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Circolare numero 91 del 17-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 17/06/2019
Circolare n. 91
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2019

SOMMARIO:

Con la presente circolare si comunicano i contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2019, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli.

 

INDICE

                                 

1.   Contribuzione IVS

2.   Contribuzione di maternità

3.   Contribuzione INAIL

4.   Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

5.   Tabelle contributi anno 2019

6.   Modalità di pagamento

1. Contribuzione IVS

 

Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

Ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.

La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate. 

Con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il reddito medio convenzionale, per l’anno 2019, è stato determinato nella misura di 58,62

Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal decreto-legge 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che all’articolo 24, comma 23, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a decorrere dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C.

 

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 Anno

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

2012

21,6%

19,4%

18,7%

15,0%

2013

22,0%

20,2%

19,6%

16,5%

2014

22,4%

21,0%

20,5%

18,0%

2015

22,8%

21,8%

21,4%

19,5%

2016

23,2%

22,6%

22,3%

21,0%

2017

23,6%

23,4%

23,2%

22,5%

2018

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

2019

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

 

 

 

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

21,6%

2013

22,0%

2014

22,4%

2015

22,8%

2016

23,2%

2017

23,6%

2018

24,0%

2019

24,0%

 

Pertanto per l’anno 2019 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:

24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è pari a 0,68 a giornata. 

 

2. Contribuzione di maternità

 

Anche per l’anno 2019 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli imprenditori agricoli professionali. 

 

3. Contribuzione INAIL

 

Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2019 resta fissato nella misura capitaria annua di:

  • € 768,50 (per le zone normali);
  • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

La determinazione INAIL n. 356/2018 ha fissato nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

 

Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

  

5. Tabelle contributi anno 2019 

 

Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportati gli importi, le aliquote e le relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2019 per le categorie interessate.

 

6. Modalità di pagamento

 

Gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

 

 

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Damato