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1. Premessa
Con la circolare n. 163 del 13 novembre 2017 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del
2. Condizioni di accesso
Ai fini di una puntuale ricognizione dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di accesso al beneficio si rimanda alla circolare esplicativa n. 163 del 13 novembre 2017.
L’introduzione, estensione o integrazione di misure di conciliazione vita–lavoro, individuate dal decreto interministeriale, deve risultare da un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali.
Si puntualizza che in questa fase, relativa all’accesso alle risorse stanziate per l’anno 2018, il contratto collettivo aziendale deve essere sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
Il deposito dei contratti avviene mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale. L’avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio.
Dal 17 ottobre 2017 è possibile indicare, all'atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tuttavia i datori di lavoro che avessero provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non devono effettuare un nuovo deposito per fruire dello sgravio oggetto della presente circolare, ove il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale.
3. Modalità di richiesta
I datori di lavoro - anche per il tramite degli intermediari autorizzati – devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare ed entro e non oltre il 15 settembre 2018.
La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line“Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto. Si evidenzia che la posizione per cui viene presentata la domanda è quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo descritta nella circolare n. 163/2017, che tiene conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro; pertanto è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati tengano in considerazione tale aspetto nell’individuare la posizione su cui presentare l’istanza.
Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA deve presentare la domanda su tale posizione.
La domanda deve contenere i dati sottoelencati:
a) i dati identificativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale; c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente; d) il codice deposito contratto; e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato; f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12 settembre 2017.
Per “codice deposito contratto” di cui alla lettera d) si intende il codice identificativo numerico formato da 17 cifre e ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL.
Nel modulo di domanda è presente anche una sezione “Note” in cui il richiedente può scrivere osservazioni o informazioni utili ai fini dell’istruttoria di ammissione.
4. Ammissione, calcolo e fruizione
Lo sgravio in esame è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.
Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’INPS procede alle seguenti operazioni:
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Nel caso di scarto della domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale la procedura DiResCo emette un avviso e la domanda non è considerata nella fase di calcolo.
Sui criteri e modalità di determinazione del beneficio si rimanda al paragrafo 4 della circolare n. 163/2017. Con riferimento al beneficio in argomento preme precisare che per le domande presentate per l’annualità 2018 la procedura di attribuzione tiene conto della forza aziendale e dell’imponibile dichiarati per l’anno 2017.
Ove si tratti di datore di lavoro senza matricole attive in alcun mese dell’anno oggetto di rilevazione, per aver sospeso l’attività in tale periodo o averla iniziata successivamente, viene utilizzato il dato di forza aziendale dell’anno in corso, cioè del 2018, dichiarato nelle denunce contributive regolarmente presentate alla data dell’operazione di calcolo. Parallelamente, al fine di fissare un tetto al beneficio di tali datori, come richiesto dalla normativa, in mancanza di dichiarazioni contributive per il 2017 il limite è correlato all’imponibile denunciato per il 2018 e desunto dalle dichiarazioni regolarmente presentate alla data dell’operazione di calcolo. Questi parametri, secondo un principio di ragionevolezza, consentono di ammettere tali datori al beneficio e di riconoscere un beneficio in linea con i criteri di determinazione fissati dal decreto interministeriale.
A far data dal 16 ottobre 2018 l’Istituto informerà i datori di lavoro – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto.
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
A tal fine, il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) di cui al messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, che prevede la possibilità per l’azienda di dichiarare, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo, la volontà di usufruire delle agevolazioni.
Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito dell’elaborazione del flusso Uniemens sia evidenziata la presenza di agevolazioni, il sistema D.P.A. attiverà l’interrogazione della procedura Durc On Line ai fini della verifica del requisito di cui al citato articolo 1, comma 1175.
4.1 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito da novembre 2018 il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017”). Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente alla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza.
Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
4.2 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli (senza posizione Uniemens)
Alle aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione Uniemens ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, ammesse allo sgravio, è attribuito, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”).
Le modalità di accesso allo sgravio in argomento sono quelle già descritte al paragrafo 3) della presente circolare attraverso l’inoltro della domanda, esclusivamente per via telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” il cui esito positivo darà luogo all’attribuzione contestuale ed automatizzata del codice di autorizzazione sulla posizione anagrafica aziendale agricola a cura dei sistemi informativi centrali dell’Istituto.
Ai fini della determinazione e dell’effettivo utilizzo dello sgravio l’importo autorizzato sarà, in sede delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto (c.d. tariffazione), portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima scadenza utile; di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel consueto modello di dettaglio del calcolo.
5. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dello sgravio in oggetto si fa riferimento, per tutti gli aspetti, alle istruzioni impartite con la circolare n. 163/2017 con la quale è stata comunicata l’istituzione del conto GAW37240, nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali –evidenza contabile GAW - Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive. Tenendo in considerazione quanto riportato nelle istruzioni operative dei paragrafi precedenti, al conto citato verranno attribuite le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM virtuale con il codice causale di nuova istituzione “L902” avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”.
Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato |