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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 18124 del 07-08-2009
  


Direzione Centrale Pensioni
 
         Roma, 07-08-2009
         Messaggio n. 18124
 
 
OGGETTO:
Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Articolo 5, comma 4: doppia annualità a favore di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
 
L’articolo 5, comma 4, della legge in oggetto prevede che in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice con invalidità non inferiore al 25 per cento, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità del trattamento pensionistico.
 
Nella circolare n. 122 del 2007 – paragrafo 7 è stato chiarito che, sulla base di quanto contenuto nel punto 8 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, la doppia annualità spetta anche ai soggetti aventi diritto alla pensione indiretta.
 
Nella medesima circolare erano stati forniti gli elementi per il calcolo della prestazione in esame.
 
Con il presente messaggio, si interessano codeste Strutture a liquidare con la massima urgenza in via definitiva, scomputando gli eventuali acconti erogati a tale titolo, la doppia annualità a favore degli aventi diritto che hanno presentato domanda intesa ad ottenere i benefici del provvedimento in oggetto,per i quali si è già provveduto alla ricostituzione della pensione ai superstiti.
 
La doppia annualità è, infatti, pari a 26 volte l’importo della pensione di reversibilità o indiretta.
 
L’importo della pensione ai superstiti da considerare ai fini del calcolo delle due annualità è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
 
Si ricorda, al riguardo, che qualora la vittima dell’atto terroristico rientri nel campo di applicazione dei benefici di cui all’articolo 4, commi 2 e 2bis, della citata legge n. 206 del 2004, l’importo della pensione ai superstiti è pari a quello della pensione diretta.
 
Negli altri casi, invece, l’importo della pensione ai superstiti viene determinato applicando le aliquote di reversibilità previste per la generalità dei pensionati.
 
Per quanto concerne le pensioni ai superstiti aventi decorrenza antecedente al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004), il beneficio va attribuito prendendo a riferimento l’importo della pensione alla predetta data.
 
E’ necessario, quindi, determinare l’importo della pensione ai superstiti a tale data e ripartire l’importo della doppia annualità tra coloro che risultano essere ancora contitolari della pensione ai superstiti, secondo le abituali percentuali di ripartizione.
 
Qualora vi siano soggetti che hanno percepito la pensione ai superstiti, ma ne hanno perso la titolarità prima del 26 agosto 2004, la doppia annualità va attribuita prendendo a riferimento l’importo della pensione che sarebbe stata in pagamento al momento della perdita del diritto stesso (v. circolare n. 122 del 2007, punto 7).
 
Gli importi nominali erogati a coloro che hanno perso la titolarità della pensione prima del 26 agosto 2004 devono essere stornati dall’importo complessivo che viene preso a base di calcolo per la determinazione della doppia annualità alla data in cui cessano gli ulteriori contitolari, ovvero al 26 agosto 2004.
 
 
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DOPPIA ANNUALITA’
 
Doppia annualità spettante a soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti in caso di vittima di evento terroristico deceduta al momento dell’evento stesso
.
 
L’aliquota di reversibilità è pari al 100 per cento indipendentemente dal numero di contitolari. Ne consegue che la pensione ai superstiti spettante agli aventi diritto è sempre pari all’ultima retribuzione del soggetto al momento dell’evento. (articolo 4, commi 2 e 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206).
 
Si ipotizzi che la pensione ai superstiti alla decorrenza sia pari a 1.000 euro e la pensione di reversibilità spetti al coniuge insieme a tre figli aventi diritto.
 
Gli importi spettanti sono:
 
600 euro al coniuge (aliquota di reversibilità pari al 60%, essendo presenti più di due contitolari);
133,33 euro a ciascun figlio (aliquota di reversibilità pari a 40% diviso 3).
 
Primo figlio
 
Nel mese di ottobre 1987 il maggiore dei tre figli perde il diritto alla pensione ai superstiti e l’importo della pensione perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.139,76.
 
Al primo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti moltiplicata per 26:
 
€ 1.139,76*13,33/100 = € 151,93
€ 151,93*26 =
€ 3.950,18
 
Secondo figlio
 
Dopo la cessazione della contitolarità del primo figlio le aliquote di reversibilità dei tre contitolari rimanenti sono le seguenti:
 
60% al coniuge
20% a ciascuno dei figli contitolari rimasti.
 
Nel mese di gennaio 1990 il secondo figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti il cui importo perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.624,32.
 
Al secondo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti moltiplicata per 26. La quota di contitolarità va calcolata sull’importo della pensione ai superstiti al netto della quota già riconosciuta al primo figlio a titolo di doppia annualità:
 
€ (1.624,32-151,93)*20/100 = € 294,48
€ 294,48*26 =
€ 7.656,48
 
Terzo figlio
 
Dopo la cessazione della contitolarità dei due figli le aliquote di reversibilità dei due contitolari rimanenti sono le seguenti:
 
60% al coniuge
20% al figlio rimasto.
 
La quota di contitolarità spettante a ciascuno dei contitolari va, però, calcolata sull’intero importo della pensione ai superstiti. Pertanto per mantenere la proporzione circa la quota di contitolarità spettante ad entrambi le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
 
75% al coniuge;
25% al figlio
 
Nel mese di ottobre 1993 il terzo figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti il cui importo perequato dalla decorrenza è pari a euro 2.071,48.
 
Al terzo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti (25%) moltiplicata per 26. La quota di contitolarità va calcolata sull’importo della pensione ai superstiti al momento della perdita del diritto al netto della quota già riconosciuta ai primi due figli a titolo di doppia annualità:
 
€ (2.071,48-151,93-294,48)*25/100 = € 406,27
€ 406,27*26 =
€ 10.563,02
 
Coniuge
 
Al coniuge avente ancora diritto alla pensione ai superstiti va attribuita la doppia annualità in base al valore della pensione al mese di settembre 2004.
 
L’importo perequato a tale ultima data della pensione è di euro 2.811,86.
La doppia annualità va calcolata sulla quota di reversibilità spettante al coniuge che è pari all’intera pensione cui vanno detratti quanto già erogato ai figli. L’importo risultante va moltiplicato per 26.
 
€ (2.811,86-151,93-294,48-406,27) = 1.959,18
€ 1.959,18*26 =
€ 50.938,68
 
Doppia annualità spettante a soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti in caso di vittima di evento terroristico che ha riportato al momento dell’evento un grado di invalidità inferiore all’80 per cento e non è destinatario dell’articolo 4, comma 2bis, della legge n. 206 del 2004
.
 
In questo caso la pensione ai superstiti va determinata applicando le usuali aliquote di reversibilità. Pertanto, supponiamo che il dante causa percepisca al momento del decesso una pensione pari a 1.000 euro e abbiano diritto alla pensione ai superstiti il coniuge e un figlio.
 
Gli importi spettanti sono:
 
600 euro al coniuge (aliquota di reversibilità pari al 60%);
200 euro al figlio (aliquota di reversibilità pari al 20%).
 
Figlio
 
Nel mese di febbraio 1990 il figlio perde il diritto alla pensione ai superstiti e l’importo della pensione perequato dalla decorrenza è pari a euro 1.299,56.
 
Al primo figlio deve essere liquidata una doppia annualità pari alla quota di contitolarità a lui spettante proporzionalmente all’altro contitolare al momento della perdita del diritto alla pensione ai superstiti, moltiplicata per 26:
 
€ 1.299,56*25/100 = € 324,89
€ 324,89*26 =
€ 8.447,14
 
Coniuge
 
Al coniuge avente ancora diritto alla pensione ai superstiti va attribuita la doppia annualità in base al valore della pensione al mese di settembre 2004.
 
L’importo perequato a tale ultima data della pensione è di euro 2.249,49.
La doppia annualità va calcolata su tale ultimo importo cui va detratto quanto già erogato al figlio. L’importo risultante va moltiplicato per 26.
 
€ (2.249,49-324,89) = 1.924,60
€ 1.924,60*26 =
€ 50.039,60
 
L’allegato 1 riporta alcuni esempi di calcolo della doppia annualità nell’ipotesi in cui al momento della decorrenza della prestazione vi siano più contitolari alcuni dei quali cessano prima del 26 agosto 2004.
 
Ciò premesso, si interessano i Direttori in indirizzo a comunicare alla casella di posta elettronica della Dott.ssa Virginia Rosetti, i nominativi di tutti i soggetti per i quali si è provveduto alla liquidazione definitiva della doppia annualità.
 
Si ricorda che nel foglio excel allegato deve essere specificato:
 
nominativo dei soggetti nei cui confronti si è provveduto alla liquidazione della doppia annualità,
data di nascita;
codice fiscale;
importi corrisposti a ciascun beneficiario.
 
IL Direttore centrale
        Craca
Allegato N.1