Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2326 del 04-06-2020


Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-06-2020
Messaggio n. 2326
OGGETTO:
Regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio
 
 
1. Premessa
 
Con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, al paragrafo 14, l’Istituto ha dettato le indicazioni per la determinazione della contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, a favore dei lavoratori interessati.
 
In particolare, è stato previsto che la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
 
A decorrere dal 1° maggio 2015 la contribuzione figurativa correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n. 3096 del 06/05/2015 e il messaggio n. 4704 del 10/07/2015).
 
Il versamento della contribuzione figurativa correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente - è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
 
In diversi casi è stato segnalato che alcuni emolumenti, da computare ai fini della determinazione della contribuzione figurativa correlata, non sono stati denunciati ed assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto corrisposti successivamente a tale data in virtù di una specifica previsione contrattuale.
Ricorrendo tale ipotesi, la relativa regolarizzazione non integra una fattispecie sanzionabile ai sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora la stessa venga effettuata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento.
 
Diversamente, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, avuto riguardo ai termini contenuti nei contratti collettivi o individuali, la contribuzione dovuta sarà gravata dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000. Ricorrendo le condizioni, troverà applicazione anche la previsione di cui all’ultimo periodo della medesima norma.
 
 
 
2. Modalità operative per la trasmissione dei flussi regolarizzativi e gestione delle inadempienze
 
Ai fini del versamento dei contributi relativi all’emolumento erogato al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo, utilizzando la posizione contributiva nella quale il lavoratore risultava denunciato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.
 
In attesa dell’implementazione procedurale del “Nuovo recupero crediti UniEmens” che consentirà di operare la variazione del regime sanzionatorio, la partita a debito (inadempienza), generata dal flusso regolarizzativo trasmesso entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento e per il quale risulti intervenuto il contestuale pagamento dell’importo dovuto, dovrà essere sospesa con l’apposizione del codice stato lavorazione “9112”.
Al fine di escludere che l’importo delle sanzioni calcolate dalla procedura rilevi in sede di verifica della regolarità contributiva, andrà apposto in corrispondenza della stessa partita a debito il
flag
“POSITIVO”.
 
Eventuali situazioni particolari che dovessero emergere nella fase di gestione delle regolarizzazioni andranno segnalate alla Direzione centrale Entrate - Area procedure operative gestioni private.
Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione della contribuzione figurativa correlata da effettuarsi sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”, in base all’importo delle differenze retributive erogate al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele