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Premessa
L’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella G. U. del 7 ottobre 2016 ha attuato la suddetta previsione.
Si illustrano di seguito le disposizioni integrative e correttive relative al D.Lgs. n. 148/15 concernenti le integrazioni salariali per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Quadro normativo e regolamentare
L’art. 2, comma 1 lett. f) n. 3, del D.Lgs. n. 185/16 ha aggiunto all’art. 44 D.Lgs. 148/15 il comma 11 bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, come tale riconosciuta alla data dell’ 8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/16.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 14 ottobre 2016 ( all.1) ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla presente disposizione e ha fornito in tabella la descrizione delle aree di crisi industriale complessa comunicate dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato le risorse finanziarie, relative al 2016, alle varie Regioni interessate (v. decreto assegnazione all.2).
Successivamente, il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 1, ha disposto la prosecuzione della suddetta misura prevedendo un apposito ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per il 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Ha fatto seguito, infine, la circolare n. 7 del 24.3.2017, e il successivo decreto interministeriale (v. all.3) con cui si definisce l’assegnazione delle risorse alle singole regioni per l’anno 2017.
Istruzioni procedurali
Innanzitutto, come il Ministero sottolinea, il trattamento in oggetto è un intervento CIGS, e in quanto tale destinato a lavoratori e imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/15 (requisiti soggettivi ed oggettivi) e, come accennato sopra, riguarda esclusivamente le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa come individuate nella citata tabella allegata.
Tale misura è destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo, di precedenti trattamenti di CIGS, si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti di CIGS, sia in qunato l’impresa abbia già esaurito la durata massima complessiva, di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 148/15, o la durata massima consentita per ciascuna causale, ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 148/15, sia in quanto non ricorrono i criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie ai sensi dell’art. 21 del decreto sopra citato.
In tali prime istruzioni (circolare MLPS n. 38/2016), a proposito della durata della CIGS, era stata prevista la possibilità di concedere il trattamento per la durata massima di 12 mesi per l’anno 2016, anche oltre il limite temporale del 31.12.2016, a condizione che entro il 31.12.2016 fosse stato stipulato l’accordo, presentata la domanda e iniziate le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro. Tuttavia, in merito a tale previsione, il Ministero è ulteriormente intervenuto a rettificare la precedente indicazione in riscontro a numerose manifestazioni di difficoltà nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze, pervenute da parte delle imprese, delle parti sociali e delle Regioni. Pertanto, con circolare MLPS n. 35 del 15.11.2016 ( all.4), è stato previsto che, in considerazione della specialità della disposizione e della complessità del procedimento per la concessione della CIGS, al fine di garantire una effettiva fruibilità da parte delle imprese, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nell’anno 2016, è possibile concedere la cassa integrazione straordinaria anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e l’istanza sia presentata oltre tale data. Per le medesime motivazioni, infine, il Ministero ha anche ritenuto in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo (euro 216 milioni) e quello delle risorse assegnata alla singola regione.
Le ulteriori istruzioni relative alla fase di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono contenute nella citata circolare n. 38/2016 alla quale si rinvia.
Ciò posto, si evidenzia che gli interventi di proroga in argomento, come sopra illustrato, sono autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile di cui all’art. 4 D.Lgs. 148/15: le procedure automatizzate di controllo dei limiti temporali terranno conto di tale caratteristica dei relativi decreti e gli stessi saranno catalogati a livello centrale in banca dati di Sistema UNICO con apposita flaggatura.
Inoltre, alla luce della fissazione dello stanziamento delle risorse finanziarie pari a 216 milioni di euro per il 2016, e ulteriori 117 milioni per il 2017, l’INPS è tenuto a provvedere al monitoraggio del rispetto di tale limite, avendo cura di trasmettere con relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’economia e finanze il monitoraggio della spesa.
A tal riguardo, in sistema UNICO, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito un nuovo apposito codice evento:
171 – proroga per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa Sempre ai suddetti fini di monitoraggio e rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di conguaglio UNIEMENS e relativi conti, di seguito illustrati.
Si segnala, infine, che la numerazione dei decreti in argomento non segue quella dei decreti CIGS ma, essendo tali decreti emanati da una diversa divisione del Ministero e non numerati dallo stesso, saranno catalogati in sistema UNICO con cinque cifre di cui le prime due corrisponderanno all’anno di emanazione e le restanti tre al numero di protocollo (quindi il primo decreto del 2017 sarà il 17001).
Istruzioni operative. Pagamento diretto.
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente EAP (procedura pagamenti diretti CIG) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “171”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.
Come noto, il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket è stato esteso agli eventi relativi alla CIGS a partire dal mese di marzo 2017.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare - relativi agli interventi di cigs autorizzati ai sensi dell’art.44 co.11-bis D.Lgs 148/2015 - si fa presente che gli elementi e codici di seguito illustrati dovranno essere utilizzati dalle denunce di competenza del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto, esporranno l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L041”. Per l’esposizione del contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale “E601” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
Come chiarito al paragrafo 8.2 della circolare n.9/2017, l’utilizzo dell’esposizione della CIGS, sulla base delle metodologia aggregata, resterà in vigore per le CIGS con eventi che hanno inizio prima del mese di marzo 2017 e fino alla loro naturale scadenza.
Anche con riferimento alla CIGS ex art. 44, co. 11-bis. D. Lgs. N. 148/2015, l’esposizione del conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale dovrà essere effettuata a cura dei datori di lavoro attenendosi alle modalità sotto riportate.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, verrà valorizzato all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G611”, avente il significato di “Integr. salar. Straord. Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, sarà valorizzato all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale “E398”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Istruzioni contabili
L’onere derivante dall’intervento di integrazione salariale straordinaria, riconosciuto a favore delle imprese operanti nelle aree di crisi industriali complesse, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.134/2012, è ammesso ai sensi dell’art. 44, comma 11bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 entro il limite di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per l’anno 2017.
L’intervento integrativo salariale liquidato direttamente ai lavoratori e definito dal codice evento 171 – proroga per imprese operanti in un’area di cristi industriale complessa -nell’ambito del codice intervento “333 – intervento CIGS (D.LGS. n.148/2015)” (rif.to messaggio n. 840/2016) è rilevato contabilmente, in maniera automatizzata, dalla procedura in uso per la liquidazione delle prestazioni CIG opportunatamente adeguata, nell’ambito della gestione GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario ai conti di nuova istituzione:
GAU30210 – per l’imputazione della proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa –competenza anni precedenti; GAU30280 - per l’imputazione della proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa –competenza anno in corso.
L’onere attribuito ai conti sopra descritti deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029. Il mandato centralizzato verrà registrato sulla Direzione generale con l’utilizzo del conto di interferenza in uso GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito del partitario contabile GPA10031 con il codice bilancio in uso: “3074 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito GA (Gestione assistenziale).
Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno attribuite al nuovo conto: GAU24210 – Entrate varie – recuperi e reintroiti della proroga dell’integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa.
Al conto di entrata GAU24210 viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso: “1094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale). Eventuali partite che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura RI, al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio “1094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per quanto riguarda, invece, il contributo addizionale dovuto dalle imprese, autorizzate al trattamento integrativo, lo stesso sarà corrisposto tramite F24 con la valorizzazione della causale in uso “RCAD”. La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, opportunatamente adeguata, conferirà il biglietto automatizzato, relativo all’accertamento contabile del credito vantato nei confronti delle aziende, con num. doc. “0000000005” attraverso la valorizzazione dei nuovi conti:
GAU00181 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie; GAU21121 per la rilevazione del contributo addizionale – anni precedenti; GAU21181 per la rilevazione del contributo addizionale – anno in corso.
L’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale corrisposte dalle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ammesse a conguaglio, verrà rilevata dalla procedura di ripartizione DM che provvederà ad attribuire la proroga delle prestazioni di integrazione salariale, indicata con i codici “L041” e “G611”, imputando il relativo onere ai nuovi conti:
GAU30165 per le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposte ai dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ammesse a conguaglio – anni precedenti; GAU30265 per le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposte ai dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ammesse a conguaglio – anno in corso.
Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi esposti con i nuovi codici “E601” – CIGS con Ticket – e “E398” – CIGS aggregata, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata ai nuovi conti:
GAU21123 per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale complessa – anni precedenti; GAU21183 per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale complessa – anno in corso.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 5 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.
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