Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Pensioni
Si fa seguito alle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali, con riguardo alle modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 2016/2017, per rappresentare quanto segue.
L’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, modificato dall’articolo 1, comma 736, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 ad Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente.
Pertanto, il contribuente che ha richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 ovvero con rateizzazione fino a 24 rate senza interessi e sanzioni a decorrere dal 31 maggio 2018.
L’INPS provvederà ad inviare apposita comunicazione al fine di agevolare i soggetti interessati nell’adempimento previsto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione precisando che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che, nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione, il diritto alla medesima sussiste anche in capo agli eredi ai sensi dall’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di obbligazioni tributarie degli eredi.
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