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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3160 del 27-08-2020


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 27-08-2020
Messaggio n. 3160
OGGETTO:
Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
 
 
 
 
 
Premessa
 
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in continuità con le misure di cui ai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito decreto Cura Italia), e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito decreto Rilancio Italia), ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.
 
1. Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
 
L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.
 
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
 
2. Categorie di lavoratori non rientranti nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020
 
L’articolo 9 del decreto in esame ha previsto, come meglio di seguito specificato, un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
 
A tale ultimo riguardo si fa presente che il richiamato articolo 9 non ha previsto, invece, l’erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia. In particolare, il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.
 
3. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
 
L’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.
 
La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.
 
 
4. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
 
Il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi, come specificato nei successivi paragrafi.
 
Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 sopra richiamato prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda - non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. 
 
4.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
 
Il citato articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
 
4.2 Lavoratori intermittenti
 
L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
 
4.3 Lavoratori autonomi occasionali
 
Il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
 
4.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
 
Il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
5. Lavoratori dello spettacolo
 
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
 
6. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
 
Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
 
titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
 
7. Disciplina comune a tutte le indennità di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020  
 
Con riferimento alle indennità di cui ai precedenti paragrafi del presente messaggio, il medesimo articolo 9 del decreto-legge in esame al comma 6 prevede che tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia.
 
Le suddette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
 
Infine, il comma 7 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le indennità di cui al medesimo articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
 
8. Presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020
 
Per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si precisa che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa; si anticipa che, per le prestazioni descritte nei precedenti paragrafi 3, 4, 5 e 6, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020.
 
9. Termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso alle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia
 
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, infine, al comma 8 prevede che decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo - si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.
 
In particolare, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità COVID-19 sono le seguenti:
 
Liberi professionisti titolari di partita IVA;
Collaboratori coordinati e continuativi;
Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori intermittenti;
Lavoratori autonomi occasionali;
Incaricati alle vendite a domicilio;
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
 
Si rinvia alla circolare n. 66 del 2020 per ulteriori precisazioni in ordine alle categorie di lavoratori destinatari delle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e alla relativa indennità alle stesse spettanti.
 
10. Lavoratori marittimi
 
L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato.
 
Anche detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1987, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
 
 
 
 
Il Direttore Generale vicario
 
 
Vincenzo Caridi