiene opportuno ribadire che, ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni da parte di coloro che hanno prestato la loro attività in due o più Stati membri, si deve, ovviamente, far riferimento soltanto alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla legislazione di ciascuno Stato, anche nel caso in cui il diritto sia perfezionato in base al cumulo dei periodi maturati in tali Stati.

 

4.  Totalizzazione dei periodi di assicurazione

 

Le disposizioni di carattere generale in materia di totalizzazione dei periodi di assicurazione sono contenute nell’articolo 6 del regolamento di base.

 

Le modalità di trattazione di eventuali periodi sovrapposti nonché i criteri di conversione dei periodi espressi in unità temporali diverse, sono contenuti rispettivamente negli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione.

 

L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 dispone che - fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso - qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:

-     per il diritto o la durata delle prestazioni;

-            per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata);

-            per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,

l’istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi maturati in altri Stati membri, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di applicazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base l'istituzione competente deve rivolgersi alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto per richiedere le informazioni relative ai  periodi maturati sotto la loro legislazione.

 

I periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

 

I criteri da seguire nelle operazioni di totalizzazione e la trattazione delle norme in esame sono riportati nella circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale, punto 9, a cui si rinvia. 

 

Tuttavia, si ritiene opportuno ricordare che, per quanto riguarda la legislazione italiana, i periodi di contribuzione volontaria sovrapposti a periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro devono essere utilizzati sia per il calcolo della pensione autonoma che per il calcolo del pro-rata, escludendo dal computo i corrispondenti periodi di contribuzione risultanti all'estero (vedi circolare n. 1054 C.I./82 del 2 aprile 1979, punto I e circolare n. 1068 C.I./61 del 15 marzo 1982).

 

a)   Totalizzazione nel regime generale italiano per i lavoratori dipendenti

 

Per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni italiane a carico dell’assicurazione generale obbligatoria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione estera accreditata nei regimi generali per i lavoratori dipendenti. Si precisa, in proposito, che per individuare la tipologia  della contribuzione estera dovrà farsi riferimento al modo in cui detta contribuzione viene contraddistinta nell'estratto contributivo estero.

 

Ne consegue che i contributi esteri, che eventualmente corrispondano all’esercizio di un’attività autonoma, vanno, comunque, cumulati con i contributi italiani versati nell’A.G.O. per l’I.V.S. dei lavoratori dipendenti, qualora, ai sensi della legislazione dello Stato estero interessato, siano stati versati in un regime generale per lavoratori dipendenti.

 

Tale distinzione, tuttavia, assume rilevanza solo ai fini dell’attribuzione della contribuzione estera alle singole quote, nel caso di carriere miste in Italia e sempre che la prestazione italiana debba essere liquidata a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con quota a carico anche del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (vedi circolare n. 277 del 1° dicembre 1992).

 

b) Totalizzazione nel regime generale italiano dei periodi compiuti nei regimi speciali esteri

 

L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 precisa che: “se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma”.

 

Nel caso in cui, pur considerando tali periodi, “l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi”.

 

Ne consegue che, ai sensi della legislazione italiana, per il conseguimento del diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché della gestione separata (per la gestione separata vedi punto 4.4) i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati in una professione soggetta ad un regime speciale, vengono cumulati con periodi della predetta assicurazione in tutti i casi in cui l’interessato non possa conseguire in Italia il diritto a una prestazione di un regime o fondo speciale di previdenza, sostituivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria I.V.S., corrispondente a quello al quale è stato iscritto all’estero in relazione allo svolgimento di una determinata professione od occupazione.

 

Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa, inoltre, che: “i periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime speciale”.

 

Pertanto, i periodi fatti valere in un qualsiasi regime speciale di uno Stato membro saranno totalizzati nel regime generale italiano se l’interessato risulti assicurato in tale regime, anche se detti periodi  fossero già  stati utilizzati per la liquidazione  di una prestazione in un qualsiasi regime speciale vigente in Italia (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte II, punto I).

 

c)  Totalizzazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

 

Per quanto riguarda la valutazione dei periodi esteri derivanti da un’attività autonoma ai fini dell’accertamento del diritto e del calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si ribadiscono i seguenti criteri:  

 

- i periodi di assicurazione, fatti valere negli altri Stati membri, derivanti dallo svolgimento di attività autonoma corrispondente a quella che avrebbe dato luogo, se svolta in Italia all’iscrizione  ad una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono da equiparare ai periodi di assicurazione del regime generale italiano e, pertanto, possono essere utilizzati per il raggiungimento del diritto e per il calcolo della pensione italiana sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sia nelle suddette gestioni speciali. Si precisa che deve, in ogni caso, trattarsi di periodi relativi a forme assicurative obbligatorie e non di natura privatistica o negoziale;

- i periodi di contribuzione accreditati nelle gestioni speciali italiane, ivi compresi quelli accreditati nella gestione separata (vedi messaggio n. 71  del 3 luglio 2003) devono essere in ogni caso comunicati agli organismi esteri unitamente a quelli dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

- la liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione italiana deve essere effettuata applicando le disposizioni sul coordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, considerato che le disposizioni comunitarie, fatte salve le disposizioni dell’articolo 51 del regolamento di base, non incidono sulle norme di coordinamento nazionale (articolo 53 del regolamento di applicazione).

 

Nel caso in cui non sussista il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la pensione deve essere liquidata nella gestione speciale se in tale gestione risultino perfezionati i requisiti tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti negli altri Stati in relazione ad un’attività subordinata o autonoma.

 

d) Totalizzazione dei periodi esteri nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95

 

Con riferimento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, si ribadisce che la contribuzione estera può essere utilmente presa in considerazione sia per il raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione nella gestione medesima, sia per  il perfezionamento del requisito di 15 anni di contribuzione, di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417, richiesto per l’esercizio del diritto di opzione per il calcolo contributivo e che consente di computare, nella gestione in esame, i periodi di contribuzione maturati nell’assicurazione generale obbligatoria nelle forme sostitutive o esclusive della medesima ovvero in una gestione speciale dei lavoratori autonomi. Si confermano, pertanto, le disposizioni impartite con messaggio n.4156 del 19 febbraio 2008. 

 

e)   Totalizzazione nei fondi speciali italiani dei periodi esteri

 

Per quanto riguarda i fondi speciali gestiti dall’Istituto, si rammenta che l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, a carico di tali regimi, mediante il cumulo dei periodi esteri è possibile solo a condizione che detti periodi siano maturati in fondi esteri posti a tutela della medesima categoria di lavoratori o, in mancanza di un fondo estero corrispondente, che i periodi esteri siano stati maturati in relazione allo svolgimento di un’attività che, se fosse stata svolta in Italia, avrebbe comportato l’iscrizione al fondo speciale.

 

Per quanto riguarda il Fondo elettrici, che provvede al trattamento di quiescenza e pensionistico dei dipendenti ENEL e delle imprese elettriche private, si rinvia integralmente alle disposizioni impartite con messaggio n. 21395 del 28 maggio 1998, in base alle quali, per gli iscritti entro il 15 novembre 1996, è possibile cumulare  con i contributi del Fondo stesso anche i periodi di contribuzione compiuti all’estero, in Paesi dell’Unione europea o legati all’Italia da Convenzioni di sicurezza sociale, relativi allo svolgimento di attività diversa da quella specificamente prevista per l’assoggettamento al Fondo stesso.

 

Infine, a chiusura delle disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che: “se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio

o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57”, relativo alla totalizzazione dei periodi inferiori all’anno (vedi successivo punto 8).

 

Si precisa che, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche italiane di invalidità, vecchiaia e superstiti, per nessuna di esse è previsto che, quale requisito per il perfezionamento del diritto,  il richiedente sia in attività e, quindi, assicurato al momento del verificarsi del rischio. Pertanto, la disposizione in esame non assume rilevanza ai fini della concessione delle prestazioni a carico dell’assicurazione italiana.

                                 

f) Totalizzazione dei periodi assicurativi ex articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: modalità di utilizzo dei periodi esteri

 

In riferimento alle modalità di utilizzo della contribuzione estera nel caso di prestazioni da liquidare, a favore di soggetti iscritti a due o più forme pensionistiche obbligatorie, in applicazione delle disposizioni nazionali in materia di totalizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, si confermano le disposizioni già emanate in materia (vedi messaggi nn. 30610 del 16 novembre 2006, 5188 del 27 febbraio 2007, 4366 del 27 febbraio 2008, 2336 del 25 gennaio 2010 e 4670 del 15 febbraio 2010, già citati al precedente punto 1).

 

Pertanto, si ribadisce che i periodi maturati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale devono essere conteggiati, a prescindere dal limite di 3 anni previsto dall'articolo 1, comma 76, lettera a), della legge 24 dicembre 2007 n. 247, rispettando, invece, il periodo minimo necessario per l’applicazione della normativa comunitaria (1 anno) o delle singole convenzioni bilaterali.

 

g) Disposizioni speciali per dipendenti pubblici coperti da un regime speciale (articoli 49 e 60 del regolamento di base)

 

Per completezza d’informazione, anche se la materia non rientra nella competenza dell’Istituto, si illustrano le norme specifiche per i dipendenti pubblici coperti da un regime speciale che, per quanto riguarda l’Italia, sono di competenza dell’INPDAP.

 

Gli articoli 49 e 60 del regolamento di base contengono disposizioni speciali per i dipendenti pubblici. In particolare l’articolo 49 prevede l’applicazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni  del regolamento relative:

-    alla totalizzazione dei periodi (articolo 6 del regolamento di base, titolo 1);

-    alle prestazioni di invalidità (articoli 44, 46, 47 e 48 del regolamento di base, capitolo 4).

 

Peraltro, l’articolo 60 estende ai dipendenti pubblici, oltre alle norme sulla totalizzazione dei periodi, anche:

-   le disposizioni generali previste per le pensioni di vecchiaia e superstiti (articolo 50);

-   le disposizioni speciali previste per la totalizzazione dei periodi (limitatamente al paragrafo 3

    dell’articolo 51);

-   le disposizioni relative alla liquidazione delle prestazioni (articolo 52);

-   le disposizioni relative alla presa in considerazione dei periodi inferiori all’anno (articolo 57).

 

Inoltre, l’articolo 60, paragrafo 2, contiene disposizioni relative alla totalizzazione nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro subordini l’acquisizione del diritto a prestazione alla condizione che tutti i periodi siano compiuti in un regime per i dipendenti pubblici. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

 

Infine, l’articolo 60, paragrafo 3, precisa che se la legislazione di uno Stato prevede che le prestazioni per i dipendenti pubblici siano calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prenda in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.

 

Da quanto esposto si evince che la nuova regolamentazione sostanzialmente non modifica le disposizioni precedenti, che, pertanto, si richiamano integralmente (vedi circolare n. 125 del 7 giugno 1999).

 

5.   Liquidazione delle prestazioni 

 

a) Calcolo della pensione autonoma

 

L’articolo 52 del regolamento n. 883/2004 detta le disposizioni relative alla liquidazione delle prestazioni, in base alle quali qualora la persona assicurata possa far valere un diritto a pensione in base ai soli periodi compiuti in virtù della legislazione di un altro Stato, senza la necessità di far ricorso alla totalizzazione dei periodi compiuti in altri Stati membri, l’istituzione competente del primo Stato deve determinare l’importo della pensione spettante a detta persona unicamente in base ai periodi compiuti sotto la propria legislazione (articolo 52, paragrafo 1, lettera a).

 

Tuttavia, in tali casi l’istituzione competente è tenuta a procedere anche al calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata (articolo 52, paragrafo 1, lettera b) ed allegato VIII), al fine di accertare se all’interessato possa spettare, in base a tale criterio di calcolo, un pro-rata di importo più favorevole rispetto a quello della pensione autonoma. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 3, stabilisce che l’interessato ha diritto a percepire, dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e quello risultante  dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.

 

Si precisa che, per quanto riguarda le modalità di calcolo della pensione autonoma a carico dell’assicurazione italiana, si tiene conto, ove occorra, della situazione reddituale dell’interessato, comprendendovi, ovviamente, la pensione estera, nonché delle norme anticumulo e delle regole di priorità per l’attribuzione delle prestazioni familiari previste dalla normativa comunitaria.

 

b) Calcolo del pro-rata

 

Per il calcolo del pro-rata di pensione – cui si procede sia nel caso in cui il diritto a pensione risulti raggiunto unicamente con il cumulo dei periodi maturati negli altri Stati membri, sia nel caso in cui, come evidenziato, il diritto sia perfezionato anche in regime autonomo - deve essere prima di tutto determinato l’importo della pensione teorica (articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i).

 

-  Modalità di calcolo della pensione virtuale o teorica

 

 

In base all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i) “l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico”.

 

Pertanto, ai fini della determinazione della pensione virtuale, si deve preliminarmente procedere alla totalizzazione di tutti i periodi, assicurativi, di residenza e dei periodi equivalenti risultanti a favore del richiedente presso tutte le istituzioni competenti dei singoli Stati interessati.

 

A tale scopo, deve essere tenuto presente quanto già esposto al precedente punto 4 con riferimento alla totalizzazione, nonché, in particolare per quanto riguarda i criteri in materia di sovrapposizione e di conversione, le regole  enunciate dagli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale, punto 9).       

 

Una volta effettuate le operazioni di totalizzazione si procede alla determinazione della pensione virtuale. Al riguardo, occorre tenere presente, altresì, le disposizioni complementari contenute nell’articolo 56 del regolamento di base. In particolare, l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), prevede che, qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell’avverarsi del rischio, sia superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di uno degli Stati in causa, per la concessione di una prestazione completa, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo della pensione virtuale, detta durata massima anziché la durata totale dei periodi maturati negli Stati interessati.

 

Tuttavia, la norma citata precisa che tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione nazionale applicata.

 

Pertanto, l’importo della pensione virtuale non può essere superiore all’importo della pensione autonoma calcolata sulla base della durata massima dei periodi di assicurazione prevista dalla legislazione applicata dall’istituzione che effettua il calcolo.

 

Per quanto concerne, poi, la determinazione della pensione virtuale italiana, si ritiene utile ribadire che l’anzianità contributiva maturata al dicembre 1992 e al dicembre 1995, per determinare il sistema di calcolo (retributivo, misto o contributivo), deve essere accertata tenendo conto anche dei periodi di assicurazione compiuti  negli altri Stati membri (circolare n. 261 del 19 novembre 1993 e circolare n. 123 del 12 giugno 1996).

 

Inoltre, nel caso in cui la durata totale dei periodi italiani ed esteri dovesse superare l’anzianità contributiva massima (2080 settimane), prevista dalla legislazione italiana, le settimane estere dovranno essere ridotte entro tale limite (vedi circolare n. 2036 Prs. del 6 ottobre 1972, parte X, punto 3). 

 

- Modalità di calcolo del pro-rata

 

In merito alle modalità di calcolo dell’importo del pro-rata, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto ii), prevede che, una volta determinato l’importo della pensione virtuale, “l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione pro-rata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati”.

 

Ne consegue che, per il calcolo del pro-rata italiano, l’ammontare teorico della pensione (importo virtuale), determinato secondo le modalità descritte, viene ridotto in modo proporzionale al rapporto (c.d. coefficiente di riduzione) tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e la durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati, prima dell’avverarsi del rischio.

 

All’importo della pensione calcolato secondo i criteri sopra esposti (pensione autonoma ovvero pro-rata), l’istituzione competente applica, se ne ricorrono le condizioni, in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di base, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione (clausole anticumulo) previste dalla propria legislazione, nei limiti stabiliti dagli articoli 53, 54 e 55 del medesimo regolamento.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, nel caso in cui in base alla legislazione di uno Stato membro risulti che la prestazione autonoma sia sempre di importo pari o superiore a quello della prestazione calcolata secondo le regole del pro-rata, l’istituzione competente di tale Stato può, in presenza di determinate condizioni, non effettuare il doppio calcolo (autonomo e pro-rata).

 

La norma in esame dispone che ai sensi di detta legislazione non si proceda al calcolo in pro-rata se:

- tale legislazione sia indicata nell’allegato VIII, parte 1;

- non sia applicabile una legislazione che prevede clausole anticumulo sia per prestazioni della stessa natura (articolo 54) che di natura diversa (articolo 55), a meno che non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 55, paragrafo 2, per cui l’istituzione competente non effettua, in relazione alle prestazioni autonome, la prevista divisione degli importi in applicazione delle norme anticumulo;

- non si debba applicare l’articolo 57, in quanto periodi inferiori all’anno diano, comunque, titolo ad una prestazione pensionistica. 

 

Per quanto riguarda la legislazione italiana, poiché l’Italia non figura nel citato allegato VIII, nel caso di pensione il cui diritto sia perfezionato sulla base dei soli periodi assicurativi italiani, si dovrà procedere in ogni caso anche al calcolo secondo i criteri del pro-rata, al fine di determinare e porre in pagamento la prestazione più favorevole (vedi messaggi nn. 16971 del 21 aprile 1998, 19229 del 25 luglio 2007 e 9749 del 30 aprile 2008).   

 

Infine, il paragrafo 5 dell’articolo 52 stabilisce che i criteri previsti per il calcolo del pro-rata non si applicano ai regimi previdenziali che prevedono prestazioni il cui calcolo non sia legato alla durata dei periodi di assicurazione, purché tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In questi casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato (prestazione autonoma).

 

 

6. Calcolo della retribuzione, dei redditi pensionabili e del montante contributivo

 

L’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), precisa che nel caso in cui “la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica”.

 

Inoltre, l’istituzione competente utilizza “ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica”, se ne ricorrono le condizioni in base alle procedure indicate, per lo Stato membro interessato, nell’allegato XI, nel quale, peraltro, non figura l’Italia.

 

Per il calcolo delle prestazioni a carico dell’assicurazione italiana, per la determinazione delle retribuzioni e/o redditi pensionabili, nonché per l’importo  dei contributi per le prestazioni da liquidare in base al sistema contributivo, si prenderanno a riferimento unicamente le retribuzioni, i redditi e i contributi relativi ai periodi di assicurazione maturati in Italia.

 

Peraltro, poiché l’Italia non figura nell’allegato XI, i periodi maturati in altri Stati membri saranno utilizzati ai fini del calcolo, secondo le modalità già indicate in materia di totalizzazione e calcolo delle prestazioni, non essendo prevista l’applicazione di modalità particolari. 

 

Per quanto concerne le prestazioni da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), la quale riguarda soltanto le legislazioni degli Stati membri per le quali il calcolo delle prestazioni si basa su elementi diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e, quindi, non legati al tempo, mentre, ai sensi della legislazione nazionale, il calcolo delle prestazioni pensionistiche è sempre subordinato al compimento di un periodo di assicurazione. 

 

Ne consegue che non trova applicazione neppure il paragrafo 2 del citato articolo, che si riferisce alla rivalutazione delle prestazioni menzionate al paragrafo 1.

 

Da quanto sopra esposto, si evince che in linea di massima le nuove disposizioni comunitarie, in materia di calcolo della pensione virtuale e del pro-rata, non modificano sostanzialmente la precedente normativa. Pertanto, per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si confermano le disposizioni già emanate in materia. 

 

7. Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione: periodi di assicurazione volontaria (articolo 43 del regolamento di applicazione)

 

L’articolo 43 del regolamento di applicazione riporta disposizioni aggiuntive per il calcolo delle prestazioni. In particolare il paragrafo 1 precisa che, ai fini del calcolo della pensione virtuale e dell’importo del pro-rata, si applicano, nel caso di sovrapposizione tra i periodi di assicurazione degli Stati membri interessati, le regole riportate nell’articolo 12 del medesimo regolamento.

 

Nello specifico, qualora i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione, perché coincidenti con periodi maturati a titolo di assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione dello Stato membro, sotto la cui legislazione i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati maturati, calcola l’importo corrispondente a tali periodi secondo le norme previste dalla legislazione nazionale applicata. In questo caso, l’importo effettivo della prestazione, calcolato secondo le regole del pro-rata, viene maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata (articolo 43, paragrafo 2).

 

Per quanto concerne la legislazione italiana, come già precisato al precedente punto 4 in materia di totalizzazione, i periodi di assicurazione volontaria compiuti in Italia, anche se sovrapposti ai periodi esteri di contribuzione obbligatoria, sono presi in considerazione sia per il calcolo della pensione virtuale che del pro-rata.

 

Inoltre, il paragrafo 3 prevede che l’istituzione di ogni Stato membro debba calcolare, secondo le modalità previste dalla propria legislazione, l’importo spettante a suo carico per i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base, non deve essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.

 

Nel caso in cui la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di determinare tale importo, a causa di una diversa valutazione dei periodi di assicurazione, si può stabilire un importo convenzionale. Le modalità per determinare detto importo convenzionale saranno stabilite dalla Commissione amministrativa.

 

Per quanto riguarda la legislazione italiana, qualora da parte delle istituzioni estere venga comunicata  l'esistenza  di contributi volontari o indicata separatamente la quota di pensione relativa a tale contribuzione, le Sedi dovranno tener conto di detti contributi secondo le regole consuete e prendere in considerazione la suddetta quota della prestazione estera ai fini dell'applicazione delle norme relative all'integrazione al minimo, atteso che queste ultime non rivestono la natura di clausole anticumulo.

 

Viceversa, le Sedi, qualora vi sia una richiesta in tal senso da parte degli organismi esteri, dovranno calcolare a parte tale quota e comunicarla ai predetti  organismi. Per effettuare tale calcolo sarà sufficiente applicare  all'importo adeguato della pensione  il  rapporto  esistente  tra  l'intera  contribuzione  italiana e quella volontaria (vedi circolari n. 132 del 10 giugno 1993 e n. 76 del 16 marzo 1995).

 

8.   Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno

 

L’articolo 57 del regolamento n. 883/2004 conferma il periodo assicurativo minimo di un anno  per effettuare il cumulo. Infatti, detta disposizione precisa che l’istituzione competente, alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concedere alcuna prestazione, se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito, in virtù di tale legislazione (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di base).

 

Ai fini dell’articolo in esame, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che consentono di beneficiare della prestazione (periodi utili per il diritto) o ne aumentano la misura (periodi utili per la misura). 

 

In base alla norma citata, tuttavia, i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sia per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione in virtù della legislazione applicata  da dette istituzioni, che per il calcolo  della  pensione teorica (articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i), del regolamento di base).

 

L’applicazione integrale di tale criterio potrebbe precludere al lavoratore, che risulti assicurato in più Stati per periodi inferiori all’anno, l’acquisizione del diritto a prestazioni a carico di tutte le legislazioni interessate. Al fine di evitare questo, il paragrafo 3 dell’articolo 57 dispone che in tali casi le prestazioni dovranno essere concesse unicamente in virtù della legislazione dell’ultimo Stato nel quale il lavoratore è stato assicurato le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti nei vari Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

 

Infine si precisa che le disposizioni dell’articolo 57 non si applicano ai regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di assicurazione non sono rilevanti ai fini del calcolo, indicati nella parte II dell’allegato VIII (articolo 57, paragrafo 4).

 

Per quanto riguarda l’assicurazione italiana, la nuova regolamentazione non introduce  innovazioni di rilievo in merito alle modalità di utilizzo dei periodi inferiori all’anno e, pertanto,  si confermano le precedenti disposizioni  già emanate in materia (in particolare vedi circolare n. 3 del 5 gennaio 1993, parte II, punto 2, e messaggi nn. 9254 del 21 settembre 1999 e 21265 del 6 luglio 2004).

 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame, devono essere presi in considerazione sia i periodi esteri utili solo per il diritto che quelli utili solo per la misura della prestazione; se nell’estratto contributivo estero è indicato un numero di settimane utili per il diritto diverso da quello delle settimane utili per la misura, deve essere preso in considerazione il valore più elevato dei due.

 

9.   Periodi di cura dei figli (articolo 44 del regolamento di applicazione)

 

E’ stata ravvisata la necessità di norme specifiche per definire la legislazione applicabile nel prendere in considerazione i periodi in cui la persona si è dedicata alla cura dei figli. Pertanto, il regolamento (CE) n. 987/2009, all’articolo 44, specifica quale periodo debba essere considerato “periodo di cura dei figli” ai fini pensionistici e stabilisce i criteri per determinare quale sistema pensionistico ne debba tener conto qualora la legislazione dello Stato competente non lo prenda in considerazione ai fini pensionistici.  

 

Per periodo di cura dei figli s’intende “qualsiasi periodo accreditato secondo la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente” (articolo 44, paragrafo 1)

 

 

Lo stesso articolo 44, ai paragrafi 2 e 3, disciplina i casi in cui i periodi dedicati alla cura dei figli non siano considerati utili a pensione dalla legislazione dello Stato competente secondo le norme del titolo II e prevede che “Qualora in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli  secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio. Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma”.

 

La norma in esame prevede, quindi, che i periodi di cura dei figli, non utili a pensione nello Stato competente, devono essere presi in considerazione ai fini pensionistici dall’istituzione dello Stato in cui la persona risulta precedentemente assicurata in relazione alla sua attività lavorativa, dipendente o autonoma, a condizione che successivamente non sia o divenga  soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione concreta della disposizione in esame, considerato che  ciascuno Stato nel determinare i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche e la tipologia di contribuzione da prendere in considerazione applica le disposizioni previste dalla propria legislazione, nel caso di pensioni da liquidare a carico dell’assicurazione italiana non possono essere presi in considerazione periodi di cura dei figli, non riconosciuti dagli altri Stati membri, che siano per loro natura diversi da quelli previsti dalla nostra legislazione (vedi in particolare la circolare n. 107 del 24 luglio 2007).

 

Si ritiene utile precisare che, in base alla legislazione italiana, i periodi di cura dei figli considerati utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche sono:

- i periodi di congedo parentale (articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151); 

- i periodi, corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, riscattati ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- i periodi di congedo per la malattia del figlio (articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, si confermano le disposizioni contenute nel messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004.

 

Per lo scambio delle informazioni relative ai periodi di cura dei figli è previsto il PAPER SED P1000.

 

10.   Attribuzione di un’integrazione

 

L’articolo 58 del regolamento di base stabilisce che al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima dovuta, per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione, in base alla legislazione di  tale Stato, sempre che una prestazione gli sia dovuta ai sensi di detta legislazione.

 

A questo fine, l’istituzione competente dello Stato di residenza è tenuta a versare all’interessato, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di detto Stato, un’integrazione pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni complessivamente spettanti in base alle varie legislazioni e l’importo della prestazione minima dovuta in base alla legislazione applicata da tale istituzione.

 

Al riguardo, si precisa che l’articolo 11 del regolamento di applicazione riporta i criteri e gli  elementi che consentono alle istituzioni di determinare la residenza (vedi circolare sui nuovi regolamenti  comunitari - parte generale, punto 10).

 

Inoltre, per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana, si precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del regolamento di base, nell’allegato X di detto regolamento, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento n. 883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione, tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di tale Stato e sono a suo carico.   

 

Ne consegue che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico dell’assicurazione italiana in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o delle pensioni estere - deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato che sia residente in Italia.

 

Infine, si conferma che l’importo spettante a titolo di integrazione al trattamento minimo non deve essere compreso nella determinazione della pensione teorica (vedi circolare n. 10 del 30 gennaio 2006).

 

11.  Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

 

In linea generale l’articolo 59 del regolamento n. 883/2004 stabilisce che le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro debbano essere applicate anche alle prestazioni  liquidate in applicazione della normativa comunitaria.

 

In particolare la norma citata dispone che:

a) se la legislazione degli Stati interessati prevede che le prestazioni siano modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni già liquidate ai sensi della normativa comunitaria, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo delle stesse;

b) se, viceversa, le modifiche derivano da mutamenti delle norme o degli elementi di calcolo delle prestazioni, deve essere effettuato un nuovo calcolo in conformità delle disposizioni contenute nell’articolo 52 del regolamento di base (vedi il punto 5).

 

In sostanza, l’articolo 59 non modifica le disposizioni, già previste dalla precedente regolamentazione (articolo 51 del regolamento n. 1408/71), in materia di rivalutazioni e nuovo calcolo delle prestazioni. Restano, pertanto, confermate le disposizioni dell’Istituto già emanate in materia.  

 

12. Ricostituzione delle pensioni: Decisione della Commissione amministrativa  n.  105 del 19 dicembre 1975 (sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009)

 

La Commissione amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con  Decisione H1 del 12 giugno 2009, ha deciso in merito alla transizione dai regolamenti (CEE)    n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ed all’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa.

 

In particolare, le decisioni e le raccomandazioni elencate nella parte B dell’allegato alla Decisione H1 saranno sostituite da decisioni e da raccomandazioni nuove.

 

La Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale adottata il 12 giugno 2009, che sostituisce la Decisione n. 105 del 19 dicembre 1975, relativa all’applicazione dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 prevede che:

 - l’istituzione che attribuisce un’integrazione in conformità dell’articolo 58 del regolamento di base informa (PAPER SED 13000) l’istituzione competente di ciascun altro Stato membro  ai sensi della cui legislazione il beneficiario ha diritto ad una prestazione concessa secondo le disposizioni del capitolo 5 del regolamento;

- l’istituzione competente di ciascun altro Stato membro che paga al beneficiario prestazioni ai sensi del capitolo 5 del regolamento di base comunica (PAPER SED 12000) ogni anno, in gennaio, all’istituzione che paga l’integrazione, l’importo della prestazione che versa al beneficiario a partire dal 1° gennaio dello stesso anno. Le richieste di informazioni relative agli importi delle pensioni erogate dalla o dalle istituzioni in causa vengono inoltrate con il PAPER SED 11000. 

 

La nuova decisione non introduce innovazioni in materia; pertanto, per le operazioni di ricostituzione annuale delle pensioni e per l’aggiornamento delle pensioni estere, in applicazione della citata decisione, si confermano le  disposizioni già emanate in merito (vedi in particolare la circolare n. 185 del 3 luglio 1995 e il messaggio n. 71 del 28 febbraio 2002).

 

13.  Clausole anticumulo

 

13.1  Criteri e disposizioni generali

 

Il sistema di calcolo delle pensioni basato sul metodo della totalizzazione e della ripartizione viene garantito dai regolamenti comunitari, come noto, nei casi in cui il calcolo della pensione autonoma, che è basato sui soli periodi nazionali e su eventuali riduzioni, sospensioni o soppressioni previste dalla legislazione nazionale, risulti meno favorevole. Al fine di evitare un’applicazione eccessivamente rigorosa delle norme nazionali secondo le quali una pensione è ridotta, sospesa o soppressa, i regolamenti prevedono disposizioni che condizionano strettamente l’applicazione di tali norme nazionali. Occorre tenere presente, altresì, che, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, non possono essere imposte restrizioni a livello comunitario al cumulo di pensioni autonome acquisite a carico di due o più Stati membri. Compete al legislatore nazionale emanare norme di riduzione, sospensione o soppressione delle prestazioni, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro cui devono essere applicate le norme nazionali.

 

Pertanto, i regolamenti garantiscono l’importo della pensione in pro-rata che sia più favorevole di quello della pensione autonoma, risultante dall’applicazione delle norme anticumulo nazionali e stabiliscono i criteri in base ai quali applicare le norme anticumulo nei casi di contemporanea applicazione di norme anticumulo analoghe da parte di due o più Stati comunitari.

 

In particolare, gli importi delle prestazioni autonome che dovrebbero essere sospese o soppresse su base reciproca, in quanto non spettanti per la rigorosa applicazione delle norme nazionali, devono essere divisi per il numero delle prestazioni da sospendere o sopprimere (vedi articolo 10 del regolamento di applicazione).

 

Disposizioni generali relative al cumulo di prestazioni della stessa natura, di natura diversa e altri redditi sono comprese nell’articolo 53 del regolamento di base, il quale stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle clausole anticumulo, occorre distinguere le prestazioni della stessa natura dalle prestazioni di natura diversa.

 

Sono prestazioni della stessa natura quelle derivanti dai periodi assicurativi maturati da una stessa persona. Le altre prestazioni devono essere considerate prestazioni di natura diversa.

 

In particolare, l’articolo 53, paragrafo 3, stabilisce tassativamente i casi in cui possono operare le clausole anticumulo nazionali. Qualora le clausole anticumulo nazionali siano effettivamente applicabili ai sensi del citato paragrafo 3, si dovranno seguire i criteri applicativi fissati dai successivi articoli 54, per il  cumulo di prestazioni della stessa natura, e 55, per il cumulo di prestazioni di natura diversa o altri redditi.

 

a) Applicazione delle clausole nazionali aventi rilevanza esterna

 

Le istituzioni, secondo il suindicato articolo 53, paragrafo 3, lettera a), applicano le disposizioni nazionali anticumulo soltanto se esse prevedano esplicitamente che si tenga conto delle prestazioni e dei redditi acquisiti all’estero (clausole esterne).

 

Gli importi delle prestazioni estere debbono essere presi in considerazione, sempreché siano espressamente menzionate dalla legislazione interna, al lordo di imposte, contributi previdenziali, trattenute o contributi individuali (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, b). 

 

Tuttavia, le istituzioni considerano l’importo delle prestazioni estere al netto delle detrazioni, qualora ciò sia previsto dalla legislazione che esse applicano.

 

b) Assicurazione volontaria e facoltativa

 

Come già precisato al precedente punto 7, gli importi delle prestazioni erogate da uno Stato derivanti da contribuzione volontaria o facoltativa non devono essere presi in considerazione nell’applicazione delle norme anticumulo e, quindi, non sono soggetti alle clausole anticumulo eventualmente previste dall’altro Stato (vedi articoli 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, 43, paragrafo 3, del regolamento di applicazione e circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, c).  

 

 

c)  Limiti alla riduzione dell’importo di una prestazione

 

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera d), qualora un solo Stato applichi clausole anticumulo, la prestazione non può essere soppressa per il solo fatto della sussistenza di una prestazione o reddito estero, ma può al massimo essere ridotta dell’importo della prestazione o del reddito esteri (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, d).

 

Le norme fin qui indicate, aventi carattere generale, sono applicabili tenendo conto delle disposizioni specifiche di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento n. 883/2004.

 

13.2  Cumulo di prestazioni della stessa natura (articolo 54 del regolamento di base)

 

a) Prestazione pro-rata

 

La prestazione pro-rata non può essere soggetta ad alcuna riduzione, sospensione o soppressione se vi è cumulo con prestazioni della medesima natura, derivanti da periodi assicurativi maturati da una stessa persona.

 

b) Prestazione autonoma

 

La prestazione autonoma può essere ridotta, sospesa o soppressa se vi è cumulo con prestazioni della stessa natura, nel caso in cui il suo importo:

- sia indipendente dalla durata dei periodi assicurativi o di residenza;

- sia determinato in funzione di un periodo fittizio compreso tra la data del rischio ed una data successiva e sia cumulata con prestazioni dello stesso tipo oppure con una prestazione il cui importo sia indipendente dai periodi assicurativi o di residenza.

 

Tuttavia, la prestazione autonoma alla quale si applichino le clausole di riduzione nazionali, il cui importo sia determinato in funzione del periodo fittizio e che si cumuli con prestazioni dello stesso tipo, può non subire modifiche qualora sia stato concluso un accordo tra due o più Stati per tener conto dello stesso periodo fittizio una sola volta. Al riguardo nessun accordo è stato stipulato dall’Italia. 

 

Le prestazioni il cui importo sia indipendente dalla durata dei periodi e le prestazioni il cui importo dipenda da un periodo fittizio sono indicate nell’allegato IX al regolamento di base che, per l’Italia, comprende le pensioni di inabilità (vedi anche la circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 3). 

 

13.3  Cumulo di prestazioni di natura diversa o altri redditi (articolo 55 del regolamento di base)

 

L’articolo 55 del regolamento di base, nel disciplinare i casi in cui si verifichi il cumulo di prestazioni di natura diversa o di altri redditi ed occorra applicare le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione nazionale, distingue le ipotesi di  cumulo di prestazioni autonome, di più prestazioni pro-rata, di prestazioni autonome e pro-rata.

 

Peraltro, si ritiene utile confermare le disposizioni relative alla compatibilità tra prestazioni pensionistiche e per disoccupazione, di cui alla circolare n. 99 del 26 aprile 1993 ed al messaggio n. 3937 del 18 febbraio 2009.

 

 

Si ribadisce, inoltre, il principio fondamentale in forza del quale le prestazioni pro-rata non sono soggette a norme di riduzione, sospensione o soppressione solo se cumulate con prestazioni della stessa natura, mentre possono essere soggette alle norme di riduzione se cumulate con prestazioni di natura diversa (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 4), o con altri redditi.    

 

a) Cumulo di più prestazioni autonome di diversa natura o altri redditi

 

Nel caso in cui due o più prestazioni autonome siano soggette alle norme anticumulo nazionali, le istituzioni sono tenute a dividere gli importi della o delle prestazioni o degli altri redditi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

 

Pertanto, diversamente dalla regola precedente (art. 46 quater del regolamento n. 1408/71), che applicava tale criterio all’importo della riduzione o della sospensione, la regola attuale si riferisce all’intera prestazione o reddito, e potrebbe, quindi, comportare la soppressione in toto di una prestazione.

 

Allo scopo di evitare il trasferimento di ulteriori oneri sugli Stati con normative anticumulo meno rigorose, si è stabilito che l’eventuale soppressione della pensione in un determinato Stato non faccia perdere lo status di pensionato ai fini dell’applicazione delle norme del regolamento di base concernenti le categorie di prestazioni non pensionistiche. In questo modo gli interessati potranno continuare a fruire di tutte le prestazioni accessorie connesse a tale status (prestazioni familiari, di malattia ecc.), erogate in precedenza dallo Stato che ha soppresso la pensione. 

 

La disposizione più restrittiva di cui sopra, introdotta dal nuovo regolamento, non si applica alle pensioni i cui requisiti di attribuzione siano stati maturati anteriormente al 1° maggio 2010, data di applicazione della nuova regolamentazione (articolo 87, paragrafo 9, del regolamento di base). A tali pensioni continuerà ad applicarsi il citato articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71 (vedi circolare n.132 del 10 giugno 1993, Parte III, punto 4).

 

L’istituzione competente non effettua la divisione prevista, se già in applicazione della propria legislazione tiene conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi e di tutti gli altri elementi in misura ridotta, in base al coefficiente utilizzato per la proratizzazione della pensione virtuale (vedi articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base).

 

b) Cumulo di più prestazioni pro-rata di diversa natura o altri redditi

 

Nell’ipotesi in cui le norme anticumulo nazionali debbano essere applicate ad una o più prestazioni pro-rata, secondo quanto disposto dall’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), le istituzioni devono tener conto degli importi della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi o di altri elementi ridotti in base al coefficiente utilizzato per la proratizzazione della pensione virtuale. 

 

c)  Cumulo di prestazioni autonome e pro-rata con prestazioni di diversa natura o altri redditi

 

Qualora, a causa della presenza di prestazioni di diversa natura o di altri redditi, una o più prestazioni autonome ed una o più prestazioni pro-rata debbano essere ridotte, sospese o soppresse in applicazione di clausole nazionali, le prestazioni autonome devono essere ridotte secondo quanto specificamente indicato alla lettera a), le prestazioni pro-rata secondo quanto indicato alla lettera b) di questo paragrafo.

 

d) Norme anticumulo nazionali in forza delle quali il diritto a prestazione non è acquisito

 

Le norme fin qui esposte in materia di cumulo di prestazioni di diversa natura,  devono essere applicate, mutatis mutandis, qualora la legislazione di uno o più Stati membri preveda che il diritto alla pensione non possa essere acquisito se la persona interessata beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, o di altri redditi (articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di base).    

 

14.  Revoca di una domanda di prestazione (articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di applicazione)

 

L’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di applicazione precisa che la revoca o rinuncia ad una domanda di prestazione (comunicata con il PAPER SED P10000) prevista dalla legislazione di un determinato Stato membro non si estende alle domande di prestazioni a carico delle legislazioni degli altri Stati membri. La norma in esame si applica sia alle pensioni di vecchiaia che a quelle di invalidità e superstiti.

 

Pertanto, in questo caso viene meno, per qualsiasi tipo di pensione, l’obbligo della trattazione contestuale della  domanda a carico di tutti gli Stati membri cui l’assicurato era stato soggetto.

 

Per quanto concerne, infine, gli effetti di tale revoca (o rinuncia) ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, si confermano le disposizioni già emanate (vedi circolare n. 260 del 11 ottobre 1995); pertanto, la prestazione italiana sarà posta in pagamento nell’importo a calcolo.

 

15.  Liquidazione provvisoria e ricalcolo provvisorio di una pensione (articoli 50 e 51, paragrafo 1, del regolamento di applicazione)

 

L’articolo 7 del regolamento di applicazione prevede che una sola istituzione, quella competente, proceda al calcolo provvisorio della prestazione dovuta, qualora detta istituzione non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che le permettano di calcolare l’importo definitivo della prestazione.

 

L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in deroga alla disposizione dell’articolo 7 sopraccitato, impone ad ogni istituzione, che nel corso dell’istruttoria di una domanda di pensione rilevi che l’interessato ha diritto ad una prestazione autonoma ai sensi della legislazione da essa applicata, di liquidare senza indugio tale prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. La prestazione è da considerare a carattere provvisorio se l’importo erogato può essere modificato a seguito del completamento della fase istruttoria della domanda.

 

Se, viceversa, nel corso dell’istruttoria, in base alle informazioni possedute, risulti che il richiedente ha diritto ad una prestazione da un’istituzione solo in virtù del cumulo dei periodi di assicurazione fatti valere in due o più Stati membri, detta istituzione, se non dispone di tutti gli elementi che permettono un calcolo definitivo della prestazione, provvede ad erogare la prestazione, calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, sulla scorta degli elementi di cui dispone. Tale prestazione sarà pagata a titolo provvisorio e l’istituzione interessata effettuerà un nuovo calcolo nel momento in cui tutti gli elementi saranno disponibili.

 

L’anticipazione erogata deve essere d’importo per quanto possibile vicino a quello che probabilmente sarà erogato in modo definitivo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. Ogni istituzione che concede delle prestazioni ai sensi dell’articolo 52 a carattere provvisorio, segnala senza indugio al richiedente la concessione della prestazione esplicitando il suo carattere di provvisorietà e le eventuali possibilità di ricorso ai sensi della legislazione nazionale.

 

L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, precisa che le disposizioni dell’articolo 50, in materia di acconti provvisori e anticipi su prestazioni, trovano applicazione anche nei casi di ricalcolo delle prestazioni effettuato in applicazione dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4 (trasformazione delle pensioni di invalidità in pensione di vecchiaia), dell'articolo 50, paragrafo 4 (ricalcolo d’ufficio previsto man mano che sono soddisfatte le condizioni per ottenere la liquidazione della pensione ai sensi delle altre legislazioni in causa o per concessione della prestazione da parte delle legislazioni nei cui confronti era stato chiesto il differimento della liquidazione) e dell’articolo 59 (ricalcolo per modifiche delle norme nazionali per il calcolo delle prestazioni o per modifiche della situazione personale dell’interessato).  

 

Infine, si ribadisce che in base al paragrafo 2 del citato articolo 51: “in caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa (PAPER SED P6000) ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto”.

 

16. Comunicazione delle decisioni al richiedente (articolo 48 del regolamento di applicazione)

 

In base all’articolo 48 del regolamento di applicazione, ogni istituzione comunica al richiedente la decisione presa ai sensi della legislazione da essa applicata specificando i mezzi e i termini  per un eventuale ricorso.

 

L’istituzione di contatto (per la definizione vedi successivo punto 18 c), una volta ricevuta la comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione in causa, trasmette sia al richiedente che alle altre istituzioni interessate una nota che riepiloga tutte le decisioni (PAPER SED P7000). La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, in una lingua di sua scelta riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie.

 

Il richiedente, qualora dalla nota riepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi che le decisioni prese da due o più istituzioni abbiano avuto effetti lesivi dei suoi diritti, ha il diritto di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle istituzioni direttamente interessate entro i termini stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa e il risultato del riesame viene comunicato per iscritto al richiedente.

 

17. Disposizioni particolari relative alle prestazioni di invalidità (capitolo 4 del regolamento di base)

 

a) Calcolo della pensione per le persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A (articolo 44 del regolamento di base)

Come già precisato al punto 2, per “legislazione di tipo A” “si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell’allegato VI” (articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di base).

 

Qualora una persona sia stata soggetta esclusivamente a legislazioni di tipo A, le prestazioni devono essere liquidate a carico dell’istituzione che applica la legislazione di tipo A alla quale la persona era soggetta al momento dell’insorgere dello stato invalidante.

 

Se la legislazione di tale istituzione subordina l’acquisizione del diritto al maturare di periodi di assicurazione solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, la predetta istituzione terrà conto, se necessario (articoli 45 e 51, paragrafo 1, del regolamento di base), dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri solo se sono stati maturati in un regime corrispondente o, in alternativa, nella stessa occupazione oppure, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma (articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base).

 

Qualora non dovesse sorgere un diritto a carico di detta istituzione, la prestazione verrà concessa a carico dell’istituzione che applica la legislazione di tipo A in base alla quale l’interessato può ancora far valere un diritto  (articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base).

 

Infine, se la legislazione che eroga la prestazione in base alle disposizioni sopraccitate  contiene norme relative alla riduzione, sospensione o alla soppressione delle prestazioni d’invalidità, in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, si applicano integralmente le disposizioni relative alle clausole anticumulo contenute negli articoli 53, paragrafo 3, e 55, paragrafo 3 (articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di base).

 

b) Calcolo della pensione per le persone soggette esclusivamente  alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B (articolo 46 del regolamento di base)

 

Per il calcolo della pensione di invalidità a carico delle istituzioni che applicano “legislazione di tipo B”, come già precisato, si applicano i criteri previsti dalle disposizioni contenute nel capitolo 5.

 

I suddetti criteri devono essere seguiti anche dalle istituzioni che applicano legislazioni di tipo A, nei casi in cui la persona abbia diritto a una prestazione anche a carico di almeno un’istituzione che applica una legislazione di tipo B.

 

Tuttavia, se l’interessato è stato soggetto a una legislazione di tipo B e l’incapacità al lavoro seguita da invalidità sorge, in un momento successivo, mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, beneficia della prestazione esclusivamente a carico dell’istituzione che applica quest’ultima legislazione, ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di base, se:

 

- i requisiti per il diritto siano maturati esclusivamente ai sensi di tale legislazione ovvero di altre legislazione di tipo A, senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B;

- non faccia valere un eventuale diritto a pensione di vecchiaia.

 

Per quanto concerne le prestazioni di invalidità (assegno di invalidità e pensione di inabilità) da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, poiché, come già precisato, la legislazione italiana rientra tra le quelle di tipo B dovranno essere applicate le disposizioni contenute nel capitolo 5.

 

c) Accertamento dello stato invalidante - tabelle di concordanza (articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base)

 

L’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, riprendendo un principio già disciplinato dalla precedente regolamentazione, stabilisce che la decisione dell’istituzione di uno Stato membro, in merito allo stato di invalidità del richiedente, si impone all’istituzione di ogni altro Stato membro in causa in tutti i casi in cui le condizioni relative allo stato di invalidità risultino concordanti fra le legislazioni degli Stati interessati sulla base delle tabelle contenute nell’allegato VII del regolamento. In particolare, è prevista la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità tra l’Italia ed il Belgio e tra l’Italia e la Francia, limitatamente ai regimi indicati nell’allegato VII.

 

Per la concreta applicazione del citato articolo 46 nonché per il corretto uso delle tabelle si precisa quanto segue:

- al fine di accertare se il giudizio di invalidità espresso dall’istituzione di uno Stato sia vincolante per l’istituzione di un altro Stato, quest’ultima deve esaminare la tabella relativa allo Stato cui la medesima istituzione appartiene. Pertanto, per stabilire se i giudizi espressi dalle istituzioni belghe e francesi si impongono all’Istituto dovrà essere presa in considerazione la tabella intitolata Italia;

- il giudizio negativo in merito allo stato invalidante espresso da un’istituzione di uno Stato non è vincolante per le istituzioni degli altri Stati anche se, in base alle sopraccitate “Tabelle”, si rilevi una situazione di concordanza tra le rispettive legislazioni;

- il giudizio emesso a seguito di ricorso non si impone alle altre istituzioni anche in presenza di concordanza delle condizioni di invalidità.

 

Pertanto l’Istituto dovrà considerare vincolanti i giudizi espressi dalle istituzioni francesi e belghe, limitatamente ai casi di concordanza previsti, a condizione che non si tratti di giudizi negativi o emessi su ricorso.

 

Si ritiene utile ribadire che il giudizio di invalidità espresso dalle istituzioni estere sopraccitate si impone solo per l’accertamento del diritto all’assegno ordinario di invalidità. Le predette “Tabelle”, infatti, non devono essere applicate per l’attribuzione delle pensioni di inabilità.

 

Considerato che, in materia di concordanza delle condizioni di invalidità, i nuovi regolamenti non introducono elementi di innovazione, per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare si rinvia alle disposizioni già emanate in materia (circolare n. 2040 Prs. del 31 gennaio 1973, parte IV, punto 4,  circolare n. 2082 C.I. del 29 marzo 1982, messaggio n. 7743 del 24 luglio 1986, messaggio n. 30510 dell’11 giugno 1996).

 

d) Aggravamento dell’invalidità (articolo 47 del regolamento di base)

 

In base all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di aggravamento di uno stato invalidante per il quale una persona già beneficia di prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, si tiene conto di detto aggravamento e si applicano i seguenti criteri:

- nel caso in cui l’interessato sia stato soggetto a legislazioni di tipo B ovvero a legislazioni di tipo A e di tipo B si applicano integralmente le disposizioni contenute nel capitolo 5 del regolamento di base (articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base);

- ove l’interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento dell’insorgere dell’aggravamento. 

 

Nel caso in cui l’importo complessivo della prestazione o delle prestazioni dovute in applicazione dei criteri sopraccitati dovesse risultare inferiore all’importo della prestazione di cui l’interessato beneficiava a carico dell’istituzione precedentemente competente per il pagamento, detta istituzione è tenuta a corrispondere un’integrazione pari alla differenza tra i due importi (articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base).

 

Qualora, infine, l’interessato non maturi alcun diritto alle prestazioni a carico di             un’istituzione di un altro Stato membro, l’istituzione dello Stato membro precedentemente competente è tenuta ad erogare la prestazione, secondo la legislazione da essa applicata, tenendo conto degli effetti dovuti all’aggravamento nonché, se necessario, delle norme  speciali in materia di totalizzazione richiamate dall’articolo 45 del regolamento di base.

 

e) Trasformazione delle prestazioni d’invalidità in prestazioni di vecchiaia (articolo 48 del regolamento di base)

 

L’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che, qualora la legislazione o le legislazioni ai sensi delle quali le pensioni di invalidità siano state concesse prevedano che le prestazioni di invalidità siano trasformate in prestazioni di vecchiaia, detta trasformazione debba essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalle legislazioni interessate ed in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo 5. A tal proposito, si rinvia alle disposizioni impartite con le circolari nn.7 del 16 gennaio 2004 e 134 del 29 settembre 2004.

 

Nel caso in cui una persona titolare di prestazione di invalidità a carico dell’istituzione di uno Stato membro maturi il diritto ad una prestazione di vecchiaia ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, la prestazione di invalidità cui egli ha diritto, a carico della prima istituzione, continua ad essere erogata fino al momento in cui detta persona non maturi il diritto a pensione di vecchiaia anche a carico di tale istituzione, ovvero fino a quando, ai sensi della legislazione da questa applicata, sussistano le condizioni per poterne beneficiare (articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di base).

 

Qualora le prestazioni d’invalidità erogate secondo la legislazione di tipo A di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e non risultino ancora soddisfatte le condizioni necessarie per usufruire di analoga prestazione a carico di uno o più altri Stati membri, questi ultimi, a decorrere dalla data di trasformazione, metteranno in pagamento una prestazione di invalidità, calcolata in applicazione delle disposizioni del capitolo 5, come se tali disposizioni fossero applicabili fin dal momento in cui è insorto lo stato invalidante.

Dette prestazioni saranno erogate fino a quando l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate, ovvero, nel caso in cui la trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni (articolo 48, paragrafo 3, del regolamento di base).

 

Le prestazioni d’invalidità erogate secondo la legislazione di tipo A di uno Stato membro vengono ricalcolate, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo 5, nel caso in cui il beneficiario diventi titolare di prestazioni di invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro (articolo 48, paragrafo 4, del regolamento di base).

 

Si ritiene utile evidenziare, in materia di prestazioni di invalidità, quali siano i riflessi per le istituzioni interessate derivanti dall’applicazione dell’articolo 44 rispetto all’applicazione delle disposizioni del capitolo 5.

 

L’articolo 44 prevede che sia erogata un’unica prestazione di invalidità a carico dell’istituzione dello Stato membro competente (quello alla cui legislazione la persona era soggetta al momento del verificarsi del rischio), trattandosi di prestazione che prescinde dalla durata dei periodi assicurativi. Invece, l’applicazione delle norme contenute nel capitolo 5 comporta che tutte le legislazioni cui la persona è stata soggetta eroghino una prestazione, basata sui periodi assicurativi, qualora i requisiti previsti dalle legislazioni siano soddisfatti.

 

f) Presentazione della domanda di pensione di invalidità per le persone soggette a  legislazione di tipo A (articolo 45 del regolamento di applicazione)

 

La domanda di pensione di invalidità, da trattare ai sensi delle legislazioni di tipo A, in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, deve essere presentata all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dall’aggravamento di tale invalidità. La domanda può, in alternativa, essere presentata all’istituzione del luogo di residenza che deve inoltrarla all’istituzione competente (articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di applicazione).

 

Nel caso siano state concesse le prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione di invalidità (articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).

 

Nel caso di aggravamento dello stato invalidante (articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base), l'istituzione a cui l'interessato è stato soggetto da ultimo comunica l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute in base alla legislazione da essa applicata, all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni. Da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte fino a concorrenza dell’integrazione eventualmente dovuta, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base, dall’istituzione  dello Stato membro precedentemente competente (articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di applicazione).

 

Si rileva che, poiché la legislazione italiana, come più volte precisato, appartiene alle legislazioni di tipo B,  nel caso di persona residente in Italia che presenti una domanda di pensione di invalidità da trattare esclusivamente ai sensi delle legislazioni di tipo A, le Sedi dovranno limitarsi a trasmettere la domanda stessa all’istituzione competente.

 

g) Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di base

 

Nel caso in cui il richiedente non maturi il diritto alla prestazione richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro cui era soggetto al momento dell’insorgere dello stato invalidante, l’istituzione di tale Stato trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all'istituzione a cui quest'ultima è stata affiliata in precedenza, che provvede a sua volta all’istruttoria della domanda.

 

Per l’istruttoria di tale tipologia di domande, non sono applicabili gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione, in quanto tali disposizioni riguardano esclusivamente  le domande di pensione di vecchiaia, superstiti e invalidità a sensi delle legislazioni di tipo B.

 

h) Determinazione del grado di invalidità - istituzione abilitata a prendere la decisione nei casi di concordanza della condizioni di invalidità (articolo 49 del regolamento di applicazione)

 

Nell’ipotesi in cui siano da applicare le disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base (concordanza delle condizioni di invalidità), l’istituzione di contatto (per la definizione vedi successivo punto 18 c) è abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente, se la legislazione applicata da detta istituzione è indicata nell'allegato VII del regolamento di base e sempre che siano soddisfatti, ai sensi di tale legislazione, eventualmente tenendo conto delle norme in materia di totalizzazione, anche i requisiti diversi da quelli relativi al grado d’invalidità.

 

Nel caso in cui la legislazione applicabile dall’istituzione di contatto non sia compresa nel suddetto allegato ovvero i requisiti,  diversi da quelli relativi al grado d'invalidità, previsti da detta  legislazione non risultino soddisfatti, l'istituzione di contatto ne informa senza indugio l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. In tale ipotesi, quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d'invalidità del richiedente, se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione da essa applicata sono soddisfatte.

 

Qualora i predetti requisiti non risultino ancora soddisfatti, la questione può essere rinviata all’istituzione alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo, la quale verifica a sua volta i requisiti relativi all’applicabilità della totalizzazione dei periodi di assicurazione e, in caso di esito positivo, è abilitata ad adottare la decisione relativa al grado di invalidità del richiedente.

 

In ogni caso l’istituzione che risulta abilitata adotta la decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione da essa applicata siano soddisfatte, tenendo conto, se necessario, delle norme in materia di totalizzazione previste dagli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Detta istituzione è tenuta a notificare, senza indugio, la propria decisione alle altre istituzioni interessate.

 

Si ritiene utile ribadire che la decisione dell’istituzione abilitata (istituzione di contatto ovvero l’istituzione dello Stato di ultima assicurazione, o, se necessario, l’istituzione dello Stato di prima occupazione), in merito al grado d’invalidità del richiedente, è vincolante per l’istituzione di un altro Stato membro interessato, a condizione che detto Stato sia indicato nell’allegato VII del regolamento di base. Al momento, oltre all’Italia, vi figurano soltanto Francia e Belgio.

 

In tutti gli altri casi, ogni istituzione, basandosi sulla legislazione nazionale, può far esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il grado di invalidità (circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale, punto 14).

 

L’istituzione di ogni Stato membro interessato deve comunque prendere in considerazione documenti, referti medici e informazioni di carattere amministrativo raccolti  dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.

 

i)            Accertamenti sanitari effettuati dall’INPS ed a carico di istituzioni estere (articolo 82 del regolamento di base e articolo 87 del regolamento di applicazione)

 

L’INPS può essere chiamato ad espletare accertamenti sanitari nell’esclusivo interesse di istituzioni estere. Ciò può avvenire, ad esempio, quando l’Istituto non sia istituzione competente oppure quando l’Istituto debba effettuare accertamenti per verificare la persistenza dello stato di invalidità per conto di un’istituzione estera.

 

In tali casi i costi dei suddetti accertamenti restano a carico dell’Istituzione estera richiedente. L’importo da chiedere a rimborso dovrà corrispondere a quanto effettivamente speso per compensi ai medici a prestazione, per compensi ai medici specialistici esterni, per compensi ai laboratori per esami strumentali e d’analisi, per eventuali ricoveri in osservazione, etc, nonché per il trattamento di viaggio e l’indennità di trasferta spettante ai medici e per rimborso di spese di viaggio e diarie alla persona interessata ai controlli medici richiesti. Nel caso di visite mediche compiute dai medici dell’Istituto, dovranno essere richiesti in rimborso i compensi che si sarebbero dovuti corrispondere qualora gli accertamenti fossero stati espletati da medici a prestazione o specialisti esterni. In questa ipotesi la Sede dovrà compilare il PAPER SED S020. Si precisa che, da parte delle istituzioni estere, la richiesta di accertamenti sanitari per persone che risiedono e dimorano in Italia potrà riguardare anche prestazioni in denaro per assistenza di lungo periodo ed, in tal caso, la richiesta perverrà tramite il PAPER SED S061 e le Sedi dovranno inoltrare la risposta, relativa agli esami medici richiesti, con il PAPER SED S062.

Le Sedi, una volta disposti gli accertamenti che dovranno avvenire con la dovuta tempestività e inviata all'estero la relativa documentazione sanitaria (PAPER SED S064 - PAPER SED S062 per esami medici relativi a prestazioni di lungo termine), accertato che le spese sostenute sono da porsi a carico degli Enti esteri, dovranno tenere in evidenza i formulari per Stato debitore e, alla fine di ciascun semestre, procedere all'invio della richiesta di rimborso che dovrà, comunque, essere inoltrata non oltre il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.

Nella relativa richiesta dovranno essere sempre indicate con precisione le modalità di pagamento e, contestualmente all'invio della richiesta di rimborso, dovrà essere evidenziato contabilmente il credito verso gli Organismi esteri.

Gli importi ricevuti saranno acquisiti nella contabilità della Sede e i formulari, prima della loro archiviazione e dopo aver verificato la regolarità del rimborso, dovranno essere annullati con il timbro " RIMBORSATO IL ....... ", la firma dell’operatore e la data, che sarà quella della contabilizzazione dell'accredito (cfr. circolare n. 36 del 18 febbraio 1999).

Nelle more di una diversa disciplina circa le modalità di rilevazione contabile delle spese di cui trattasi e del relativo rimborso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia che prevedono l’imputazione delle spese al capitolo di uscita 5U1104019 “Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali” e del rimborso a carico delle Istituzioni estere al conto GPA 24/016.

18.  Presentazione delle domande di pensione di vecchiaia, ai superstiti e di invalidità per le persone soggette a legislazione di tipo (articolo 45, paragrafi 4 e 6, del regolamento di applicazione)

 

a) Istituzione alla quale vanno presentate le domande

 

Le domande di pensione di vecchiaia e ai superstiti, nonché le domande di pensione di invalidità relative alle persone che siano state soggette ad almeno una legislazione di tipo B, devono essere presentate all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta da ultimo. Nel caso in cui la persona non sia mai stata soggetta alla legislazione dell’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltrerà la domanda all’istituzione a cui la persona è stata soggetta da ultimo (articolo 45, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

 

 

b) Effetti della mancata comunicazione da parte dell’interessato delle informazioni relative all’attività o residenza in un altro Stato membro

 

La data di presentazione della domanda di prestazione si considera valida per tutte le istituzioni interessate (articolo 45, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).

 

In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione (articolo 45, paragrafo 6, del regolamento di applicazione).

 

Per quanto riguarda le domande di prestazione di vecchiaia presentate a carico dell’assicurazione italiana, si confermano, in quanto più favorevoli, le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 18 settembre 1995.

 

c)  Istituzione di contatto: istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

 

L’istituzione competente cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata secondo le modalità previste dall’articolo 45 del regolamento di applicazione è denominata  "istituzione di contatto".

 

L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai assoggettato alla legislazione che detta istituzione applica.

 

L'istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie alla trattazione della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa e lo tiene informato in merito agli sviluppi nella trattazione della domanda (articolo 47 del regolamento di applicazione).

 

Nel caso di pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti, pensioni di invalidità per le persone soggette a legislazione di tipo B, l’istituzione di contatto provvede a trasmettere immediatamente a tutte le istituzioni interessate, per l’avvio simultaneo dell’istruttoria per la prestazioni di loro competenza:

- la domanda di pensione (PAPER SED P2000 e P3000, per pensione di vecchiaia; P2100 e P3100 per pensione ai superstiti; P2200 e P3200 per pensioni di invalidità);

- i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione (PAPER SED P5000);

- le informazioni relative alla carriera assicurativa del richiedente (PAPER SED P4000);

- la documentazione disponibile, ivi compresa quella prodotta dal richiedente, segnalando contemporaneamente l’eventuale documentazione che sarà trasmessa successivamente e impegnandosi ad integrare la domanda appena possibile.

 

A sua volta, ciascuna istituzione interessata:

- comunica, appena possibile, all’istituzione di contatto ed alle altre istituzioni interessate, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla propria legislazione (PAPER SED P5000);

- procede al calcolo dell’importo delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 52 del regolamento di base (vedi punto 5);

- comunica all’istituzione di contatto ed alle altre istituzioni interessate le proprie decisioni (PAPER SED P6000), l’importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione necessaria per l’eventuale applicazione delle clausole anticumulo;

- informa l’istituzione di contatto e tutte le istituzioni interessate qualora dall’esame delle informazioni relative ai periodi di assicurazione e della situazione del richiedente, rilevi che siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 57 del regolamento di base, perché vi siano periodi di assicurazione inferiori ad un anno, ovvero, nel caso di domanda di pensione di invalidità, stabilisca che siano applicabili i criteri previsti dall’articolo 44 del regolamento di base per le persone soggette alle legislazioni di tipo A (articolo 47, paragrafo 7, del regolamento di applicazione).

 

Qualora le istituzioni interessate abbiano la necessità di ottenere ulteriori informazioni, potranno farne richiesta attraverso il PAPER SED P8000 e la relativa risposta sarà fornita con il PAPER SED P9000.

 

 

19.  Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni       (articolo 52 del regolamento di applicazione)

 

L’articolo 52 del regolamento di applicazione contiene disposizioni intese ad accelerare l’esame e la definizione delle domande. In particolare le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:

- “scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

- con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che deve essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni”.

Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, “la Commissione amministrativa determina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La Commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione”.

 

L’istituzione del primo Stato membro che attribuisce ad una persona il numero di identificazione personale (PIN) per la gestione della sicurezza sociale sarà l’istituzione che dovrà  ricevere le informazioni previste dall’articolo in esame.

20. Applicazione della sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS

La Commissione amministrativa, con la raccomandazione n. P1 del 12 giugno 2009 (allegato  n. 2), con riferimento ai principi derivanti dalla sentenza Gottardo ha di fatto confermato quanto disposto con la raccomandazione CASSTM n. 22 del 18 giugno 2003.

 

In base a tali principi, i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato, in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato ed un Paese terzo, devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

La raccomandazione in esame non presenta innovazioni sia per quanto riguarda le modalità di applicazione della sentenza sia per quanto concerne gli adempimenti di competenza  delle Sedi illustrati con la circolare n. 104 del 9 luglio 2004, a cui si rinvia integralmente.

 

21.  Prepensionamenti (articoli 3 e 66 del regolamento di base)   

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, il regolamento n. 883/2004 si applica alle prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti.

 

Tali prestazioni non costituiscono una branca autonoma della sicurezza sociale ed hanno diverse configurazioni giuridiche nei vari sistemi nazionali.

 

Alcune legislazioni assimilano i prepensionamenti alle prestazioni di disoccupazione, altre legislazioni alle prestazioni pensionistiche. Inoltre, soltanto in alcuni Stati esistono regimi regolamentati per legge.

 

Al riguardo occorre tenere presente che le “prestazioni di pensionamento anticipato” sono  definite dall’articolo 1, lettera x), del regolamento di base, come “tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente”.

 

Secondo lo stesso articolo 1, lettera x) “la prestazione anticipata di vecchiaia designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia”. Ovviamente, tra le prestazioni anticipate di vecchiaia rientra la pensione di anzianità italiana.

 

L’inclusione dei prepensionamenti nell’ambito di applicazione del regolamento di base garantisce agli interessati la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni e l’erogazione degli altri benefici connessi, ad esempio, le prestazioni familiari o di malattia.

 

Tuttavia, in considerazione delle differenziazioni esistenti tra i vari regimi nazionali e della scarsità dei regimi legali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del regolamento di base, non è stata estesa ai prepensionamenti la totalizzazione dei periodi assicurativi  e, quindi, non si applica l’articolo 6 del regolamento di base.

 

Con successive disposizioni, a seguito di chiarimenti che in sede comunitaria verranno richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno precisate le prestazioni previste dalla legislazione italiana che rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 66.  

 

22. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento di base)

 

L’articolo 70 del regolamento di base disciplina le "prestazioni  speciali in denaro a  carattere  non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.

 

Le prestazioni in argomento sono elencate nell'allegato X e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Dette prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.

 

Considerato che le nuove disposizioni non comportano per l’Istituto variazioni nella disciplina di tali prestazioni, si confermano le disposizioni emanate con circolari nn. 10 del 30 gennaio 2006 e 137 del 28 novembre 2006.

 

Le prestazioni italiane elencate nell’allegato X sono:

-     le pensioni sociali;

-     le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;

-     le pensioni e le indennità ai sordomuti;

-     le pensioni e le indennità ai ciechi civili;

-     l’integrazione della pensione minima;

-     l’integrazione dell’assegno di invalidità;

-     l’assegno sociale;

-     la maggiorazione sociale.

 

23.  Prestazioni orfanili

 

Secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 – e diversamente da quanto disposto dal regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 - dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche.   Infatti, in applicazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° maggio 2010 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 31 marzo 2010), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento.

 

Si ritiene utile ricordare che, in base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, sulla base della pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.

 

La disciplina, introdotta con il regolamento n. 1399/1999, prevedeva che le pensioni agli orfani fossero determinate secondo i criteri previsti per le altre prestazioni e, quindi, secondo le regole del pro-rata, qualora il dante causa:

-      fosse deceduto successivamente al 31 agosto 1999;

-      non facesse valere alcun periodo assicurativo nei regimi indicati nell’Allegato VIII del regolamento n. 1408/71.

 

Le disposizioni del regolamento n. 1399/99 restano in vigore per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, nonché per la Confederazione svizzera (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari – parte generale, punto 4). Pertanto, nell’eventualità in cui il dante causa, oltre a far valere periodi di assicurazione in uno o più dei 27 Stati membri, abbia maturato periodi di assicurazione in Islanda, Norvegia e Liechtenstein o Svizzera, continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 1399/99 e del regolamento n. 1408/71, secondo le modalità specificate nelle circolari nn. 114 del 25 maggio 2001 e 138 del 28 novembre 2006, nonché nel messaggio n.14167 del 23 giugno 2009.

 

In conclusione, le disposizioni del regolamento n. 883/2004 trovano applicazione soltanto nei casi in cui il dante causa faccia valere periodi di assicurazione esclusivamente in 2 o più dei 27 Stati membri.

 

Analogamente continueranno ad essere applicate le disposizioni previste dalla precedente regolamentazione nel caso di prestazioni da erogare a cittadini di Paesi terzi, in applicazione del regolamento n. 859/2003.

 

24.  Disposizioni transitorie (articolo 87 del regolamento di base, articoli 93 e 94 del regolamento di applicazione)

 

a) Criteri generali

 

Il regolamento n. 883/2004 non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione (articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di base).

 

Tuttavia, in materia di eventi pregressi è prevista la possibilità di acquisire un diritto a prestazione in virtù delle norme del regolamento stesso anche nei casi in cui tale diritto si riferisca ad eventi verificatisi anteriormente al 1° maggio 2010. Infatti, il paragrafo 2 del citato articolo 87 dispone che ogni periodo di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro, prima della data di applicazione del nuovo regolamento, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del regolamento stesso.

 

Inoltre, il paragrafo 3 prevede che un diritto possa essere acquisito in virtù del nuovo  regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

 

Le disposizioni sopraccitate riprendono, in materia di eventi pregressi, il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della nuova regolamentazione, anche nel caso in cui tale diritto si riferisca ad eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore di una nuova normativa (nel caso specifico, anteriormente al 1° maggio 2010). Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore.

 

b) Riesame di pratiche già definite

 

In determinati casi la nuova regolamentazione riconosce agli interessati la possibilità di ottenere il riesame, in base alle nuove disposizioni, delle pratiche già definite ai sensi della precedente normativa.

 

In linea generale, nel caso in cui una prestazione, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, non sia stata riconosciuta o sia stata sospesa a causa della nazionalità o della residenza, l’interessato può chiederne la concessione o il ripristino ai sensi del nuovo regolamento. Ovviamente ciò è possibile nel caso in cui le nuove disposizioni siano più favorevoli di quelle preesistenti. Inoltre, l'accoglimento della richiesta è subordinato alla circostanza che a favore dell'interessato, in relazione alle prestazioni di cui chiede la liquidazione o il ripristino, non vi sia stata una liquidazione in capitale (articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di base).

 

Per quanto riguarda le norme specifiche in materia di prestazioni pensionistiche viene stabilito che coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di base, abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita possano chiederne la revisione sulla base della nuova regolamentazione (articolo 87, paragrafo 5, del regolamento di base).

 

Per la trattazione delle domande di liquidazione, ripristino o revisione presentate ai sensi delle disposizioni sopra esposte, l’articolo 87, paragrafi 6 e 7, detta i seguenti criteri:

- qualora le domande siano presentate entro due anni dalla data di applicazione dei nuovi regolamenti (1° maggio 2010), la decorrenza dei relativi diritti viene fissata a partire da tale data; in questa ipotesi non potranno essere applicate le disposizioni di legge, eventualmente previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, concernenti la decadenza e la prescrizione;

- nel caso in cui, invece, le domande siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i diritti che non sono decaduti o prescritti decorrono con riferimento alla data di presentazione delle domande, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.

c) Domande di pensione in corso di definizione e riesame d’ufficio delle pensioni già liquidate

Il regolamento n. 987/2009 detta alcuni criteri per la definizione di quelle domande di pensione che, prima della data di applicazione della nuova regolamentazione, pur essendo già state presentate alle istituzioni competenti, non abbiano ancora dato luogo a liquidazione da parte delle medesime (articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di applicazione).

In base a tali criteri, per le domande di pensione in corso di definizione alla data del 30 aprile 2010, si farà luogo ad una doppia liquidazione da effettuarsi:

- per i diritti spettanti fino al 30 aprile 2010, in base alle norme del regolamento n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;

- per i diritti spettanti dal 1° maggio 2010, in base alla nuova regolamentazione.

 

Qualora l’importo calcolato in applicazione della normativa preesistente risulti più elevato rispetto a quello calcolato in base alla nuova regolamentazione, l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

 

Si fa presente che il considerando n. 5 della Decisione n. E1 del 12 giugno 2009 (vedi allegato 5 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale) precisa che “in pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione concessa in base ai precedenti regolamenti non sarà migliorata dall’applicazione dei nuovi regolamenti”. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alla data del 30 aprile 2010 una domanda di pensione abbia già dato luogo a liquidazione, nel senso cioè che sia stato notificato all'interessato l'insieme delle decisioni assunte da parte di tutte le istituzioni in causa, non dovrà di norma farsi luogo a riesame d'ufficio.

Tuttavia, il paragrafo 2 dell’articolo 94 dispone che, qualora, dopo l'applicazione dei nuovi regolamenti, venga presentata all’istituzione di uno Stato una domanda di pensione di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti in relazione ad un evento che abbia già dato luogo, anteriormente al 1° maggio 2010, alla liquidazione di una pensione da parte dell'istituzione o delle istituzioni di un altro o più altri Stati, tali ultime istituzioni dovranno procedere d'ufficio, sulla base delle nuove norme, alla revisione delle pensioni già liquidate.

Esempio: una persona ha lavorato nello Stato A, nello Stato B e nello Stato C. Alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti (1° maggio 2010) ha già chiesto ed ottenuto, in applicazione della normativa comunitaria preesistente, una pensione di vecchiaia a carico degli Stati B e C. Successivamente al 1° maggio 2010, chiede ed ottiene la prestazione di vecchiaia a carico dello Stato A in base al regolamento n. 883/2004. Le istituzioni competenti degli Stati B e C, dalla data di concessione di tale prestazione, dovranno procedere d’ufficio, in base alla nuova regolamentazione, alla revisione delle pensioni già concesse, garantendo, comunque, all’interessato l’importo già acquisito.

Ciò implica che si dovrà procedere a detto riesame ogniqualvolta il titolare di pensione a carico dell'assicurazione italiana, sia essa liquidata in regime autonomo o in pro-rata, chieda ed ottenga, successivamente alla liquidazione della pensione italiana, la liquidazione di una pensione da parte di un’istituzione di un altro Stato ai sensi dei nuovi regolamenti. Peraltro, come già chiarito, l’importo della pensione italiana non potrà in nessun caso essere inferiore a quello già attribuito in precedenza.

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegato N.1

Allegato N.2