Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3109 del 12-08-2020
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-08-2020
Messaggio n. 3109
OGGETTO:
Trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dall’articolo
68 del decreto-legge n. 34/2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni elaborazioni flusso Uniemens
L’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, inserendo il comma 3-bis, secondo il quale il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, pari a 181 nell’anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020.
La circolare n. 84 del 10 luglio 2020 ha disciplinato le modalità di accesso alla prestazione di CISOA ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del D.L. n. 18/20, riferite ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le quali è stata istituita la nuova causale “CISOA DL RILANCIO”.
1. Istruzioni elaborazione flussi Uniemens
Per l’erogazione della prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, rimane inalterata la possibilità per le aziende di anticipare le prestazioni nei confronti dei soli operai agricoli a tempo indeterminato e di conguagliare successivamente gli importi anticipati, valorizzando il flusso uniemens (PosAgri) secondo le consuete modalità di eleborazione.
Per quanto riguarda il pagamento diretto, in generale, tale modalità di erogazione della prestazione di CISOA è prevista in modo esclusivo per gli impiegati a tempo indeterminato. In via di eccezione, per le domande con causale “CISOA DL RILANCIO”, la predetta modalità è consentita anche per gli operai a tempo indeterminato. Inoltre,per la predetta causale, l’azienda può chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le aziende interessate agli adempimenti afferenti ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto devono inviare il modello “SR43” semplificato ai sensi del messaggio n. 1800/2020, da allegare alla domanda telematica (“SR33”).
Per i lavoratori con qualifica di impiegati, che fruiscono della prestazione a pagamento diretto per l’intera mensilità, il flusso Uniemens deve essere valorizzato secondo le indicazioni del messaggio n. 1775/2020, esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00”, senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale agricola a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale agricola a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti dalla predetta prestazione a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR43”.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi