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Si fa seguito ai precedenti messaggi nn. 767 e 1093, rispettivamente del 21 febbraio e del 9 marzo 2017, per fornire le seguenti ulteriori precisazioni a seguito della legge n. 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che all’art. 18 – undecies ha introdotto l'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 a decorrere dalla sua entrata in vigore (11 aprile 2017).
Ciò tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma alla data del 18 gennaio 2017 e non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2.
In tale ambito il comma 2 del predetto art. 18 – undecies ha previsto testualmente: Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
Si aggiunge che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 all’art. 43 ha prorogato il periodo di sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Per quanto sopra il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all’articolo 48, concernente “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, comma 1-bis, deve essere letto secondo le seguente nuova formulazione:
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Tutto ciò premesso, per quanto concerne l’allegato 2bis i soggetti interessati, sostituiti dall’INPS, possono inoltrare apposita istanza, tramite procedura web, di cui si allega il modello aggiornato, al fine di dichiarare di avere avuto alla predetta data del 18 gennaio 2017 la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).
Qualora siano già state presentate alle Strutture territoriali competenti istanze cartacee a seguito della citata legge di conversione n. 45/2017 e prima della pubblicazione del presente messaggio, le stesse devono essere acquisite.
La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:
In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato” - al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.
Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.
In tale contesto si precisa infine che il predetto art. 43 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto ai fini della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni che i soggetti beneficiari possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
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