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Messaggio numero 3448 del 21-05-2015


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 21-05-2015
Messaggio n. 3448
OGGETTO:

Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. Adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi.

   

Con circolare n. 137 del 5 novembre 2014 sono state illustrate le novità normative introdotte dall’art. 5, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91,convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, finalizzate alla promozione di forme di occupazione stabile in agricoltura attraverso la previsione di incentivi in favore dei datori di lavoro agricoli che assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il trenta giugno 2015, operai agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

 

Con la citata circolare sono state, altresì, indicate le modalità di trasmissione telematica, a decorrere dal 10 novembre 2014, dell’istanza di ammissione al beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo.

 

Con il presente messaggio vengono descritti gli adempimenti a carico delle Sedi per l’ammissione al beneficio delle aziende agricole che ne abbiano fatto richiesta e le modalità operative a cui i datori di lavoro ammessi devono attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione in argomento.

 

Con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale netto, di cui al punto 5 della circolare 137/2014, si precisa che lo stesso va accertato esclusivamente attraverso il confronto tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

 

  • Adempimenti a cura delle Sedi

 

La Sede a cui è stata inoltrata la richiesta di fruizione del beneficio provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto e la durata del beneficio in argomento e verificando la sussistenza dei requisiti da parte del datore di lavoro richiedente l’agevolazione.

A tal fine, l’istanza trasmessa potrà essere visualizzata e presa in carico dalla Sede competente accedendo all’apposita applicazione intranet:

Servizi per l’agricoltura > Telematizzazione > Comunicazione bidirezionale

e selezionando, nell’apposito campo “tipo Comunicazione”, la voce GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”.

 

L’esito dell’ammissione o meno al beneficio sarà comunicato all’azienda da parte della Sede competente che si avvarrà dell’apposita funzione “Selezione Stato”. L’eventuale rigetto dell’istanza dovrà essere debitamente motivato avvalendosi del campo “Annotazione”.

 

A seguito di accoglimento dell’istanza, all’azienda interessata sarà attribuito automaticamente, nell’apposita sezione “Codici Autorizzazione”dell’Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole (procedura 5A), il relativo codice d’autorizzazione (C.A.).

 

L’indicazione del codice “A3” contenuta nella circolare 137/2014 deve intendersi superata.

 

Il codice d’autorizzazione si diversifica nel seguente modo:

 

  • per lavoratore agevolato assunto con contratto a tempo indeterminato (OTI) sarà attribuito il codice d’autorizzazione C.A. “A4”, che sarà disponibile a decorrere dai 18 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera b, D.L. 91/2014);

 

  • per lavoratore agevolato assunto con contratto a tempo determinato (OTD):
    • codice d’autorizzazione “B1”, che ha il significato di “prima quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 1, D.L. 91/2014);
    • codice d’autorizzazione “B2”, che ha il significato di “seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 24 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 2, D.L. 91/2014);
    • codice d’autorizzazione “B3”, che ha il significato di “terza quota OTD incentivo D.L.91/2014”, e che sarà disponibile a decorrere dai 36 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 3, D.L. 91/2014).

Contestualmente, sarà automaticamente aggiornata la sezione “Lavoratori Agevolati”della medesima procedura 5A.

 

  • Modalità di fruizione del beneficio da parte del datore di lavoro

 

L’azienda ammessa al beneficio potrà usufruire dello stesso secondo il combinato disposto dei commi 6 e 6 bis dell’art. 5 del D.L. 91/2014, e più precisamente:

 

a)   per assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in unica soluzione, per un valore annuale massimo di € 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall’assunzione;

 

b)   per assunzioni a tempo determinato (OTD) prima quota dopo il primo anno di assunzione; seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; terza quota dopo il terzo anno di assunzione. Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell’incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a € 3.000,00.

 

L’azienda, maturata la quota di beneficio spettante con le tempistiche sopra illustrate, potrà usufruire del beneficio a decorrere dalla prima denuncia DMAG utile, attenendosi alle seguenti istruzioni:

 

nelle denunce principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

  • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
  • nel campo CODAGIO, a seconda del rapporto di lavoro agevolato e della quota di incentivo richiesta, il valore:
    • A4” per incentivo OTI;
    • B1” per prima quota incentivo OTD;
    • B2” per seconda quota incentivo OTD;
    • B3” per terza quota incentivo OTD.

 

  • Ø nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

 

Nell’ipotesi in cui il beneficio è stato riconosciuto per l’assunzione di un operaio a tempo determinato (OTD), ai fini della fruizione del beneficio il datore di lavoro dovrà, altresì, sottoscrivere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116”.

 

La suddetta dichiarazione sarà presente, a decorrere dal III trimestre 2015, nel quadro D del modulo conclusivo della denuncia DMAG.

 

La dichiarazione dovrà essere “obbligatoriamente” contrassegnata nel campo “SI”; in mancanza, il sistema non consentirà la fruizione del beneficio.

 

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

 

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

 

  • Istruzioni contabili per operatori di sede

Le procedure informatiche saranno conseguentemente implementate per la rilevazione contabile dell’incentivo.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi