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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3267 del 09-08-2017


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 09-08-2017
Messaggio n. 3267
Allegati n.1
OGGETTO:
Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015: durata massima e finanziamento dell’assegno straordinario
di sostegno al reddito (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”).
 
 
 
1. DURATA MASSIMA
 
Con il messaggio n. 5100 del 16 dicembre 2016 è stata illustrata la disposizione di cui al decreto interministeriale n. 97220/2016 che, per il biennio 2016-2017, ha aumentato a 7 anni la durata massima dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito ordinario.
Il decreto interministeriale n. 98998/2017 (GU n. 136 del 14 giugno 2017), in attuazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge di bilancio per l’anno 2017, ha disposto la proroga agli anni 2018 e 2019 di tale durata massima.
Quest’ultimo decreto ha altresì previsto l’estensione delle citate disposizioni all’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
 
Pertanto, per le nuove decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito sopra richiamati, comprese nel periodo 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà è pari a 7 anni. 
 
2. RIDUZIONE FINANZIAMENTO
 
L’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 Supplemento Ordinario n. 57, prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
La norma fa riferimento ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori.
In particolare:
per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, la riduzione è pari all’85 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22;
per le decorrenze di assegno straordinario negli anni 2018 -2019, la riduzione è pari al 50 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22.
 
All’integrazione di tale finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita presso l’Inps ai sensi dell’articolo 37 della n. 88 del legge 9 marzo 1989.
Poiché l’importo della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015 decresce dal 4° mese in poi, anche il valore della riduzione decresce a partire dal 4° mese.
Fermo restando il limite numerico complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019, l’art. 1, comma 236, indica le somme stanziate annualmente per gli anni dal 2017 al 2021.
L’applicazione delle citate disposizioni, in coerenza con le disposizioni comunitarie, dà quindi luogo a una nuova modalità di finanziamento dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.
Per quanto concerne il campo di applicazione, tenuto conto del parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 maggio 2017, la norma
de qua
riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) che siano coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione.
 
La riduzione del finanziamento può essere richiesta anche dalle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, i cui accordi aziendali risultino in essere alla data di entrata in vigore della norma in esame.
L’importo della riduzione del finanziamento a carico dei datori di lavoro deve essere calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, per i primi 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario. 
L’assegno straordinario viene liquidato, in via provvisoria, con il riconoscimento della riduzione complessiva (quota assegno e quota contribuzione) sul finanziamento mensile come da tabella allegata, salvo conguaglio nei casi in cui tale riduzione dovesse risultare di importo diverso.
Ne deriva che nulla è innovato con riguardo al versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, la quale deve continuare a essere interamente versata.
Il dettaglio della provvista mensile, messo a disposizione dell’ente esodante nel
Portale prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione
, è stato implementato, per ciascun ex dipendente, con l’importo lordo comprensivo della riduzione.
La procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno straordinario è stata aggiornata per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo (messaggio n. 2109 del 22 maggio 2017 recante le istruzioni operative alle Sedi territoriali).
 
Le prestazioni in argomento sono state inquadrate nelle nuove categorie:
127        CRED27      Assegno Straordinario Credito L. 232/2016;
128        COOP28      Assegno Straordinario Credito Cooperativo L. 232/2016.
 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, affidato all’Inps, verrà adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le domande trasmesse oltre i due mesi dalla predetta data, si avrà riguardo anche alla data di presentazione della domanda. L’Inps non prenderà in esame ulteriori domande se dal monitoraggio risulterà il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di copertura finanziaria e di soggetti beneficiari previsti dalla norma.
Se dall’esito del monitoraggio non residueranno ulteriori disponibilità, il finanziamento rimarrà a totale carico dell’ente esodante, con conseguente addebito sulla provvista mensile delle somme già riconosciute a titolo di riduzione.
Con successivo messaggio verranno rese note le modalità operative di tale monitoraggio.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
Allegato N.1