Direzione Centrale Pensioni
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Il comma 233 del predetto articolo 1 ha stabilito, altresì, che l'Istituto provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base:
a) della data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria o in deroga; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231 per i lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
Il comma 234 del citato articolo 1 ha determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal predetto comma 234 non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Pertanto, le disposizioni in esame relative a tale salvaguardia consentono l’accesso al pensionamento, con le regole vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, nei confronti di coloro il cui trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 31 dicembre 2020.
Come previsto dal comma 232 del citato articolo 1, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento e ha determinato in n. 10.130 il contingente complessivo dei beneficiari della stessa. Con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 29/0003146/P del 1°/08/2013, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto. 1. Tipologie di lavoratori, criteri di ammissione alla salvaguardia e ripartizione del contingente numerico Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 e all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.560 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
I predetti lavoratori dovranno maturare i requisiti utili al trattamento pensionistico durante i predetti periodi di fruizione dell’indennità di mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo occorre differenziare le sospensioni a seconda che trattasi di mobilità ordinaria oppure mobilità in deroga.
Nella mobilità ordinaria, attese le disposizioni previste nell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, quest’ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale del 22 aprile 2013).
Nella mobilità in deroga, i periodi di sospensione non determinano l’effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del citato decreto.
Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.
I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Le DTL competenti dovranno trasmettere all’INPS, entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze di che trattasi - corredate di tutta la documentazione richiesta - con le modalità illustrate nel successivo punto 2.1. d).
d) Commissioni competenti istituite presso le DTL
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
La partecipazione alle Commissioni di cui sopra, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:
- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari.
Si rammenta che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 2012 e punto 2.3 del messaggio n. 4678 del 2013).
c) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.
Le istanze devono essere inoltrate in modalità telematica.
Al riguardo, si richiama il messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.
In particolare, è stato precisato che “i due moduli, AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione) e AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria), allegati al presente messaggio, sono pubblicati nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Gli stessi sono scaricabili, compilabili e possono essere presentati alla sede INPS di competenza tramite:
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
d) Attività delle Sedi territoriali competenti
Alle Sedi verranno fornite le posizioni dei prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, al fine di informarli della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare all’INPS istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera c) del presente punto.
Per questa particolare categoria a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia
Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al presente punto nonché del reddito che consente ai medesimi il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.
Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che:
2.3 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 231, lettera c))
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che: - abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 5 del D.I. del 22 aprile 2013 ha disposto che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Si precisa che i lavoratori di cui al presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
La partecipazione alle Commissioni di cui sopra è cenno non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
d) Attività delle Sedi territoriali competenti
Come già illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio per i prosecutori volontari, anche in riferimento ai lavoratori di che trattasi, esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di cessazione, verranno fornite alle Sedi le relative posizioni.
Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare alle DTL istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.
Anche per tale categoria di lavoratori verranno a breve fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia
Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, nonché del reddito che consente a tali soggetti il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.
Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti di cui alla presente lettera:
2.4 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (articolo 1, comma 231, lett. d))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 850 unità.
- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.
Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.
In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati nella circolare n. 50 e nel msg. n. 020286.
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).
Le istanze devono essere inoltrate in via telematica, secondo le modalità già illustrate al precedente punto 2.2, lett. c) del presente messaggio relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento presso la Sede competente.
c) Attività delle Sedi territoriali competenti
Relativamente a tali lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie in quanto non potevano far valere un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, alle Sedi - come illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio relativamente ai prosecutori volontari - verranno fornite le relative posizioni.
Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che per accedere al beneficio della salvaguardia in parola, devono presentare istanza all’INPS entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.
Anche per tale categoria di lavoratori a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
3. Disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati.
- nell’allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012; - nei punti 1,2,3.1,3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012; - nell’allegato n. 1 della circolare n.76 dell’8 maggio 2013.
? l’orario di ricevimento dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del 2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.
a) Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano istanze di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, da soggetti non inclusi negli elenchi che saranno forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), si precisa quanto segue.
In tali fattispecie le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) al fine di verificare se nei confronti degli stessi sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie. Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di cui all’articolo 8 del D.I. 22 aprile 2013 presentate dai prosecutori volontari di cui ai punti 2.2 e 2.4 del presente messaggio.
Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga e dei cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui ai punti 2.1 e 2.4. del presente messaggio.
6. Sinergie
7. Caselle di posta elettronica
b) dctrattpensuff1@inpdap.gov.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici; c) dpp@enpals.it per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Allegato N.1
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1.
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema. 233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Omissis
Allegato N.2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 aprile 2013 Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566) (GU n.123 del 28-5-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17; Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231; Visto l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il beneficio di cui al comma 231 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di € 64 milioni per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135 milioni per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020; Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, ha consentito di verificare la congruita' del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231; Acquisito il parere della Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1. Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni: a) lettera a) del citato art. 1 c. 231 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; b) lettera b) del citato art. 1 c. 231 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500 annui; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) lettera c) del citato art. 1 c. 231 ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) lettera d) del citato art. 1 c. 231 ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Art. 3
1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro; b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo articolo 5. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande. Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilita', alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale e' stato posto in mobilita', la DTL provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione. 3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilita', la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilita', ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS. Art. 5
1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 6
1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza. Art. 8
1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 9
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 10.130 unita', ripartite come segue:
| Tipologia di soggetti |Contingente| | | Numerico | Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: |lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 |settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non |governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbioano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' 2.560 di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231; |lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria|della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del |decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con |modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', 1.590 non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione|volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del |4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la |decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, |convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo|all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello |nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano 5.130 svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: |1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo |riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilita', lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, 850 a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. |=================================================================================================| TOTALE 10.130 |=================================================================================================
Art. 10
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356 |