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L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione - che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo, l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, entro il febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, questo Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Tanto premesso, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, le aziende interessate dovranno inviare telematicamente all’Istituto, entro e non oltre il 20 febbraio 2020, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso dell’anno 2019 al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con l’occasione si rammenta di seguito il percorso di accesso per l’invio dei flussi l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale, www.inps.it: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina è presente un collegamento (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi |