Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 è stato illustrato il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Il termine di invio delle istanze è scaduto il 12 aprile 2014. L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dai decreti direttoriali citati. La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole , nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova Comunicazione”); le Sedi potranno visualizzare la graduatoria nel sito intranet, seguendo il percorso Direzione generale > Entrate > Area Normativa e contenzioso amministrativo aziende con dipendenti.
L’ammissione al beneficio è stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2 della circolare 32/2014. Le istanze non accolte saranno contrassegnate da un esito negativo.
Alle posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al beneficio i sistemi informativi centrali hanno attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”.
I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.
La Sede verificherà se il datore di lavoro rientri tra coloro che sono stati ammessi all’incentivo consultando l’esito apposto in calce al modulo LICE, visibile all’interno del fascicolo elettronico aziendale; in caso positivo – e qualora non ritenga che ricorrano ragioni ostative del beneficio - la Sede attribuirà manualmente il codice di autorizzazione 4N per i periodi di giugno, luglio ed agosto 2014 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora, invece, la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà il datore di lavoro mediante il “Cassetto previdenziale” e la Direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.
La Sede dovrà attribuire manualmente il Codice Autorizzazione - secondo l’iter descritto - anche nell’ipotesi in cui, alla data di autorizzazione, la posizione contributiva del datore di lavoro risulti sospesa o cessata.
I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già indicate nella circolare 32/2014.
I datori di lavoro agricoli ammessi al beneficio, al fine di usufruirne mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti, dovranno attenersialle istruzioni operative già descritte al punto 2.3 della circolare 32/2014 e disponibili con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.
Nell’ipotesi in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore.
Esempi:
A. Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una proroga di altri 4 mesi; sono state accolte le istanze di bonus relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 1140 (€190 per sei mesi).
B. Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato; sono state accolte le istanze relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 2280 (€190 per dodici mesi).
In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.
In attuazione del principio di autocertificazione, l’INPS ha inizialmente riconosciuto e reso fruibili gli incentivi sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza.
|