Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
1. Premessa
L’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente (cfr. successivo paragrafo 3). Poiché il provvedimento suddetto è entrato in vigore in data 8 ottobre 2019, la nuova disciplina dell’ISEE corrente si applica agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019. 2. Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto
Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate, a decorrere dalla data del 23 ottobre 2019, a seguito della modifica apportata dall’articolo 28-bis del decreto Crescita.
In primo luogo, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.
Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:
Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
In tale ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
L’articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.
3. Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato in data 7 ottobre 2019 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014. Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
Si informa che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.
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