Direzione Centrale Entrate
PREMESSA
Come noto, l’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:
1. Art. 2 co. 34, legge n. 92/2012 – anno 2016
La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all’art. 2–quater, ha modificato il testo dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituendo alle parole "Per il periodo 2013-2015" quelle "Per il periodo 2013-2016": parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per effetto di tale disposizione, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge.
Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno 2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell’anno 2016 deriveranno dalla proroga dell’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
2. Decreto Interministeriale MEF/MLPS del 21 aprile 2011. Risoluzione rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 D.I. del 21 aprile 2011). Esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (interpello DGAI MLPS 12/2015).
Con istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, FederUtility ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina concernente la tutela occupazionale relativa al personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione, recata dall’art. 2 del Decreto Interministeriale MEF/MLPS del 21 aprile 2011.
In particolare la predetta Associazione ha chiesto se, in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti e di quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, il soggetto gestore uscente sia o meno tenuto al versamento del contributo di licenziamento ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha osservato come l’art. 2 del DI 21 aprile 2011 garantisca una concreta tutela occupazionale attraverso il passaggio diretto ed immediato del personale interessato dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati.
In tale fattispecie – secondo il predetto Dicastero – verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASpI (oggi NASpI) – cioè lo stato di disoccupazione involontaria - con conseguente esclusione dall’obbligo di versamento del c.d. contributo di licenziamento. Infatti l’art. 2, co. 31, fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere il predetto contributo di licenziamento “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.
Le suddette causali vanno identificate negli eventi di disoccupazione involontaria, tenuto conto che l’ASpI (oggi NASpI) viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. art. 19, D.Lgs. n. 150/2015).
Per le ragioni sopra richiamate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso nel senso che la risoluzione dei rapporti di lavoro disciplinata dall’art. 2 DI 21 aprile 2011, non determinano in capo al gestore uscente l’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (v. Interpello DGAI MLPS 12/2015).
Per il recupero del contributo in argomento, eventualmente versato dai datori di lavoro, pur in relazione a risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi del ripetuto art. 2, DI 21 aprile 2011, si rimanda al punto 3.1
3. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens.
Ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, di cui al punto 1, anche per l’anno 2016, i datori di lavoro interessati valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> i codici cessazione, già in uso, “1M” ovvero “1N”.
Relativamente alla fattispecie di cui al punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro ai sensi dell’art.2 del D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> il codice cessazione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “licenziamento per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”.
I datori di lavoro, che procederanno all’ assunzione ex art.2 D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Assunzione>, indicando in <GiornoAssunzione> il giorno dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoAssunzione> il codice assunzione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “assunzione per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”.
3.1. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato
Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens. Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens, dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2 D.I. 21.04.2011.
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